Come accennato nell’introduzione, l’EUCD nasce con lo scopo di uniformare ed aggiornare la
legislazione sul diritto d’autore vigente negli Stati membri dell’Unione europea. Nei 61 punti (i
“considerando”) che aprono la direttiva ed illustrano le motivazioni alla base della sua creazione
vengono sottolineati, in particolare:
- la necessità di evitare le differenze e le incertezze normative in materia di diritto d’autore
che sussistono (o potrebbero sorgere) tra vari Paesi membri dell’Unione europea;
- la necessità di prepararsi alle “sfide” alla tutela del diritto d’autore che inevitabilmente
nascono con l’avanzare del progresso tecnologico;
- la necessità di uniformare l’Unione europea ai trattati della World Intellectual Property
Organization datati 1996, riguardanti il diritto d’autore [6] e le interpretazioni, le
esecuzioni ed i fonogrammi [7].
L’adeguamento ai trattati WIPO è, peraltro, il motivo alla base della creazione del già
citato Digital Millennium Copyright Act (DMCA)[5], la legge statunitense che incarna
gli stessi principi e le stesse normative dell’EUCD (sezione 9).
Già dal punto 4 è possibile mettere in dubbio le motivazioni che hanno spinto alla stesura
dell’EUCD:
-
4
- Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi,
creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di
protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività
creatrici ed innovatrici, segnatamente nelle infrastrutture delle reti, e di conseguenza
una crescita e una maggiore competitività dell’industria europea per quanto riguarda
sia la fornitura di contenuti che le tecnologie dell’informazione nonché, più in
generale, numerosi settori industriali e culturali. Ciò salvaguarderà l’occupazione e
favorirà la creazione di nuovi posti di lavoro.
Come viene fatto notare nel commento dell’EUCD della Società degli archivisti britannica [8],
questo punto viene fornito come un assunto, e non viene presentato nessun elemento che dimostri
l’effettiva dannosità dell’attuale normativa europea (considerata “non armonizzata”) sugli investimenti
nell’ambito del diritto d’autore e della “proprietà intellettuale”. Viste le novità legali introdotte
dall’EUCD e le relative conseguenze (per lo più negative, come avremo modo di vedere), un solido
numero di dati e riferimenti che giustifichino l’introduzione della direttiva sarebbe stato certamente
auspicabile.
Nel punto 5 della direttiva, inoltre, viene chiaramente illustrata la direzione che verrà intrapresa nel
resto dell’EUCD per quanto riguarda l’evoluzione della legislazione sul diritto d’autore alla luce del
progresso tecnologico:
-
5
- Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della
produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in
materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe adattare e integrare
le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere
adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.
Si può notare come in questo passaggio, oltre a limitare l’ambito della direttiva all’“adattamento ed
integrazione” delle normative esistenti, si dichiari che «non sono necessari nuovi concetti in materia di
protezione della proprietà intellettuale». Questa affermazione appare una risposta indiretta (e negativa)
alle numerose richieste di revisione completa della legislazione sul diritto d’autore, basate proprio su
una rivalutazione alla luce dell’avvento dei nuovi media; il passaggio è stato evidentemente
inserito nella direttiva allo scopo di escludere le critiche che contestano l’EUCD in quanto
completamente basata su una applicazione di costrutti legali ritenuti antiquati e dannosi
1.
Dall’esame del resto dei considerando che aprono l’EUCD e ne motivano la creazione è inoltre
possibile rilevare come la direttiva ponga decisamente in primo piano la salvaguardia dell’interesse
economico dei detentori dei diritti sulle opere (con una particolare predilezione per gli editori più che
per i reali autori), e come la regolamentazione delle eccezioni al diritto d’autore (ovvero la tutela dei
diritti degli utenti, da sempre il punto legalmente più caldo e complesso) sia trascurata e citata
solamente in poche righe. L’interesse del pubblico e degli utenti viene considerato solamente in una
dozzina di punti sui 61 totali (in dettaglio, i considerando 14, 31, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 51,
52). In tali punti, in generale, non si enunciano delle motivazioni o dei principi chiari, ma si prefigura
la totale gestione delle eccezioni al diritto d’autore da parte dei singoli Stati membri, e si sostiene
la risoluzione delle controversie tra utenti e detentori dei diritti attraverso una generica
“mediazione” tra le parti. Inoltre viene incoraggiata una promozione delle non meglio definite
“misure volontarie” che dovrebbero essere intraprese dai detentori dei diritti per la tutela degli
utenti:
-
(46)
- Il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le
loro controversie. La Commissione dovrebbe, in cooperazione con gli Stati membri,
nell’ambito del Comitato di contatto, effettuare uno studio volto a prevedere nuovi
mezzi giuridici per la risoluzione delle controversie relative al diritto d’autore e i
diritti connessi.
-
- . . .
-
(51)
- . . . Gli Stati membri dovrebbero promuovere l’adozione di misure volontarie da parte
dei titolari, comprese la conclusione e l’attuazione di accordi fra i titolari e altre parti
interessate, per tener conto, a norma della presente direttiva della realizzazione degli
obiettivi di determinate eccezioni o limitazioni previste nella normativa nazionale.
Se, trascorso un congruo lasso di tempo, tali misure o accordi volontari ancora
mancassero, gli Stati membri dovrebbero prendere provvedimenti adeguati affinché i
titolari forniscano ai beneficiari di tali eccezioni o limitazioni i mezzi necessari per
fruirne, modificando una misura tecnologica già in atto o in altro modo. . . .
-
(52)
- Nell’applicare un’eccezione o una limitazione per riproduzioni a uso privato
conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri dovrebbero
analogamente promuovere l’adozione di misure volontarie per realizzare gli obiettivi
di tali eccezioni o limitazioni. Qualora tali misure volontarie, finalizzate a rendere
possibile la riproduzione a uso privato, non siano state adottate entro un periodo di
tempo ragionevole, gli Stati membri possono adottare provvedimenti per consentire
che i beneficiari delle eccezioni o limitazioni in questione ne fruiscano realmente. . . .
Già da questi aspetti si può notare come la “certezza normativa” e l’“armonizzazione legislativa”
citate in apertura e ricercate dall’EUCD siano riferite essenzialmente alla salvaguardia dei diritti di
sfruttamento economico, e siano assai meno sviluppate (se non inesistenti) nell’ambito della tutela dei
diritti degli utenti.
Nell’apertura dell’EUCD, inoltre, viene discusso il rapporto tra tale direttiva e quelle
precedenti:
-
20
- La presente direttiva si basa su principi e regole già definiti dalle direttive in vigore
in tal campo, tra cui le direttive 91/250/CEE(5), 92/100/CEE(6), 93/83/CEE(7),
93/98/CEE(8) e 96/9/CE(9) e sviluppa detti principi e regole e li integra nella
prospettiva della società dell’informazione. Le disposizioni della presente direttiva
devono lasciare impregiudicate le disposizioni di dette direttive, salvo quanto
diversamente previsto nella presente direttiva.
L’EUCD contiene quindi una sorta di “impegno formale” a non alterare l’effetto di tali direttive,
pur lasciando aperta la strada a qualunque modifica.
Le direttive citate sono, nell’ordine:
-
(5)
- Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica
dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42). Direttiva
modificata dalla direttiva 93/98/CE [2].
-
(6)
- Direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di
proprietà intellettuale (GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61). Direttiva modificata dalla
direttiva 93/98/CE.
-
(7)
- Direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento
di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla
radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248 del 6.10.1993,
pag. 15).
-
(8)
- Direttiva 93/98/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, concernente l’armonizzazione
della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (GU L 290
del 24.11.1993 pag. 9).
-
(9)
- Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 1996, relativa
alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20) [3].
Le direttive più pertinenti nell’ambito di questa discussione sono sicuramente la 91/250/CEE e la
96/9/CE: oltre a riguardare un campo prettamente informatico (trattando di programmi per
elaboratore e basi di dati), entrambi i documenti contengono l’affermazione di alcuni diritti
basilari per gli utenti, che non possono essere sacrificati in nome della tutela del diritto
d’autore.
Tuttavia, nonostante ciò che viene affermato nel punto 20, nelle prossime sezioni di questo
documento sarà facile notare come l’EUCD metta seriamente in discussione quanto sancito da tali
direttive.