Articolo 8 — Diritto di comunicazione al pubblico
Salvo quanto stabilito negli articoli 11(1)(ii), 11bis(1)(i) e (ii), 11ter(1)(i), 14(1)(i) e 14bis(1) della Convenzione
di Berna, gli autori di lavori letterari ed artistici godranno del diritto esclusivo di autorizzare qualunque
comunicazione al pubblico dei propri lavori, attraverso mezzi con o senza filo, inclusa la messa a disposizione
del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente.