Statuto dell'associazione
ARTICOLO 1
Costituzione
1. E' costituita la "Associazione per il Software Libero" d'ora in poi
chiamata semplicemente Associazione.
ARTICOLO 2
Sede e durata
1. L'Associazione ha sede a Firenze, Via del Leone, 21.
2. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta
con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
ARTICOLO 3
Oggetto e scopo
1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione, sostegno e
svolgimento di attività culturali e di ricerca, nella organizzazione
di dibattiti, conferenze e corsi, nella raccolta di documentazione,
nella redazione e pubblicazione di materiale sia divulgativo che
tecnico, nonché in altre iniziative volte a perseguire gli scopi
sociali.
2. Le attività promosse dall'Associazione hanno come scopo il
perseguimento dei seguenti obiettivi:
- diffondere e promuovere il Software Libero. Con Software intendiamo
programmi, documentazione, progetti, o altri lavori rilasciati in
forma elettronica. Con Software Libero intendiamo: in primo luogo
Software rilasciato con licenza GNU GPL, FDL o LGPL redatte dalla
Free Software Foundation; in secondo luogo Software rilasciato con
altre licenze compatibili con le licenze GNU GPL o FDL (secondo
quanto stabilito dalla Free Software Foundation); in terzo luogo
Software rilasciato con altre licenze da noi ritenute libere, che
dovranno comunque soddisfare i criteri esposti nell'allegato A.
- diffondere e promuovere la diffusione di hardware aperto, per il
quale siano disponibili le specifiche e la documentazione che ne
consentano un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del
Software Libero.
- favorire la diffusione e l'utilizzo consapevole degli strumenti
informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che
tenga conto in primo luogo del Software Libero, che è disponibile
per tutti;
- lottare contro l'adozione di standard proprietari nel campo
dell'informatica e del trattamento di ogni genere di informazione
da parte delle pubbliche amministrazioni, del sistema scolastico
pubblico e degli utenti privati in generale, favorendo altresì
l'adozione da parte di questi di standard pubblici e liberamente
accessibili e modificabili;
- lottare contro ogni tentativo di monopolio pubblico e privato nella
gestione e nella distribuzione delle informazioni, consci che il
Software Libero trae la sua prima ragione di esistere proprio dalla
libertà di accesso alle fonti informative;
- favorire l'adozione di licenze di tipo libero anche nella
pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici, e in
tutta la produzione culturale e artistica in genere;
- permettere l'utilizzo di hardware in disuso o disponibile a basso
costo attraverso l'utilizzo di Software Libero, per aiutare chi
non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;
- favorire l'accessibilità del Software Libero mediante lo sviluppo
di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e la
traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;
- diffondere l'uso e la conoscenza della rete Internet come ideale
luogo di libero scambio di informazioni;
- favorire l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli
enti pubblici e privati, delle imprese, dell'associazionismo, della
pubblica amministrazione, dell'educazione, della ricerca.
3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra
indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di
quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle
stesse. L'Associazione si impegna a non utilizzare software non libero.
4. L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano
obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.
ARTICOLO 4
Patrimonio ed entrate dell'Associazione
1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e
immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da
elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone
fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai
versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di lire
400.000, versate come segue dai fondatori stessi:
[..omissis..]
3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle
seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti
ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti
coloro che aderiscono all'Associazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento
minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da
parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di
iscrizione all'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento
o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto
dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione entro
il 31 marzo di ogni anno, o entro tre mesi dall'ingresso per i nuovi
soci. E' comunque facoltà dei Soci della Associazione effettuare
versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi
entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per
l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i
versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e
quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di
morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione,
può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato
alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e,
segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a
terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a
titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
ARTICOLO 5
Fondatori e Soci dell'Associazione
1. Sono Soci dell'Associazione:
- i Soci Fondatori della Associazione;
- i Soci Effettivi della Associazione;
- i Soci Sostenitori della Associazione;
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il
diritto di recesso.
3. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione
dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
4. Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano
direttamente nelle attività dell'associazione, contribuendo in maniera
effettiva e rilevante alle medesime. Il passaggio allo stato di Socio
Effettivo è deciso dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito da
un apposito Regolamento.
5. Sono Soci Sostenitori della Associazione coloro che riconoscendosi
nelle finalità e nei principi della medesima, pur non impegnandosi
direttamente nelle varie attività, decidono di sostenerla con la loro
adesione.
6. Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa
domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere
le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e
osservarne Statuto e Regolamenti.
7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di
ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, accogliendo la
domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il
termine di ulteriori sessanta giorni.
8. Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento
notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla
Associazione stessa, tale recesso (salvo che si tratti di motivata
giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha
efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il
Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
9. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di
altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne
escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento
di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida
le ragioni dell'esclusione, egli può fare ricorso al Collegio dei
Revisori dei Conti; in tal caso l'efficacia della deliberazione di
esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
ARTICOLO 6
Organi della Associazione
1. Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci Effettivi dell'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo, costituito da:
+ Il Presidente
+ Il Vice Presidente
+ Il Segretario
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario hanno la
durata di un anno. Non è possibile essere eletti nel Consiglio
Direttivo per più di due volte di seguito.
ARTICOLO 7
Assemblea
1. L'Assemblea è composta da tutti i Soci Effettivi dell'Associazione
ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione
del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione
dell'attività futura. Essa inoltre:
- delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività
della Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque
denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal
presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la
devoluzione del suo patrimonio.
- ogni anno elegge il Consiglio Direttivo
- ogni anno elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo
ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei
Soci Effettivi, o dal Collegio dei Revisori, o dalla maggioranza del
Consiglio Direttivo. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata
in territorio italiano.
4. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera elettronica,
fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita
almeno dieci giorni prima a tutti i Soci Effettivi all'indirizzo
risultante nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti
del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti.
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora
in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria
che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque
sia il numero dei membri intervenuti.
7. Tutti i Soci Effettivi dell'Associazione hanno diritto ad un voto.
Il voto è esercitabile anche mediante delega. La delega può essere
conferita solamente ad un altro Socio Effettivo dell'Associazione che
abbia già diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di
più di due deleghe.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come
voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
10. Per la nomina del Consiglio Direttivo, per l'approvazione dei
Regolamenti, per le modifiche statutarie e la distribuzione di utili,
avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole
della maggioranza dei presenti, tanto in prima che in seconda
convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione
e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due
terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente oppure da qualsiasi altro Socio
Effettivo dell'Associazione, da lui delegato.
ARTICOLO 8
Il Presidente
1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza
dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Previa
approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e comunicazione
ai Soci Effettivi, il Presidente può attribuire la rappresentanza
dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive
emanate dall'Assemblea, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può compiere
atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve
contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione
delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'Associazione, controlla l'osservanza dello Statuto, ne promuove la
riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del
bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione all' Assemblea,
corredandoli di idonee relazioni.
ARTICOLO 9
Il Vice Presidente
1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua
attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle
proprie funzioni. Il solo intervento del vice Presidente costituisce
per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
ARTICOLO 10
Il Segretario
1. il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze
dell'Assemblea e coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle
attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il
funzionamento dell'amministrazione della Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee
nonché del Libro dei Soci dell'Associazione.
ARTICOLO 11
Libri della Associazione
1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione
tiene i Libri Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del
Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il Libro dei Soci della
Associazione.
2. I Libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia
motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a
spese del richiedente.
ARTICOLO 12
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone da un minimo di due
membri a un massimo di tre membri.
2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di
Consigliere.
3. Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono
le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio
Direttivo.
4. I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei
Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea
e a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola, ma senza
diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della
Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci, decidono
sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.
ARTICOLO 13
Bilancio consuntivo e preventivo
1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario
e un preventivo per la programmazione dell'attività futura.
ARTICOLO 14
Avanzi di gestione
1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge,
statuto o regolamento.
2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
ad esse direttamente connesse.
ARTICOLO 15
Scioglimento
1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha
l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non
lucrative di utilità sociale che condividano le stesse finalità (vedi
articolo 3).
2. Qualsiasi modifica all'articolo 3 (scopi della Associazione) del
presente statuto o qualsiasi modifica nell'intero statuto che lo possa
permettere, o l'inserimento di articoli o sezioni incompatibili con il
suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.
ARTICOLO 16
Legge applicabile
1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si
deve far riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro
I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V
del Codice civile.
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Allegato A
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Obiettivo di questo allegato è specificare alcuni criteri essenziali
per stabilire quali licenze possano essere considerate libere. Questi
criteri sono ispirati alle Debian Free Software Guidelines.
Libera Ridistribuzione:
La licenza non deve impedire ad alcuno di vendere o di
distribuire gratuitamente il Software, sia da solo, che
insieme ad altro Software. La licenza non può richiedere alcun
compenso, né in denaro, né in altra forma, per tali tipi di
ridistribuzione.
Codice Sorgente:
Il Software deve includere il codice sorgente, e la licenza deve
permettere la sua ridistribuzione, sia sotto forma di sorgente
che sotto forma di codice compilato. Se un prodotto viene
distribuito senza il codice sorgente quest'ultimo deve essere
pubblicamente disponibile ed ottenibile ad un ragionevole costo
di riproduzione. Non sono da considerarsi accettabili codici
volutamente offuscati o risultati intermedi come i prodotti di
un preprocessore.
Prodotti Derivati
La licenza deve permettere la ridistribuzione di lavori derivati
basati in tutto o in parte sul Software, che devono poter essere
ridistribuiti sotto la stessa licenza del Software originale.
Non devono essere poste restrizioni sulle modalità pratiche con
cui fare detta redistribuzione.
Nessuna Discriminazione Verso Persone E Gruppi
La Licenza non deve contenere discriminazioni contro nessuna
persona o gruppo di persone.
Nessuna Restrizione Sull'Utilizzo Del Software
Non vi possono essere restrizioni sul tipo di utilizzo del
Software, né sull'ambiente operativo dove il Software viene
fatto funzionare.
Distribuzione Dei Diritti Attribuiti Dalla Licenza
I diritti attribuiti dalla licenza ad un Software devono potersi
applicare a tutti coloro a cui detto Software è redistribuito
senza bisogno di applicare licenze o condizioni addizionali.
I diritti attribuiti dalla licenza ad un Software non devono
dipendere dalla forma della sua distribuzione, se il Software
viene estratto dalla distribuzione originale deve poter essere
usato e distribuito con gli stessi diritti di quest'ultima.
La Licenza Non Può Contaminare Altro Software
La licenza non deve porre restrizioni su altro Software che
è distribuito assieme al Software concesso in licenza.
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