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EUCD in Italia: cosa cambiare?

(English version of this document)

Negli ultimi mesi ha destato notevole clamore la notizia della bozza di un nuovo decreto legislativo, che prevede consistenti rincari ai prezzi dei supporti di memorizzazione quali CD-R e CD-RW. Grazie ad una delega ottenuta dal Governo, tale decreto dovrebbe giungere entro breve tempo ad una forma definitiva ed esecutiva, senza dibattito parlamentare. La rivista AFDigitale ha addirittura indetto una petizione on-line per l'annullamento dei rincari.

Purtroppo, il clamore attorno ai (discutibilissimi) aumenti di prezzo ha posto in secondo piano altri aspetti decisamente più importanti e preoccupanti dello schema di decreto legislativo: esso, infatti, rappresenta il recepimento dell'EUCD nella legislatura italiana, ed introduce tutte le pericolose innovazioni previste dalla direttiva.

Qui di seguito verranno brevemente illustrati i punti salienti dello schema di decreto legislativo. Verranno anche proposte alcune modifiche che, pur mantenendo una compatibilità con l'EUCD, potrebbero rendere il decreto meno dannoso e pericoloso per le libertà di utenti, ricercatori, sviluppatori di software libero.

Una discussione più approfondita su questo tema è inoltre disponibile in questo documento.

Divieto di decompilazione e reverse-engineering

Cosa dice l'EUCD?

L'EUCD contiene un divieto estremamente generico all'elusione delle "misure tecnologiche" che limitano l'accesso e la copia di materiali coperti da diritto d'autore. Agli Stati membri dell'Unione europea viene richiesta una "adeguata protezione giuridica" contro le elusioni --- ma senza distinzioni tra quelle effettuate per scopi leciti e quelle effettuate per compiere violazioni del diritto d'autore.

Una interpretazione restrittiva dell'EUCD rischia di mettere in serio pericolo la possibilità di poter usufruire delle opere in un modo ragionevole: attraverso le "misure tecnologiche", l'autore/editore potrebbe imporre qualunque arbitraria limitazione all'utilizzo dei contenuti, e qualunque tentativo di aggiramento sarebbe illegale. Diverrebbe quindi reato ascoltare su PC i CD-ROM "anti-copia", o vedere dei film in DVD usando lettori "non autorizzati" (che quelli che girano, per esempio, su GNU/Linux).

Inoltre, l'azienda creatrice di un certo formato dati "protetto" potrebbe diventare l'unica legalmente autorizzata a sviluppare del software in grado di gestire il formato stesso: infatti la creazione di un programma interoperante richiede necessariamente il superamento delle "misure tecnologiche" che regolano l'accesso ai dati. I programmatori di software interoperante (specie se libero) rischierebbero quindi grosse sanzioni per una attività oggi perfettamente lecita, e gli utenti sarebbero costretti ad affidarsi ad una sola azienda/applicazione per gestire i propri dati (siano essi dati personali o opere in formato digitale legalmente possedute).

Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?

Lo schema di decreto legislativo italiano presenta alcune differenze (per fortuna positive) rispetto all'EUCD: è meno vago, e l'aggiramento e la rimozione di "misure tecnologiche" sono dichiarati illegali solo nei casi in cui tali atti "diano luogo ad un utilizzo abusivo di opere dell'ingegno o di materiali protetti". Viene inoltre sottolineato come il diritto al reverse-engineering del software non sia modificato dalla nuova legge.

La forma attuale della legge, tuttavia, non chiarisce cosa si intenda per "dare luogo ad utilizzi abusivi delle opere", creando una incertezza che favorisce la parte legalmente più forte. Questo fa sì che il creatore di una applicazione interoperante possa essere arrestato (e condannato a tre anni di carcere) se la sua applicazione fosse utilizzabile da terzi per compiere violazioni al diritto d'autore. Questo potrebbe avvenire anche se il programmatore non avesse mai compiuto tali violazioni.

Rimane dunque aperta la possibilità che aziende infastidite dalla concorrenza possano minacciare legalmente i creatori di altre applicazioni che gestiscono gli stessi formati di dati.

La legge, inoltre, non tutela in alcun modo gli utenti comuni: per loro, l'aggiramento di una qualunque "misura tecnologica" arbitrariamente stabilita da un produttore è sempre vietato, in quanto classificabile come "utilizzo abusivo".

Come cambiare il decreto legislativo?

È necessario che il decreto legislativo sia più chiaro, e bilanci meglio i diritti di utenti e produttori: l'elusione delle "misure tecnologiche" dovrebbe essere vietata solo nei casi in cui essa è usata come strumento per poter compiere effettive violazioni del diritto d'autore. In questo modo l'elusione in quanto tale (e le attività attualmente lecite ad essa collegate) non sarebbero punibili --- ma chi realmente viola il diritto d'autore attraverso una elusione di "misure tecnologiche" sarebbe accusato di un nuovo reato (l'"elusione per scopi illeciti"), con un inasprimento delle pene.

I pericoli per la libertà di ricerca e di espressione

Cosa dice l'EUCD?

Oltre a rendere illegale l'elusione di "misure tecnologiche", l'EUCD richiede che gli Stati membri dell'Unione europea offrano una "adeguata protezione giuridica" contro la fabbricazione e l'offerta di dispositivi e servizi che possano agevolare l'elusione stessa. Il termine "offerta di servizi" comprende anche l'offerta di informazioni, e quindi le norme dell'EUCD rischiano di rappresentare un grave ostacolo alla libertà di espressione.

In particolare, verrebbero colpite le ricerche su crittografia e sicurezza informatica: tali materie di studio sono basate sull'analisi e lo sviluppo di sistemi di elusione, e non possono fare a meno della libera diffusione di dati ed informazioni. Qualunque notizia riguardante, per esempio, i problemi di sicurezza o i bachi del software potrebbe essere censurata, se ritenuta in grado di "facilitare" una qualsiasi elusione di "misure tecnologiche".

Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?

Lo schema di decreto legislativo italiano recepisce queste linee in modo estremamente severo: l'offerta di dispositivi, informazioni o servizi che possano facilitare delle elusioni comporta addirittura sanzioni penali (fino a tre anni di carcere). Il divieto è assoluto: la ricerca scientifica e la libertà di espressione in generale non sono tutelate in alcun modo, nonostante la stessa EUCD dia delle (vaghe) indicazioni in tel senso.

La legge italiana è così generica da rendere potenzialmente illegale anche il software libero interoperante: un programma libero che legga formati "protetti" (come i DVD, o i file PDF cifrati) potrebbe essere considerato un pericoloso "dispositivo che facilita l'elusione", a causa della sua libera modificabilità e possibilità di riutilizzo per qualunque scopo.

Come cambiare il decreto legislativo?

È necessario che il decreto tuteli la libertà di espressione e la ricerca scientifica (accademica e non), come d'altronde è previsto dalla stessa EUCD. Più in generale, se la legge deve vietare lo sviluppo di strumenti e l'offerta di servizi che facilitano una "elusione", deve restringere il divieto solamente ai casi in cui tali atti siano finalizzati al compimento reali di violazioni del diritto d'autore. In questo modo nessun libero scambio di informazioni o sviluppo di software sarebbe punibile --- ma i responsabili di reali violazioni del diritto d'autore potrebbero incorrere in un nuovo reato: la "fabbricazione e offerta di dispositivi e servizi che facilitano una elusione".

L'abolizione della "prima vendita" per i documenti digitali

Cosa dice l'EUCD?

L'EUCD introduce un nuovo diritto esclusivo per autori/editori: quello di poter "comunicare" le proprie opere.

Questo significa che gli utenti non avranno il diritto di poter cedere o rivendere il software o gli e-book ottenuti/acquistati via Internet (a meno di non ottenere un esplicito permesso); inoltre, se l'autore/editore decide di non rendere più disponibile un documento digitale (per esempio, a causa di un atto di censura), nessuno che ne abbia legalmente ottenuta una copia potrà renderla nota a terzi. I documenti digitali potranno essere distribuiti con condizioni "ad personam", che stabiliscono se ed in che modo un documento possa essere diffuso o ceduto da coloro che ne vengono in possesso.

Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?

Lo schema di decreto legislativo italiano recepisce in modo quasi letterale quanto richiesto dalla direttiva.

Come cambiare il decreto legislativo?

È necessario che la legge garantisca agli utenti il diritto di poter ricomunicare e cedere un'opera legalmente posseduta. Perchè questo sia possibile, la legge dovrebbe prevedere un maggior numero di eccezioni al diritto esclusivo di comunicazione al pubblico, o dovrebbe regolamentare le condizioni d'uso con cui le opere sono distribuite dagli autori/editori.

I diritti degli utenti

Cosa dice l'EUCD?

Come già visto, l'EUCD offre agli autori/editori la possibilità di limitare tecnologicamente l'utilizzo delle opere possedute dagli utenti. I diritti di questi ultimi potrebbero essere lesi da sistemi troppo rigidi e invasivi --- ma la direttiva non prevede alcuna norma chiara per tutelare i consumatori: viene consigliata una generica "mediazione" tra le parti, e vengono citate delle "misure volontarie" che gli autori/editori dovrebbero intraprendere per la tutela degli utenti.

L'EUCD, inoltre, prevede esplicitamente che i materiali ottenuti attraverso Internet possano essere protetti da qualunque "misura tecnologica", anche estremamente invasiva, senza limitazioni da parte della legge. Con il rapido sviluppo di Internet come mezzo di diffusione della cultura, si rischia di dare un enorme potere agli editori: negli USA, per esempio, iniziano già a diffondersi degli e-book scolastici che si autodistruggono alla fine del corso di studi, senza possibilità di essere riutilizzati o rivenduti.

Cosa prevede lo schema di decreto legislativo?

Il decreto legislativo italiano è fortunatamente meno vago dell'EUCD: vengono elencati una serie di casi in cui i detentori dei diritti sulle opere sono tenuti a rimuovere le misure di protezione troppo rigide (per esempio, nel caso delle copie destinate a istituti come biblioteche e scuole). Si dice inoltre che le misure tecnologiche devono garantire la possibilità di effettuare una copia di riserva dell'opera posseduta.

Queste disposizioni non sono però in grado di impedire abusi da parte dei detentori dei diritti sulle opere --- e in questi casi, il decreto legislativo è estremamente carente nella tutela degli utenti: esso prevede che ogni disputa causata da misure tecnologiche troppo invasive debba essere vagliata dal "comitato consultivo permanente per il diritto d'autore", con una centralizzazione che sarà certamente fonte di lungaggini burocratiche e disagi. Inoltre, tale comitato non prevede alcun rappresentante per gli utenti: i suoi membri provengono unicamente dall'industria dello spettacolo e del diritto d'autore.

Infine, come accade nell'EUCD, il decreto italiano non pone alcun limite alle "misure tecnologiche" che limitano l'uso di materiali distribuiti via Internet.

Come cambiare il decreto legislativo?

Le procedure legali a tutela degli utenti dovrebbero essere snellite, per esempio affidandole alla magistratura ordinaria, senza passare attraverso un consiglio centralizzato.

La mancanza di regole per le misure tecnologiche applicate alle opere distribuite via Internet, invece, dovrebbe essere affrontata garantendo un certo numero di "diritti minimi di utilizzo" che le misure tecnologiche non possono togliere agli utenti, in nessun caso.

La soluzione vera di questi problemi, comunque, dovrebbe passare per una completa revisione della legge sul diritto d'autore, in modo che essa garantisca dei chiari diritti anche agli utenti, oltre che agli autori/editori.

Pagina modificata il 9 febbraio 2003

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