Bozza del decreto legislativo italiano per il recepimento della
direttiva 2001/29/CE (EUCD)
SEGRETARIATO GENERALE
Servizio XI
Diritto d'Autore e Vigilanza sulla SIAE
Decreto legislativo
"Attuazione della direttiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del
diritto d'autore e dei diritti connessi nella società
dell'informazione;
Vista la legge 1 marzo 2002 n. 39 - e, in particolare, gli articoli
1,2, 30 e l'allegato B - che detta i criteri di delega al Governo per
il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE,
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Vista la legge 20 giugno 1973, n. 399, recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed
artistiche;
Vista la legge 22 novembre 1973 n. 866 recante ratifica ed esecuzione
della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti
interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi
di radiodiffusione;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore
delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private
senza scopo di lucro;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 relativo alla
istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e
l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 relativi al
trasferimento al Ministero per i Beni e le Attività Culturali delle
competenze esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria - in materia di diritto
d'autore e disciplina della proprietà letteraria;
Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto
d'autore;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del ...;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunioni del ...;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di concerto con i
Ministri degli Affari Esteri, della Giustizia, dell'Economia e delle
Finanze;
Emana
Il seguente decreto legislativo
TITOLO I
Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n.633 recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Art. 1
1. L'art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riproduzione ha per oggetto la
moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la
copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la
fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro
procedimento di riproduzione.".
Art. 2
1. L'art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su
filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi
di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la
radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la
comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo,
nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni
particolari di accesso; comprende altresì la messa a disposizione del
pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal
luogo e nel momento scelti individualmente.
2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di
comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a
disposizione del pubblico.".
Art. 3
1. L'art. 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
" Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la
messa in commercio o in circolazione o comunque a disposizione del
pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo dell'originale
dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto
esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati dell'Unione
Europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati
extracomunitari.
2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera
non si esaurisce nella Comunità se non nel caso in cui la prima
vendita o il primo atto di trasferimento della proprietà nella
Comunità sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo
consenso.
3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a
disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi
accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso
in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.
4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce
esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita
di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini
promozionali ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica.".
Art. 4
1. L'art. 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla
radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente è autorizzato a
registrare su disco o su altro supporto l'opera stessa, al fine della
sua radiodiffusione differita per necessità orarie o tecniche, purché
la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa
inservibile.
2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali, senza
possibilità di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali,
delle registrazioni di cui al precedente comma che abbiano un
eccezionale carattere documentario.".
Art. 5
1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I della legge 22
aprile 1941, n. 633 è sostituita dalla seguente:
"SEZIONE V
Opere registrate su supporti"
Art. 6
1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941 n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 61 - 1. L'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle
disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:
a) di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto
riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la
tecnologia utilizzata;
b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare, di dare in prestito
gli esemplari dell'opera così adattata o registrata;
c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico
mediante l'impiego di qualunque supporto.
2. La cessione del diritto di riproduzione o del diritto di
distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione del
diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.
3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto di autore resta
regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".
Art. 7
1. L'art. 62 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 62 - 1. I supporti fonografici nei quali l'opera dell'ingegno è
riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente
apposte le indicazioni seguenti:
a) titolo dell'opera riprodotta;
b) nome dell'autore;
c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali
o corali sono indicati col nome d'uso;
d) data della fabbricazione.".
Art. 8
1. L'art. 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in
modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini
degli articoli 20 e 21 di questa legge.
2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle
necessità tecniche della registrazione.".
Art. 9
1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633 è
sostituito dal seguente:
"Capo V
Eccezioni e limitazioni
Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni
Art. 65 - 1. Gli articoli di attualità di carattere economico,
politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure
radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri
materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti
o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche
radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata
espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono
tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.
2. Nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione
del resoconto di un avvenimento di attualità, la loro riproduzione o
comunicazione al pubblico è consentita nei limiti di quanto
giustificato dallo scopo informativo e sempre che si indichi, salvo
caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, se
riportato.
Art. 66 - 1. I discorsi su argomenti di interesse politico od
amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico,
nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere
liberamente riprodotti o comunicati al pubblico, nei limiti
giustificati dallo scopo informativo, nelle riviste o nei giornali
anche radiotelevisivi o telematici, purché indichino la fonte, il nome
dell'autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Art. 67 - 1. Opere o brani di opere possono essere riprodotti a fini
di pubblica sicurezza, nelle procedure parlamentari, giudiziarie o
amministrative, purché si indichino la fonte e, ove possibile, il nome
dell'autore.
Art. 68 - 1. E' libera la riproduzione di singole opere o brani di
opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di
riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel
pubblico.
2. E' libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche
accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o
negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri
servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o
indiretto.
3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture
musicali, è consentita, nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la
riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata
mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo.
4. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali
utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche
gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema
di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed agli
editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che,
mediante tali apparecchi, vengono riprodotte per gli usi previsti nel
comma 3. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione
e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti
all'art. 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la
SIAE e le associazione delle categorie interessate, tale compenso non
può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a
pagina rilevato annualmente dall' ISTAT per i libri.
5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle
biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di
cui al comma 3, possono essere effettuate liberamente, nei limiti
stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori
dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma
forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2
dell'art.181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1
del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente
ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il
servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o
degli enti dai quali le biblioteche dipendono.
6. E' vietato lo spaccio al pubblico delle copie di cui ai commi
precedenti e, in genere, ogni utilizzazione in concorrenza con i
diritti di utilizzazione economica spettante all'autore.
Art. 68-bis - 1. Salvo quanto disposto in ordine alla responsabilità
dei prestatori intermediari dalla normativa in materia di commercio
elettronico, sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di
riproduzione temporanea privi di rilievo economico proprio che sono
transitori o accessori e parte integrante ed essenziale di un
procedimento tecnologico, eseguiti all'unico scopo di consentire la
trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario, o
un utilizzo legittimo di un'opera o di altri materiali.
Art. 69 - 1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello
Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale
e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del
titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna
remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:
a) gli esemplari a stampa delle opere eccettuati gli spartiti e le
partiture musicali;
b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o
audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o
meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del
diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il
diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla
realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.
2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato
e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun
vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico
esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere
cinematografiche o audiovisive o sequenza di immagini in movimento,
siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche,
cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 70 - 1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o
di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico per uso di
critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica,
allorché l'utilizzo ha esclusivamente finalità illustrativa, sono
liberi in quanto diretti a fini non commerciali, nei limiti
giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza
all'utilizzazione economica dell'opera.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare
la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalità per
la determinazione dell'equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre
accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi
dell'autore, dell'editore e, se si tratti di traduzione, del
traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull'opera
riprodotta.
Art. 71 - 1. Le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello
Stato possono eseguire in pubblico brani musicali o parti di opere in
musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore,
purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.
Art. 71-bis -1. Ai portatori di particolari handicap sono consentite,
per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o
l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purché
siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere
commerciale e si limitino a quanto richiesto dall'handicap.
2. Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di
concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito
il comitato di cui all'art. 190 della presente legge, sono individuate
le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1, nonché i
criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari.
Art. 71-ter - 1. E' libera la comunicazione o la messa a disposizione
destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività
privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei
locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di
istruzione, nei musei e negli archivi, di opere o altri materiali
contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da
atti di cessione o da licenza.
Art. 71-quater - 1. E' consentita la riproduzione di emissioni
radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di
prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purché i
titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con Decreto
del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato
di cui all'art. 190.
Art. 71-quinquies - 1. I titolari di diritti che abbiano apposto le
misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater della presente legge
sono tenuti alla rimozione delle stesse, per consentire l'utilizzo
delle opere o dei materiali protetti, dietro richiesta dell'autorità
competente, per fini di sicurezza pubblica o per assicurare il
corretto svolgimento di un procedimento amministrativo, parlamentare o
giudiziario.
2. I titolari dei diritti sono tenuti a rimuovere le misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater, da loro apposte sulle opere o
sui materiali protetti, dietro richiesta dei beneficiari delle
eccezioni di cui agli articoli 55; 68, commi 1 e 2; 69, comma 2; 70
comma 1; 71-bis e 71-quater, a condizione che i beneficiari stessi
abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o
del materiale protetto o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini
dell'utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai
citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, se
previsto.
3. I titolari dei diritti non sono tenuti a rimuovere ai sensi del
comma 2 le misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater apposte su
opere o materiali messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno vi possa avere accesso dal luogo o nel momento scelto
individualmente, quando l'accesso avvenga sulla base di clausole
contrattuali.
4. Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o
le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui
al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio
di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può
rivolgersi al comitato di cui all'art. 190 perché esperisca un
tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui
all'art. 194-bis.
Sezione II - Riproduzione privata ad uso personale
Art. 71-sexies - 1. E' consentita la riproduzione privata di
fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una
persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di
lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel
rispetto delle misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da
terzi. E' vietata la prestazione di servizi finalizzata alla
riproduzione di cui al comma 1, se effettuata a scopo di lucro o per
fini direttamente o indirettamente commerciali.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai
materiali protetti messi a disposizione del pubblico in modo che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche
di cui all'art. 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla
base di clausole contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti
sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater, la persona fisica che abbia
acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del
materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa
effettuare una copia privata per uso personale.
Art. 71-septies - 1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché
i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di
videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per
la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui
all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli
apparecchi di registrazione audio e video e per i sistemi informatici
idonei alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, da una quota
sul prezzo al rivenditore o da un importo fisso per apparecchio. Per i
supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici,
supporti digitali, memorie fisse o trasferibili, il compenso è
costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione
resa dai medesimi supporti.
2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato con decreto del
Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentito il comitato di
cui all'art. 190 della presente legge. Per la determinazione del
compenso si tiene conto dell'apposizione o meno delle misure
tecnologiche di cui all'art. 102-quater, nonché della diversa
incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il
decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale.
3. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti indicati nel
comma 1. I predetti soggetti devono presentare alla Società Italiana
degli Autori e Editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione
dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che
devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata
corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento
il distributore degli apparecchi o dei supporti di registrazione.
4. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 3, ovvero
se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non
corrisponda alla realtà, la Società Italiana degli Autori e Editori
(S.I.A.E.) può ottenere che il giudice disponga l'esibizione delle
scritture contabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da
questi le necessarie informazioni.
Art. 71-octies - 1. Il compenso di cui all'art 71-septies per
apparecchi e supporti di registrazione audio è corrisposto alla
Società Italiana degli Autori e Editori (S.I.A.E.), la quale provvede
a ripartirlo al netto delle spese, per il cinquanta per cento agli
autori e loro aventi causa e per il cinquanta per cento ai produttori
di fonogrammi, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative.
2. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il cinquanta per
cento del compenso loro attribuito ai sensi del comma 1 agli artisti
interpreti o esecutori interessati.
3. Il compenso di cui all'art. 71-septies per gli apparecchi e i
supporti di registrazione video è corrisposto alla Società Italiana
degli Autori e Editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al
netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria
maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo
ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai
produttori di videogrammi, i quali destinano il sette per cento dei
compensi a ciascuno di essi attribuiti all'IMAIE, per le attività e le
finalità di cui all'art. 7, comma 2 della legge 5 febbraio 1992
n. 93.
Sezione III - disposizioni comuni
Art. 71-nonies - 1. Le eccezioni e limitazioni disciplinate dal
presente capo e da ogni altra disposizione della presente legge,
quando sono applicate ad opere o altri materiali protetti messi a
disposizione del pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso
dal luogo e nel momento scelto individualmente, non devono essere in
contrasto con lo sfruttamento normale delle opere o degli altri
materiali, né arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi
dei titolari.
Art. 71-decies - 1. Le eccezioni e limitazioni al diritto d'autore
contenute nel presente capo si applicano anche ai diritti connessi di
cui ai capi I, I-bis, II e III e, in quanto applicabili, agli altri
capi del titolo II nonché al capo I del titolo II-bis."
Art. 10
1. La denominazione del capo I del titolo II della legge 22 aprile
1941, n. 633 è sostituita dalla seguente:
"Capo I
Diritti del produttore di fonogrammi"
Art. 11
1. L'art. 72 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 72 - 1. Salvi i diritti spettanti all'autore a termini del
titolo I della presente legge, il produttore di fonogrammi ha il
diritto esclusivo, per la durata e alle condizioni stabilite dagli
articoli che seguono:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o
in parte e con qualsiasi processo di duplicazione;
b) di autorizzare la distribuzione degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Il diritto esclusivo di distribuzione non si esaurisce nel
territorio della Comunità, se non nel caso di prima vendita del
supporto contenente il fonogramma effettuata o consentita dal
produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito degli esemplari dei suoi
fonogrammi. Tale diritto non si esaurisce con la vendita o con la
distribuzione in qualsiasi forma degli esemplari;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei suoi
fonogrammi in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo
e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce
con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.".
Art. 12
1. L'art. 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 73 - 1. Il produttore di fonogrammi, nonché gli artisti
interpreti e gli artisti esecutori che abbiano compiuto
l'interpretazione o l'esecuzione fissata o riprodotta nei fonogrammi,
indipendentemente dai diritti di distribuzione, noleggio e prestito
loro spettanti, hanno diritto ad un compenso per l'utilizzazione a
scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della
diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al
pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici
esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei
fonogrammi stessi. L'esercizio di tale diritto spetta al produttore,
il quale ripartisce il compenso con gli artisti interpreti o esecutori
interessati.
2. La misura del compenso e le quote di ripartizione, nonché le
relative modalità, sono determinate secondo le norme del
regolamento.
3. Nessun compenso è dovuto per l'utilizzazione ai fini
dell'insegnamento e della comunicazione istituzionale fatta
dall'Amministrazione dello Stato o da enti a ciò autorizzati dallo
Stato.
Art. 13
1. L'art. 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 74 - 1. Il produttore ha il diritto di opporsi a che
l'utilizzazione dei fonogrammi, prevista negli articoli 73 e 73-bis,
sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai
suoi interessi industriali.
2. Su richiesta dell'interessato, il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, in attesa della decisione dell'autorità
giudiziaria, può nondimeno autorizzare l'utilizzazione dei fonogrammi
previi accertamenti tecnici e disponendo, se occorra, quanto è
necessario per eliminare le cause che turbano la regolarità
dell'utilizzazione.
Art. 14
1. L'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 75 - 1. La durata dei diritti previsti nel presente capo è di
cinquanta anni dalla fissazione. Tuttavia, se durante tale periodo il
fonogramma è lecitamente pubblicato ai sensi dell'art. 12, comma 3
della presente legge, la durata dei diritti è di cinquanta anni dalla
data della sua prima pubblicazione."
Art. 15
L'art. 76 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 76 - 1. I supporti contenenti fonogrammi non possono essere
distribuiti se non portano stabilmente apposte le indicazioni di cui
all'art. 62, in quanto applicabili.".
Art. 16
L'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 78 - 1. E' considerato come produttore chi provvede alla
realizzazione del fonogramma, mediante la diretta registrazione dei
suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni
o di rappresentazioni di suoni.
2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene
la diretta registrazione originale.".
Art. 17
1. Dopo l'art. 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il
seguente:
"Art. 78-bis - 1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti
radiotelevisive è soggetta alle disposizioni di cui al presente
capo."
Art. 18
L'art. 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente e diviene 78-ter:
"Art. 78-ter - 1. Il produttore di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del
diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli
originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la
vendita, dell'originale e delle copie di tali realizzazioni. Il
diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della
Comunità se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal
produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell'originale e delle
copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto
qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di
prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell'originale
e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa
a disposizione del pubblico.
2. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o la sequenza di
immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante
tale termine, la durata è di cinquanta anni dalla prima pubblicazione
o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera
cinematografica o audiovisiva o della sequenza di immagini in
movimento.".
Art. 19
1. L'art. 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 79 - 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a
favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di
opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in
movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro
che esercitano l'attività di emissione radiofonica o televisiva hanno
il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su
filo o via etere: il diritto non spetta al distributore via cavo
qualora ritrasmetta semplicemente via cavo le emissioni di altri
organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle
fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie
emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene
in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di
ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale
che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti
individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse
effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie
emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio
della Comunità, se non nel caso di prima vendita effettuata o
consentita dal titolare in uno Stato membro.
f) I diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun
atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del
pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì il diritto esclusivo di
utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove
trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione
radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e
via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla
prima diffusione di una emissione.".
Art. 20
1. L'art. 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 80 - 1. Si considerano artisti interpreti ed artisti esecutori
gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone
che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in
qualunque modo opere dell'ingegno, siano esse tutelate o di dominio
pubblico.
2. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno,
indipendentemente dall'eventuale retribuzione loro spettante per le
prestazioni artistiche dal vivo, il diritto esclusivo di:
a) autorizzare la fissazione delle loro prestazioni artistiche;
b) autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o
permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, della
fissazione delle loro prestazioni artistiche;
c) autorizzare la comunicazione al pubblico, in qualsivoglia forma e
modo, ivi compresa la messa a disposizione del pubblico in maniera
tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti
individualmente, delle proprie prestazioni artistiche dal vivo e delle
relative fissazioni, nonché la diffusione via etere e la comunicazione
via satellite delle prestazioni artistiche dal vivo, a meno che le
stesse siano rese in funzione di una loro radiodiffusione o siano già
oggetto di una fissazione utilizzata per la diffusione. Se la
fissazione consiste in un supporto fonografico, qualora essa sia
utilizzata a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli interpreti
o esecutori il compenso di cui all'art. 73; qualora non sia utilizzata
a scopo di lucro, è riconosciuto a favore degli interpreti o esecutori
interessati l'equo compenso di cui all'art. 73-bis;
d) autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche. Il diritto non si esaurisce nel territorio
della Comunità se non nel caso di prima vendita da parte del titolare
del diritto o con il suo consenso in uno Stato membro;
e) autorizzare il noleggio o il prestito delle fissazioni delle loro
prestazioni artistiche e delle relative riproduzioni: l'artista
interprete o esecutore, anche in caso di cessione del diritto di
noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o
audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, conserva il
diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio concluso dal
produttore con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di
accordo da concludersi tra l'IMAIE e le associazioni sindacali
competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è
stabilito con la procedura di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.
3. I diritti di cui al comma 2, lettera c) non si esauriscono con
alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di
messa a disposizione del pubblico.".
Art. 21
1. Il primo comma dell'art. 81 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è
sostituito dal seguente:
"1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di
opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro
recitazione, rappresentazione od esecuzione che possa essere di
pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.".
Art. 22
1. L'art. 83 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 83 - 1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori che
sostengono le prime parti nell'opera o composizione drammatica,
letteraria o musicale, hanno diritto che il loro nome sia indicato
nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o
rappresentazione e venga stabilmente apposto sui supporti contenenti
la relativa fissazione, quali fonogrammi, videogrammi o pellicole
cinematografiche.".
Art. 23
1. Dopo il titolo II- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 è
inserito il seguente:
"Titolo II-ter
Misure tecnologiche di protezione. Informazioni sul regime dei
diritti
Art. 102-quater - 1. I titolari di diritti d'autore e di diritti
connessi nonché del diritto di cui all'art. 102-bis comma 3 possono
apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di
protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi
o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono
destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei
diritti.
2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel
caso in cui l'uso dell'opera o del materiale protetto sia controllato
dai titolari tramite l'applicazione di un dispositivo di accesso o di
un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o
qualsiasi altra trasformazione dell'opera o del materiale protetto,
ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie
che realizzi l'obiettivo di protezione.
3.Sono vietati gli atti finalizzati all'elusione o alla rimozione
delle misure tecnologiche di protezione che diano luogo ad un utilizzo
abusivo di opere dell'ingegno o di materiali protetti.
4.Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative ai programmi
per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I.
Art. 102-quinquies - 1. Informazioni elettroniche sul regime dei
diritti possono essere inserite dai titolari di diritti d'autore e di
diritti connessi nonché del diritto di cui all'art.102-bis comma 3
sulle opere o sui materiali protetti o possono essere fatte apparire
nella comunicazione al pubblico degli stessi.
2. Le informazioni elettroniche sul regime dei diritti identificano
l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro
titolare dei diritti. Tali informazioni possono altresì contenere
indicazioni circa i termini o le condizioni d'uso dell'opera o dei
materiali, nonché qualunque numero o codice che rappresenti le
informazioni stesse o altri elementi di identificazione.".
Art. 24
1. L'art. 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è sostituito dal
seguente:
"Art. 163 - 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica
può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività che
costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice
di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.
2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per
ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
3. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del
compenso relativo ai diritti di cui agli articoli 73 e 73-bis, oltre
alla liquidazione dello stesso può essere disposta l'interdizione
dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici
giorni ad un massimo di centottanta giorni.
4. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi
che, ai sensi dell'art. 74, arrecano pregiudizio al produttore
fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, può
essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di euro 260
ad un massimo di euro 5.200.".
Art. 25
1. Al primo comma dell'art. 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il
n. 3 è sostituito dal seguente:
"3) l'ente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a
compiere attestazioni di credito per diritto d'autore nonché in
relazione ad altre funzioni attribuite all'ente; dette attestazioni
sono atti aventi efficacia di titolo esecutivo a norma dell'articolo
474 del codice di procedura civile.".
Art. 26
1. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633 la
lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio,
vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico,
trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto
contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od
altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente
legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società Italiana
degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato.".
2. Al comma 1 dell'art. 171-ter della legge 633/1941, dopo la lettera
f) sono inserite le seguenti:
"g) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi
commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere
efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano
principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la
finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette
misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o
che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad
accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni ovvero a
seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale;
h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui
all'art. 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di
distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette
a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali
siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
stesse.".
Art. 27
1. L'articolo 174-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633 è sostituto
dal seguente:
"Art. 174-bis- 1. Ferme le sanzioni penali applicabile, la violazione
delle disposizioni previste nella presente sezione è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di
mercato dell'opera o del supporto oggetto della violazione, in misura
comunque non inferiore a Euro 103, 29. Se il prezzo non è facilmente
determinabile, la violazione è punita con la sanzione amministrativo
da euro 103,29 a euro 1032,91. La sanzione amministrativa si applica
nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare
abusivamente duplicato o riprodotto.".
Art. 28
1. L'articolo 174-ter della legge 22 aprile 1941 n. 633 è sostituto
dal seguente:
"Art. 174-ter - 1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi
procedimento, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto
o in parte, un'opera dell'ingegno tutelata dalla normativa sul diritto
d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista o
noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o
multimediali, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad
eludere misure di protezione tecnologiche non conformi alle
prescrizioni della presente legge è punito, purché il fatto non
costituisca concorso neo reati di cui agli articoli 171, 171-bis,
171-ter, 171-quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la
sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154,94 e con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del
provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle
violazioni o delle copie acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino ad euro 1032,91 ed il fatto è punito
con la confisca degli strumenti e del materiale ,con la pubblicazione
del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione
nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello
spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca
della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per
l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale."
Art. 29
1. L'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633 è sostituto
dal seguente:
"Art 174-quater -1. I proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative, applicati ai sensi degli articoli 174-bis e 174-ter,
affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo
stato di previsione del Ministero della giustizia destinato al
potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella
prevenzione e nell'accertamento dei reati previsti dalla presente
legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma
3-bis dell'articolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive
modificazioni."
Art. 30
1. Dopo l'articolo 174-quater della legge 22 aprile 1941 n. 633 è
inserito il seguente:
"Art. 174-quinquies - 1. Quando esercita l'azione penale per taluno
dei reati non colposi previsti nella presente sezione commessi
nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore,
indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui
al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma
1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività
per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre
mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente
adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è
sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la
cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da
tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a
norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della
licenza di esercizio o dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei
confronti degli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione
o di postproduzione nonché di masterizzazione, tipografia e che
comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla
realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di
emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui
all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive
modificazioni, sono sospese in caso di esercizio dell'azione penale;
se vi è condanna, sono revocate e non possono essere nuovamente
concesse per almeno un biennio."
Art. 31
1. Al comma 1 dell'art.182- bis della legge 22 aprile 1941, n. 633,
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"e) sull'attività di fabbricazione, importazione e distribuzione degli
apparecchi e dei supporti di cui all'art. 71-septies.".
2. Il comma 3 dell'art. 182-bis è così sostituito:
"3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, l'Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni può conferire funzioni ispettive a
propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della
SIAE. Gli ispettori possono accedere ai locali dove vengono svolte le
attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione via etere e
via cavo o proiezione cinematografica, nonché le attività ad esse
connesse; possono altresì accedere ai locali dove vengono svolte le
attività di cui alla lettera e) del comma 1. Possono richiedere
l'esibizione della documentazione relativa all'attività svolta, agli
strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso l'emissione o la ricezione via etere e via
cavo o la proiezione cinematografica, nonché quella relativa agli
apparecchi e supporti di registrazioni e di cui
all'art. 71-septies. Nel caso in cui i suddetti locali non siano
luoghi aperti al pubblico, stabilimenti industriali o esercizi
commerciali o emittenti radiotelevisive, l'accesso degli ispettori
deve essere autorizzato dall'autorità giudiziaria.".
Art. 32
1. All'art. 186 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il secondo
comma è aggiunto il seguente:
"3. Salve le convenzioni internazionali per la protezione dei
fonogrammi, la formalità prevista quale condizione dell'esercizio dei
diritti spettanti al produttore di fonogrammi che non possono essere
considerati nazionali, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli
esemplari del supporto fonografico sia apposto in modo stabile il
simbolo (P) accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima
pubblicazione.".
Art. 33
1. All'art. 190 della legge 22 aprile 1941, n. 633 dopo il secondo
comma è aggiunto il seguente:
"3. Il comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui
all'art. 71-quinqies, comma 5.".
Art. 34
1. Il secondo comma dell'art. 193 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è
sostituito dal seguente:
"2. Partecipano all'adunanza generale tutti i membri del comitato. Le
commissioni speciali sono costituite per lo studio di determinate
questioni, di volta in volta, con provvedimento del presidente ovvero
per l'effettuazione del tentativo di conciliazione di cui
all'art. 71-quinquies comma 4. In tale ultimo caso la commissione
speciale è composta da tre membri, scelti tra gli esperti in materia
di diritto d'autore ed i rappresentanti dei Ministeri. Il presidente
della commissione è comunque scelto tra i rappresentanti dei
Ministeri.".
Art. 35
Dopo l'art. 194 della legge 22 aprile 1941, n. 633 è inserito il
seguente:
"Art. 194-bis - 1. La richiesta di conciliazione di cui
all'art. 71-quinquies comma 4, sottoscritta dall'associazione o
dall'ente proponente, è consegnata al comitato di cui all'art. 190 o
spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci
giorni dal ricevimento della richiesta, il presidente del comitato
nomina la commissione speciale di cui all'art. 193 comma 2. Copia
della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso
proponente alla controparte.
2. La richiesta deve precisare:
a) il luogo dove devono essere fatte al richiedente le comunicazioni
inerenti alla procedura;
b) l'indicazione delle ragioni poste a fondamento della richiesta.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta la parte
convenuta, qualora non accolga la richiesta della controparte,
deposita presso la commissione predetta osservazioni scritte. Entro i
dieci giorni successivi al deposito, il presidente della commissione
fissa la data per il tentativo di conciliazione.
4. Se la conciliazione riesce, viene redatto separato processo verbale
sottoscritto dalle parti e dal presidente della commissione. Il
verbale costituisce titolo esecutivo.
5. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, la commissione formula
una proposta per la definizione della controversia. Se la proposta non
è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con
l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti.
6. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche d'ufficio, i verbali
concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice
valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai
fini del regolamento delle spese.
7. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni
dalla promozione del tentativo di conciliazione.
8. Il giudice che rileva che non è stato promosso il tentativo di
conciliazione secondo le disposizioni di cui ai precedenti commi o che
la domanda giudiziale è stata promossa prima della scadenza del
termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo, sospende il
giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni
per promuovere il tentativo di conciliazione. Ove il processo non sia
stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio
l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione
di cui all'art. 308 del codice di procedura civile.".
TITOLO II
Modificazioni della legge 5 febbraio 1992, n. 93 recante norme a
favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni
private senza scopo di lucro
Art. 36
1. L'art. 5 comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 è così
sostituito:
"1. - Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 1° settembre 1975, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 252 del 20 settembre
1975, i compensi spettanti agli artisti interpreti o esecutori ai
sensi degli articoli 73, primo comma; 73-bis e 71-octies, comma 2,
della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni, sono versati all'IMAIE dai produttori di fonogrammi o
dalle loro associazioni di categoria, i quali trasmettono altresì
all'IMAIE la documentazione necessaria alla identificazione degli
aventi diritto.".
Art. 37
1. L'art. 7 comma 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 93 è sostituito
dal seguente:
"2. L'IMAIE utilizza le somme di cui al comma 1 e quelle di cui all'
art. 5, comma 5 e all'art. 6, comma 5 della presente legge nonché
quelle di cui all'art. 71-octies comma 3 della legge 22 aprile 1941,
n. 633 per le attività di studio e di ricerca nonché per i fini di
promozione, di formazione e di sostegno professionale degli artisti
interpreti o esecutori.".
TITOLO III
Disposizioni comuni, transitorie e finali
Art. 38
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le opere
e agli altri materiali in esso contemplati protetti alla data del 22
dicembre 2002.
2. Restano salvi gli atti conclusi ed i diritti acquisiti prima della
stessa data.
3. I diritti del produttore di un fonogramma il cui termine di
protezione previsto dall'art. 75 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sia scaduto alla data del 22 dicembre 2002, non sono nuovamente
protetti.
Art. 39
1. Il compenso di cui all'art. 71-septies, è fissato fino
all'emanazione del decreto di cui all'art. 71-septies e comunque fino
al 31 dicembre 2005 nella misura del:
a) supporti audio analogici: 0,30 euro per ogni ora di registrazione;
b) supporti audio digitali dedicati, quali minidisc, CD-R audio e
CD-RW audio: 0,45 euro per ora di registrazione, pari a 0,56 euro per
ciascun supporto con una capacità di registrazione di 74 minuti. Il
compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di durata
superiore;
c) supporti digitali non dedicati, idonei alla registrazione di
fonogrammi, quali CD-R dati e CD-RW dati: 0,84 euro per 650
megabyte. Il compenso è pari a quello previsto per i supporti digitali
audio dedicati, aumentato per tenere conto del fattore medio di
compressione che amplia la capacità di registrazione, e diminuito in
proporzione alla quota media di supporti utilizzati per scopi diversi
dalla registrazione.
d) memorie digitali dedicate audio, fisse e trasferibili, quali flash
memory e cartucce per lettori MP3 e analoghi: 0,45 euro per 64
mega-byte.
e) supporti video analogici: 0,45 euro per ciascuna ora di
registrazione;
f) supporti video digitali dedicati quali DVHS, DVD-R video e DVD-RW
video: 0.68 euro per ora pari a 2,04 euro per un supporto con una
capacità di registrazione di 180 minuti. Il compenso è aumentato
proporzionalmente per i supporti di durata superiore;
g) supporti digitali idonei alla registrazione di fonogrammi e
videogrammi, quali DVD Ram, DVD-R e DVD-RW: 2,04 euro per 4,7
gigabyte. Il compenso è aumentato proporzionalmente per i supporti di
durata superiore;
h) apparecchi di registrazione analogica o digitale audio e video, ivi
compresi i componenti di sistemi informatici, gli apparecchi lettori
che consentono la registrazione e i jukebox digitali: 3 per cento sul
prezzo al rivenditore. Per gli apparecchi polifunzionali, la
percentuale è ridotta all'1,5 per cento del prezzo al rivenditore.
Art. 40
1. - Il comma 7 dell'art. 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419 è sostituito dal seguente.
"7 - La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto
d'autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima
trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I
criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti
d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti
all'approvazione del Ministro vigilante."
Art. 41
1. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, restano
abrogati.
2. Sono abrogati l'art. 77 ed il secondo comma dell'art. 106 della
legge 22 aprile 1941, n. 633.
3. Sono abrogati gli articoli 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 93, nonché ogni altra disposizione di legge contraria ed
incompatibile con le disposizione del presente decreto.
4. E' abrogato l'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248
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