EUCD in Italia: cosa cambiare?
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Negli ultimi mesi ha destato notevole clamore la notizia della
bozza
di un nuovo decreto legislativo, che prevede consistenti
rincari ai prezzi dei supporti di memorizzazione quali CD-R e
CD-RW. Grazie ad una delega ottenuta dal Governo, tale decreto
dovrebbe giungere entro breve tempo ad una forma definitiva ed
esecutiva, senza dibattito parlamentare. La rivista AFDigitale ha addirittura
indetto una
petizione on-line per l'annullamento dei rincari.
Purtroppo, il clamore attorno ai (discutibilissimi) aumenti di
prezzo ha posto in secondo piano altri aspetti decisamente
più importanti e preoccupanti dello schema di decreto
legislativo: esso, infatti, rappresenta il recepimento dell'EUCD
nella legislatura italiana, ed introduce tutte le pericolose
innovazioni previste dalla direttiva.
Qui di seguito verranno brevemente illustrati i punti salienti
dello schema di decreto legislativo. Verranno anche proposte
alcune modifiche che, pur mantenendo una compatibilità
con l'EUCD, potrebbero rendere il decreto meno dannoso e
pericoloso per le libertà di utenti, ricercatori,
sviluppatori di software
libero.
Una discussione più approfondita su questo tema è
inoltre disponibile in questo
documento.
Divieto di decompilazione e reverse-engineering
Cosa dice l'EUCD?
L'EUCD contiene un divieto estremamente generico all'elusione
delle "misure tecnologiche" che limitano l'accesso e la copia di
materiali coperti da diritto d'autore. Agli Stati membri
dell'Unione europea viene richiesta una "adeguata protezione
giuridica" contro le elusioni --- ma senza distinzioni tra
quelle effettuate per scopi leciti e quelle effettuate per
compiere violazioni del diritto d'autore.
Una interpretazione restrittiva dell'EUCD rischia di mettere in
serio pericolo la possibilità di poter usufruire delle
opere in un modo ragionevole: attraverso le "misure
tecnologiche", l'autore/editore potrebbe imporre qualunque
arbitraria limitazione all'utilizzo dei contenuti, e qualunque
tentativo di aggiramento sarebbe illegale. Diverrebbe quindi
reato ascoltare su PC i CD-ROM "anti-copia", o vedere dei film
in DVD usando lettori "non autorizzati" (che quelli che girano,
per esempio, su GNU/Linux).
Inoltre, l'azienda creatrice di un certo formato dati "protetto"
potrebbe diventare l'unica legalmente autorizzata a sviluppare
del software in grado di gestire il formato stesso: infatti la
creazione di un programma interoperante richiede
necessariamente il superamento delle "misure
tecnologiche" che regolano l'accesso ai dati. I programmatori
di software interoperante (specie se libero) rischierebbero
quindi grosse sanzioni per una attività oggi
perfettamente lecita, e gli utenti sarebbero costretti ad
affidarsi ad una sola azienda/applicazione per gestire i propri
dati (siano essi dati personali o opere in formato digitale
legalmente possedute).
Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?
Lo schema di decreto legislativo italiano presenta alcune
differenze (per fortuna positive) rispetto all'EUCD: è
meno vago, e l'aggiramento e la rimozione di "misure
tecnologiche" sono dichiarati illegali solo nei casi in cui tali
atti "diano luogo ad un utilizzo abusivo di opere dell'ingegno o
di materiali protetti". Viene inoltre sottolineato come il
diritto al reverse-engineering del software non sia modificato
dalla nuova legge.
La forma attuale della legge, tuttavia, non chiarisce cosa si
intenda per "dare luogo ad utilizzi abusivi delle opere", creando una
incertezza che favorisce la parte legalmente più forte.
Questo fa sì che il creatore di una applicazione
interoperante possa essere arrestato (e condannato a tre anni di
carcere) se la sua applicazione fosse utilizzabile da terzi per
compiere violazioni al diritto d'autore. Questo potrebbe
avvenire anche se il programmatore non avesse
mai compiuto tali violazioni.
Rimane dunque aperta la possibilità che aziende
infastidite dalla concorrenza possano minacciare legalmente i
creatori di altre applicazioni che gestiscono gli stessi formati
di dati.
La legge, inoltre, non tutela in alcun modo gli utenti comuni:
per loro, l'aggiramento di una qualunque "misura tecnologica"
arbitrariamente stabilita da un produttore è
sempre vietato, in quanto classificabile come "utilizzo
abusivo".
Come cambiare il decreto legislativo?
È necessario che il decreto legislativo sia più
chiaro, e bilanci meglio i diritti di utenti e produttori:
l'elusione delle "misure tecnologiche" dovrebbe essere vietata
solo nei casi in cui essa è usata come strumento per
poter compiere effettive violazioni del diritto d'autore.
In questo modo l'elusione in quanto tale (e le attività
attualmente lecite ad essa collegate) non sarebbero
punibili --- ma chi realmente viola il diritto d'autore
attraverso una elusione di "misure tecnologiche" sarebbe
accusato di un nuovo reato (l'"elusione per scopi illeciti"),
con un inasprimento delle pene.
I pericoli per la libertà di ricerca e di espressione
Cosa dice l'EUCD?
Oltre a rendere illegale l'elusione di "misure tecnologiche",
l'EUCD richiede che gli Stati membri dell'Unione europea offrano
una "adeguata protezione giuridica" contro la fabbricazione e
l'offerta di dispositivi e servizi che possano agevolare
l'elusione stessa. Il termine "offerta di servizi" comprende
anche l'offerta di informazioni, e quindi le norme dell'EUCD
rischiano di rappresentare un grave ostacolo alla libertà
di espressione.
In particolare, verrebbero colpite le ricerche su crittografia e
sicurezza informatica: tali materie di studio sono basate
sull'analisi e lo sviluppo di sistemi di elusione, e non possono
fare a meno della libera diffusione di dati ed informazioni.
Qualunque notizia riguardante, per esempio, i problemi di
sicurezza o i bachi del software potrebbe essere censurata, se
ritenuta in grado di "facilitare" una qualsiasi elusione di
"misure tecnologiche".
Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?
Lo schema di decreto legislativo italiano recepisce queste linee
in modo estremamente severo: l'offerta di dispositivi,
informazioni o servizi che possano facilitare delle elusioni
comporta addirittura sanzioni penali (fino a tre anni di
carcere). Il divieto è assoluto: la ricerca scientifica
e la libertà di espressione in generale non sono tutelate
in alcun modo, nonostante la stessa EUCD dia delle (vaghe)
indicazioni in tel senso.
La legge italiana è così generica da rendere
potenzialmente illegale anche il software libero interoperante:
un programma libero che legga formati "protetti" (come i DVD, o
i file PDF cifrati) potrebbe essere considerato un pericoloso
"dispositivo che facilita l'elusione", a causa della sua libera
modificabilità e possibilità di riutilizzo per
qualunque scopo.
Come cambiare il decreto legislativo?
È necessario che il decreto tuteli la libertà di
espressione e la ricerca scientifica (accademica e non), come
d'altronde è previsto dalla stessa EUCD. Più in
generale, se la legge deve vietare lo sviluppo di strumenti e
l'offerta di servizi che facilitano una "elusione", deve
restringere il divieto solamente ai casi in cui tali atti
siano finalizzati al compimento reali di violazioni del
diritto d'autore. In questo modo nessun libero scambio di
informazioni o sviluppo di software sarebbe punibile --- ma i
responsabili di
reali violazioni del diritto d'autore potrebbero
incorrere in un nuovo reato: la "fabbricazione e offerta di
dispositivi e servizi che facilitano una elusione".
L'abolizione della "prima vendita" per i documenti digitali
Cosa dice l'EUCD?
L'EUCD introduce un nuovo diritto esclusivo per autori/editori:
quello di poter "comunicare" le proprie opere.
Questo significa che gli utenti non avranno il diritto di poter
cedere o rivendere il software o gli e-book ottenuti/acquistati
via Internet (a meno di non ottenere un esplicito permesso);
inoltre, se l'autore/editore decide di non rendere più
disponibile un documento digitale (per esempio, a causa di un atto
di censura), nessuno che ne abbia legalmente ottenuta una copia
potrà renderla nota a terzi. I documenti digitali potranno
essere distribuiti con condizioni "ad personam", che stabiliscono
se ed in che modo un documento possa essere diffuso o ceduto da
coloro che ne vengono in possesso.
Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?
Lo schema di decreto legislativo italiano recepisce in modo quasi
letterale quanto richiesto dalla direttiva.
Come cambiare il decreto legislativo?
È necessario che la legge garantisca agli utenti il diritto
di poter ricomunicare e cedere un'opera legalmente posseduta.
Perchè questo sia possibile, la legge dovrebbe prevedere un
maggior numero di eccezioni al diritto esclusivo di comunicazione
al pubblico, o dovrebbe regolamentare le condizioni d'uso con cui
le opere sono distribuite dagli autori/editori.
I diritti degli utenti
Cosa dice l'EUCD?
Come già visto, l'EUCD offre agli autori/editori la
possibilità di limitare tecnologicamente l'utilizzo delle
opere possedute dagli utenti. I diritti di questi ultimi
potrebbero essere lesi da sistemi troppo rigidi e invasivi --- ma
la direttiva non prevede alcuna norma chiara per tutelare i
consumatori: viene consigliata una generica "mediazione" tra le
parti, e vengono citate delle "misure volontarie" che gli
autori/editori dovrebbero intraprendere per la tutela degli
utenti.
L'EUCD, inoltre, prevede esplicitamente che i materiali ottenuti
attraverso Internet possano essere protetti da qualunque "misura
tecnologica", anche estremamente invasiva, senza limitazioni da
parte della legge. Con il rapido sviluppo di Internet come mezzo
di diffusione della cultura, si rischia di dare un enorme potere
agli editori: negli USA, per esempio, iniziano già a
diffondersi degli e-book scolastici che si autodistruggono alla
fine del corso di studi, senza possibilità di essere
riutilizzati o rivenduti.
Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?
Il decreto legislativo italiano è fortunatamente meno vago
dell'EUCD: vengono elencati una serie di casi in cui i detentori
dei diritti sulle opere sono tenuti a rimuovere le misure di
protezione troppo rigide (per esempio, nel caso delle copie
destinate a istituti come biblioteche e scuole). Si dice inoltre
che le misure tecnologiche devono garantire la possibilità
di effettuare una copia di riserva dell'opera posseduta.
Queste disposizioni non sono però in grado di impedire
abusi da parte dei detentori dei diritti sulle opere --- e in
questi casi, il decreto legislativo è estremamente carente
nella tutela degli utenti: esso prevede che ogni disputa causata
da misure tecnologiche troppo invasive debba essere vagliata dal
"comitato consultivo permanente per il diritto d'autore", con una
centralizzazione che sarà certamente fonte di lungaggini
burocratiche e disagi. Inoltre, tale comitato non prevede alcun
rappresentante per gli utenti: i suoi membri provengono unicamente
dall'industria dello spettacolo e del diritto d'autore.
Infine, come accade nell'EUCD, il decreto italiano non pone alcun
limite alle "misure tecnologiche" che limitano l'uso di materiali
distribuiti via Internet.
Come cambiare il decreto legislativo?
Le procedure legali a tutela degli utenti dovrebbero essere
snellite, per esempio affidandole alla magistratura ordinaria,
senza passare attraverso un consiglio centralizzato.
La mancanza di regole per le misure tecnologiche applicate alle
opere distribuite via Internet, invece, dovrebbe essere affrontata
garantendo un certo numero di "diritti minimi di utilizzo" che le
misure tecnologiche non possono togliere agli utenti, in nessun
caso.
La soluzione vera di questi problemi, comunque, dovrebbe passare
per una completa revisione della legge sul diritto d'autore, in
modo che essa garantisca dei chiari diritti anche agli utenti,
oltre che agli autori/editori.
Pagina modificata il 9 febbraio 2003
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