3 In apertura...

Come accennato nell’introduzione, l’EUCD nasce con lo scopo di uniformare ed aggiornare la legislazione sul diritto d’autore vigente negli Stati membri dell’Unione europea. Nei 61 punti (i “considerando”) che aprono la direttiva ed illustrano le motivazioni alla base della sua creazione vengono sottolineati, in particolare:

Già dal punto 4 è possibile mettere in dubbio le motivazioni che hanno spinto alla stesura dell’EUCD:

4
Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.

Come viene fatto notare nel commento dell’EUCD della Società degli archivisti britannica [8], questo punto viene fornito come un assunto, e non viene presentato nessun elemento che dimostri l’effettiva dannosità dell’attuale normativa europea (considerata “non armonizzata”) sugli investimenti nell’ambito del diritto d’autore e della “proprietà intellettuale”. Viste le novità legali introdotte dall’EUCD e le relative conseguenze (per lo più negative, come avremo modo di vedere), un solido numero di dati e riferimenti che giustifichino l’introduzione della direttiva sarebbe stato certamente auspicabile.

Nel punto 5 della direttiva, inoltre, viene chiaramente illustrata la direzione che verrà intrapresa nel resto dell’EUCD per quanto riguarda l’evoluzione della legislazione sul diritto d’autore alla luce del progresso tecnologico:

5
Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.

Si può notare come in questo passaggio, oltre a limitare l’ambito della direttiva all’“adattamento ed integrazione” delle normative esistenti, si dichiari che «non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale». Questa affermazione appare una risposta indiretta (e negativa) alle numerose richieste di revisione completa della legislazione sul diritto d’autore, basate proprio su una rivalutazione alla luce dell’avvento dei nuovi media; il passaggio è stato evidentemente inserito nella direttiva allo scopo di escludere le critiche che contestano l’EUCD in quanto completamente basata su una applicazione di costrutti legali ritenuti antiquati e dannosi 1.

Dall’esame del resto dei considerando che aprono l’EUCD e ne motivano la creazione è inoltre possibile rilevare come la direttiva ponga decisamente in primo piano la salvaguardia dell’interesse economico dei detentori dei diritti sulle opere (con una particolare predilezione per gli editori più che per i reali autori), e come la regolamentazione delle eccezioni al diritto d’autore (ovvero la tutela dei diritti degli utenti, da sempre il punto legalmente più caldo e complesso) sia trascurata e citata solamente in poche righe. L’interesse del pubblico e degli utenti viene considerato solamente in una dozzina di punti sui 61 totali (in dettaglio, i considerando 14, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 51, 52). In tali punti, in generale, non si enunciano delle motivazioni o dei principi chiari, ma si prefigura la totale gestione delle eccezioni al diritto d’autore da parte dei singoli Stati membri, e si sostiene la risoluzione delle controversie tra utenti e detentori dei diritti attraverso una generica “mediazione” tra le parti. Inoltre viene incoraggiata una promozione delle non meglio definite “misure volontarie” che dovrebbero essere intraprese dai detentori dei diritti per la tutela degli utenti:

(46)
Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie. La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri, nell’ambito del Comitato di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d’autore e i diritti connessi.
. . .
(51)
. . . Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’adozione di misure volontarie da parte dei titolari, comprese la conclusione e l’attuazione di accordi fra i titolari e altre parti interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale. Se, trascorso un congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari ancora mancassero, gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i titolari forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per fruirne, modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo. . . .
(52)
Nell’applicare un’eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso privato conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri dovrebbero analogamente promuovere l’adozione di misure volontarie per realizzare gli obiettivi di tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di tempo ragionevole, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire che i beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. . . .

Già da questi aspetti si può notare come la “certezza normativa” e l’“armonizzazione legislativa” citate in apertura e ricercate dall’EUCD siano riferite essenzialmente alla salvaguardia dei diritti di sfruttamento economico, e siano assai meno sviluppate (se non inesistenti) nell’ambito della tutela dei diritti degli utenti.

Nell’apertura dell’EUCD, inoltre, viene discusso il rapporto tra tale direttiva e quelle precedenti:

20
La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE(5), 92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7), 93/98/CEE(8) e 96/9/CE(9) e sviluppa detti principi e regole e li integra nella prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto diversamente previsto nella presente direttiva.

L’EUCD contiene quindi una sorta di “impegno formale” a non alterare l’effetto di tali direttive, pur lasciando aperta la strada a qualunque modifica.

Le direttive citate sono, nell’ordine:

(5)
Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE [2].
(6)
Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61). Direttiva modificata dalla direttiva 93/98/CE.
(7)
Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15).
(8)
Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290 del 24.11.1993 pag. 9).
(9)
Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20) [3].

Le direttive più pertinenti nell’ambito di questa discussione sono sicuramente la 91/250/CEE e la 96/9/CE: oltre a riguardare un campo prettamente informatico (trattando di programmi per elaboratore e basi di dati), entrambi i documenti contengono l’affermazione di alcuni diritti basilari per gli utenti, che non possono essere sacrificati in nome della tutela del diritto d’autore.

Tuttavia, nonostante ciò che viene affermato nel punto 20, nelle prossime sezioni di questo documento sarà facile notare come l’EUCD metta seriamente in discussione quanto sancito da tali direttive.