Le riproduzioni di un lavoro soggetto a diritto d’autore (per esempio, i libri ed i dischi) sono soggette alla “disciplina della prima vendita”, che limita la possibilità per il detentore dei diritti di poter controllare la diffusione di una copia dell’opera dal momento in cui essa viene ceduta per la prima volta con il suo consenso. Questa normativa permette agli acquirenti di poter rivendere, per esempio, i libri ed i dischi regolarmente acquisiti, purchè non ne venga conservata alcuna copia dopo la cessione.
Anche la direttiva 96/9/CE sulle basi di dati enuncia tale principio a livello europeo:
Articolo 5
Atti soggetti a restrizioni
L’autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d’autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:
L’EUCD sembra riaffermare questa disciplina:
. . .
Articolo 4
Diritto di distribuzione
Tuttavia si può notare come il punto 28, nell’enunciare la disciplina della prima vendita, faccia esplicito riferimento alle «opere incorporate su supporti tangibili». Questo dettaglio introduce una nuova distinzione tra le opere rappresentate su supporti “tangibili” e quelle rappresentate su supporti “non tangibili” — distinzione che appare più chiara nell’articolo 3:
Articolo 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del
pubblico altri materiali protetti
L’articolo 3 dell’EUCD sancisce quindi una nuova prerogativa per i detentori dei diritti: quella di poter controllare qualunque comunicazione delle opere basata su metodi “intangibili”, come per esempio la trasmissione attraverso Internet. Questo implica per esempio che, a differenza di un libro, un e-book legalmente acquistato ed ottenuto mediante la rete non può essere rivenduto o ceduto a terzi se non dietro concessione dell’autore o dell’editore.
La stessa restrizione si applica ai programmi per elaboratore, che a partire dalla direttiva 91/250/CEE sono tutelati come “opere” in modo analogo ai lavori artistici e letterari.
La riduzione dell’ambito della disciplina della “prima vendita” presente nell’EUCD deriva direttamente dai requisiti del trattato WIPO sul diritto d’autore, il quale afferma:
Article 8
Right of Communication to the Public
Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them (8) 8.
La restrizione dell’ambito della disciplina della “prima vendita” previste dall’EUCD e dai trattati WIPO sul diritto d’autore non possono che rivelarsi delle limitazioni per la libera circolazione dell’informazione e della cultura, con effetti negativi difficilmente giustificabili dalla necessità di tutelare autori o editori.
La prima conseguenza di questa norma è l’impossibilità della nascita di un mercato del materiale digitale “di seconda mano” che possa favorire una riduzione, per esempio, del prezzo degli e-book — alla stregua di quanto avvenuto nel mercato del libro tradizionale grazie alla concorrenza del mercato dell’usato. L’evoluzione tecnologica tenderà a spostare i mezzi di diffusione del sapere verso i supporti digitali, ed una simile limitazione al movimento delle opere non può che essere pericolosa e preoccupante: i documenti digitali diventerebbero reperibili sempre e comunque da una unica fonte (l’autore o l’editore), in una forma di monopolio assoluto che ben difficilmente permetterebbe un abbassamento dei prezzi in grado di favorire la diffusione della cultura (e quest’ultimo, lo ricordiamo, dovrebbe essere il motivo fondamentale che giustifica l’esistenza di una normativa sul diritto d’autore — si veda la nota 1).
Allo stesso modo, agli utenti sarà proibito cedere o rivendere i programmi per elaboratore legalmente ottenuti (gratuitamente o a pagamento) mediante download via Internet, a meno di non ricevere l’esplicita concessione del detentore dei diritti. Mentre per il software libero i diritti di rivendita e ridistribuzione verranno preservati (dato che le licenze considerate “libere” permettono la libera condivisione del codice sorgente), gli utenti di software proprietario saranno sicuramente costretti a rinunciare a queste possibilità: il privilegio di potere impedire la cessione del “software usato” rappresenta un’ottima occasione di aumento degli introiti per i colossi del settore.
Inoltre la norma secondo cui un documento, un filmato o un brano audio distribuito attraverso mezzi “non tangibili” non possa essere in alcun modo ridiffuso se non secondo le volontà dell’autore/editore rappresenta un mezzo di controllo del sapere che potrebbe avere gravi conseguenze nel medio/lungo termine: il materiale storico, giornalistico o documentaristico tenderà ad essere pubblicato sempre di più attraverso Internet, e con l’applicazione dell’EUCD solamente una fonte (l’autore/editore) avrà l’esclusivo diritto di renderlo disponibile a chiunque, in qualunque caso (almeno finchè esso non verrà legalmente pubblicato su supporti “tangibili”). Nel momento in cui tale fonte dovesse cessare la diffusione (per esempio a causa di una perdita del materiale originale, o per un deliberato gesto di censura di informazioni “scomode”), nessuna copia dello stesso materiale sarebbe legalmente ricomunicabile. Allo stesso modo, se il materiale venisse modificato e diffuso in forma alterata dallo stesso detentore dei diritti, nessuno potrebbe legalmente renderne nota la versione precedente le modifiche. L’articolo 3 dell’EUCD mette quindi seriamente in discussione la possibilità di conservazione nel tempo di materiale informativo, e la futura possibilità di accesso a documentazione storica senza il consenso o il “filtro” di particolari persone o autorità [24].