7 L’abolizione della “prima vendita” per i documenti elettronici

Le riproduzioni di un lavoro soggetto a diritto d’autore (per esempio, i libri ed i dischi) sono soggette alla “disciplina della prima vendita”, che limita la possibilità per il detentore dei diritti di poter controllare la diffusione di una copia dell’opera dal momento in cui essa viene ceduta per la prima volta con il suo consenso. Questa normativa permette agli acquirenti di poter rivendere, per esempio, i libri ed i dischi regolarmente acquisiti, purchè non ne venga conservata alcuna copia dopo la cessione.

Anche la direttiva 96/9/CE sulle basi di dati enuncia tale principio a livello europeo:

Articolo 5
Atti soggetti a restrizioni

L’autore di una banca di dati gode, per quanto concerne la forma espressiva di tale banca tutelabile mediante il diritto d’autore, del diritto esclusivo di eseguire o autorizzare:

. . .
c)
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale o di copie della banca di dati. La prima vendita di una copia di una banca di dati nella Comunità da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare all’interno della Comunità le vendite successive della copia;

L’EUCD sembra riaffermare questa disciplina:

(28)
La protezione del diritto d’autore nel quadro della presente direttiva include il diritto esclusivo di controllare la distribuzione dell’opera incorporata in un supporto tangibile. La prima vendita nella Comunità dell’originale di un’opera o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il contenuto del diritto di controllare la rivendita di tale oggetto nella Comunità. Tale diritto non dovrebbe ritenersi esaurito in caso di vendita dell’originale o di sue copie da parte del titolare del diritto o con il suo consenso al di fuori della Comunità. I diritti di noleggio e i diritti di prestito per gli autori sono stati stabiliti nella direttiva 92/100/CEE. Il diritto di distribuzione di cui alla presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni relative ai diritti di noleggio e ai diritti di prestito di cui al capitolo I della direttiva suddetta.

. . .

Articolo 4
Diritto di distribuzione

1
Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
2
Il diritto di distribuzione dell’originale o di copie dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso.

Tuttavia si può notare come il punto 28, nell’enunciare la disciplina della prima vendita, faccia esplicito riferimento alle «opere incorporate su supporti tangibili». Questo dettaglio introduce una nuova distinzione tra le opere rappresentate su supporti “tangibili” e quelle rappresentate su supporti “non tangibili” — distinzione che appare più chiara nell’articolo 3:

Articolo 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1
Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
2
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a)
gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b)
ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c)
ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
d)
agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite.
3
I diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con la loro messa a disposizione del pubblico, come indicato nel presente articolo.

L’articolo 3 dell’EUCD sancisce quindi una nuova prerogativa per i detentori dei diritti: quella di poter controllare qualunque comunicazione delle opere basata su metodi “intangibili”, come per esempio la trasmissione attraverso Internet. Questo implica per esempio che, a differenza di un libro, un e-book legalmente acquistato ed ottenuto mediante la rete non può essere rivenduto o ceduto a terzi se non dietro concessione dell’autore o dell’editore.

La stessa restrizione si applica ai programmi per elaboratore, che a partire dalla direttiva 91/250/CEE sono tutelati come “opere” in modo analogo ai lavori artistici e letterari.

La riduzione dell’ambito della disciplina della “prima vendita” presente nell’EUCD deriva direttamente dai requisiti del trattato WIPO sul diritto d’autore, il quale afferma:

Article 8
Right of Communication to the Public

Without prejudice to the provisions of Articles 11(1)(ii), 11bis(1)(i) and (ii), 11ter(1)(ii), 14(1)(ii) and 14bis(1) of the Berne Convention, authors of literary and artistic works shall enjoy the exclusive right of authorizing any communication to the public of their works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in such a way that members of the public may access these works from a place and at a time individually chosen by them (8) 8.

7.1 Le conseguenze

La restrizione dell’ambito della disciplina della “prima vendita” previste dall’EUCD e dai trattati WIPO sul diritto d’autore non possono che rivelarsi delle limitazioni per la libera circolazione dell’informazione e della cultura, con effetti negativi difficilmente giustificabili dalla necessità di tutelare autori o editori.

La prima conseguenza di questa norma è l’impossibilità della nascita di un mercato del materiale digitale “di seconda mano” che possa favorire una riduzione, per esempio, del prezzo degli e-book — alla stregua di quanto avvenuto nel mercato del libro tradizionale grazie alla concorrenza del mercato dell’usato. L’evoluzione tecnologica tenderà a spostare i mezzi di diffusione del sapere verso i supporti digitali, ed una simile limitazione al movimento delle opere non può che essere pericolosa e preoccupante: i documenti digitali diventerebbero reperibili sempre e comunque da una unica fonte (l’autore o l’editore), in una forma di monopolio assoluto che ben difficilmente permetterebbe un abbassamento dei prezzi in grado di favorire la diffusione della cultura (e quest’ultimo, lo ricordiamo, dovrebbe essere il motivo fondamentale che giustifica l’esistenza di una normativa sul diritto d’autore — si veda la nota 1).

Allo stesso modo, agli utenti sarà proibito cedere o rivendere i programmi per elaboratore legalmente ottenuti (gratuitamente o a pagamento) mediante download via Internet, a meno di non ricevere l’esplicita concessione del detentore dei diritti. Mentre per il software libero i diritti di rivendita e ridistribuzione verranno preservati (dato che le licenze considerate “libere” permettono la libera condivisione del codice sorgente), gli utenti di software proprietario saranno sicuramente costretti a rinunciare a queste possibilità: il privilegio di potere impedire la cessione del “software usato” rappresenta un’ottima occasione di aumento degli introiti per i colossi del settore.

Inoltre la norma secondo cui un documento, un filmato o un brano audio distribuito attraverso mezzi “non tangibili” non possa essere in alcun modo ridiffuso se non secondo le volontà dell’autore/editore rappresenta un mezzo di controllo del sapere che potrebbe avere gravi conseguenze nel medio/lungo termine: il materiale storico, giornalistico o documentaristico tenderà ad essere pubblicato sempre di più attraverso Internet, e con l’applicazione dell’EUCD solamente una fonte (l’autore/editore) avrà l’esclusivo diritto di renderlo disponibile a chiunque, in qualunque caso (almeno finchè esso non verrà legalmente pubblicato su supporti “tangibili”). Nel momento in cui tale fonte dovesse cessare la diffusione (per esempio a causa di una perdita del materiale originale, o per un deliberato gesto di censura di informazioni “scomode”), nessuna copia dello stesso materiale sarebbe legalmente ricomunicabile. Allo stesso modo, se il materiale venisse modificato e diffuso in forma alterata dallo stesso detentore dei diritti, nessuno potrebbe legalmente renderne nota la versione precedente le modifiche. L’articolo 3 dell’EUCD mette quindi seriamente in discussione la possibilità di conservazione nel tempo di materiale informativo, e la futura possibilità di accesso a documentazione storica senza il consenso o il “filtro” di particolari persone o autorità [24].