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Fotografia del sito dell'Associazione Software Libero a fine 2005

Associazione Software Libero

Organizzazione affiliata a Free Software Foundation Europe

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No ai brevetti software in Europa


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Statuto dell'associazione

ARTICOLO 1
Costituzione

   1. E' costituita la  "Associazione per il Software Libero" d'ora in poi
   chiamata semplicemente Associazione.

ARTICOLO 2
Sede e durata

   1. L'Associazione ha sede a Firenze, Via del Leone, 21.
   2. La durata  dell'Associazione  è  illimitata  e potrà essere  sciolta
   con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3
Oggetto e scopo

   1.  L'Associazione non  ha  scopo di  lucro  e persegue  esclusivamente
   finalità di solidarietà sociale nel campo della promozione,  sostegno e
   svolgimento di attività  culturali e di  ricerca,  nella organizzazione
   di dibattiti, conferenze e  corsi,  nella  raccolta di  documentazione,
   nella  redazione  e  pubblicazione  di  materiale  sia  divulgativo che
   tecnico,  nonché  in  altre  iniziative  volte  a  perseguire gli scopi
   sociali.
   2.  Le   attività   promosse  dall'Associazione  hanno  come  scopo  il
   perseguimento dei seguenti obiettivi:

     - diffondere e promuovere il Software Libero. Con Software intendiamo
       programmi,  documentazione,  progetti, o altri lavori rilasciati in
       forma elettronica.  Con Software Libero intendiamo:  in primo luogo
       Software rilasciato con licenza GNU GPL,  FDL o LGPL  redatte dalla
       Free Software Foundation;  in secondo luogo Software rilasciato con
       altre  licenze  compatibili con le  licenze  GNU GPL o FDL (secondo
       quanto  stabilito  dalla Free Software Foundation);  in terzo luogo
       Software rilasciato con  altre licenze da noi ritenute libere,  che
       dovranno comunque soddisfare i criteri esposti nell'allegato A.

     - diffondere  e  promuovere  la diffusione di hardware aperto, per il
       quale  siano  disponibili  le specifiche e la documentazione che ne
       consentano  un utilizzo senza restrizioni o difficoltà da parte del
       Software Libero.

     - favorire  la diffusione  e l'utilizzo  consapevole  degli strumenti
       informatici mediante una corretta alfabetizzazione informatica, che
       tenga conto in primo luogo del Software Libero,  che  è disponibile
       per tutti;

     - lottare  contro  l'adozione   di  standard  proprietari  nel  campo
       dell'informatica e del  trattamento  di ogni genere di informazione
       da  parte delle pubbliche  amministrazioni, del  sistema scolastico
       pubblico  e degli  utenti  privati in  generale, favorendo  altresì
       l'adozione da  parte di questi  di standard pubblici  e liberamente
       accessibili e modificabili;

     - lottare contro ogni tentativo di monopolio pubblico e privato nella
       gestione  e nella  distribuzione  delle informazioni, consci che il
       Software Libero trae la sua prima ragione di esistere proprio dalla
       libertà di accesso alle fonti informative;

     - favorire  l'adozione   di  licenze  di  tipo   libero  anche  nella
       pubblicazione di documentazione tecnica, nei testi scolastici, e in
       tutta la produzione culturale e artistica in genere;

     - permettere l'utilizzo  di hardware in disuso o  disponibile a basso
       costo attraverso  l'utilizzo  di  Software  Libero, per aiutare chi
       non può permettersi l'acquisto delle tecnologie più recenti;

     - favorire l'accessibilità  del Software Libero  mediante lo sviluppo
       di nuovo Software Libero, la manutenzione di quello esistente e  la
       traduzione in italiano della documentazione e del Software stesso;

     - diffondere l'uso e la  conoscenza  della rete  Internet come ideale
       luogo di libero scambio di informazioni;

     - favorire  l'adozione del Software Libero all'interno del mondo degli
       enti pubblici e privati,  delle imprese, dell'associazionismo, della
       pubblica amministrazione, dell'educazione, della ricerca.

   3. L'Associazione  non può  svolgere attività  diverse da  quelle sopra
   indicate  ad eccezione  di quelle  ad esse  strettamente connesse  o di
   quelle  accessorie a  quelle  statutarie, in  quanto integrative  delle
   stesse. L'Associazione si impegna a non utilizzare software non libero.
   4. L'Associazione collabora con altre associazioni affini che perseguano
   obiettivi analoghi, sia in ambito nazionale che internazionale.

ARTICOLO 4
Patrimonio ed entrate dell'Associazione

   1.  Il  patrimonio dell'Associazione  è  costituito  da beni  mobili  e
   immobili  che  pervengono  all'Associazione   a  qualsiasi  titolo,  da
   elargizioni o contributi da parte di  enti pubblici e privati o persone
   fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
   2. Il  fondo di dotazione  iniziale dell'Associazione è  costituito dai
   versamenti effettuati  dai fondatori, nella complessiva  misura di lire
   400.000, versate come segue dai fondatori stessi:

	[..omissis..]
   3. Per  l'adempimento dei  suoi compiti  la Associazione  dispone delle
   seguenti entrate:

   -  dei versamenti  effettuati dai  fondatori originari,  dei versamenti
   ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti
   coloro che aderiscono all'Associazione;

   - dei redditi derivanti dal suo patrimonio;

   - degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
   4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento
   minimo  da  effettuarsi  all'atto dell'adesione  alla  Associazione  da
   parte di  chi intende  aderire all'Associazione e  la quota  annuale di
   iscrizione all'Associazione.
   5. L'adesione  all'Associazione non comporta obblighi  di finanziamento
   o  di  esborso ulteriori  rispetto  al  versamento originario  all'atto
   dell'ammissione e  al versamento della quota annua  di iscrizione entro
   il 31  marzo di ogni anno, o  entro tre mesi dall'ingresso  per i nuovi
   soci.   E'  comunque facoltà  dei  Soci  della Associazione  effettuare
   versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
   6.  I versamenti  al fondo  di  dotazione possono  essere di  qualsiasi
   entità,  fatti salvi  i versamenti  minimi come  sopra determinati  per
   l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i
   versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e
   quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di
   morte, di  estinzione, di recesso  o di esclusione  dalla Associazione,
   può pertanto farsi  luogo alla richiesta di rimborso  di quanto versato
   alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
   7.  Il  versamento   non  crea  altri  diritti   di  partecipazione  e,
   segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a
   terzi, né  per successione  a titolo particolare  né per  successione a
   titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

ARTICOLO 5
Fondatori e Soci dell'Associazione

   1. Sono Soci dell'Associazione:

   - i Soci Fondatori della Associazione;

   - i Soci Effettivi della Associazione;

   - i Soci Sostenitori della Associazione;

   2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere
   disposta  per un  periodo temporaneo,  fermo restando  in ogni  caso il
   diritto di recesso.
   3.  Sono   Soci  Fondatori  coloro  che  partecipano  alla costituzione
   dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa.
   4. Sono Soci Effettivi tutti i Soci Fondatori e coloro che si impegnano
   direttamente  nelle attività dell'associazione, contribuendo in maniera
   effettiva e rilevante alle medesime.  Il passaggio allo stato di  Socio
   Effettivo è deciso dal Consiglio Direttivo secondo quanto stabilito  da
   un apposito Regolamento.
   5. Sono  Soci  Sostenitori della Associazione coloro che riconoscendosi
   nelle  finalità  e  nei  principi della medesima,  pur non impegnandosi
   direttamente nelle varie attività,  decidono di sostenerla con  la loro
   adesione.
   6.  Chi  intende  aderire  alla Associazione  deve  rivolgere  espressa
   domanda al Consiglio Direttivo  recante la dichiarazione di condividere
   le finalità che la Associazione si  propone e l'impegno ad accettarne e
   osservarne Statuto e Regolamenti.
   7. Il  Consiglio Direttivo  deve provvedere in  ordine alle  domande di
   ammissione entro  sessanta giorni dal loro  ricevimento, accogliendo la
   domanda ovvero, con opportuna motivazione, rifiutandola o differendo il
   termine  di ulteriori  sessanta giorni.
   8.  Chiunque  aderisca  alla   Associazione può  in  qualsiasi  momento
   notificare la sua volontà di  recedere dal novero dei partecipanti alla
   Associazione  stessa, tale  recesso (salvo  che si  tratti di  motivata
   giusta  causa, caso  nel  quale  il recesso  ha  effetto immediato)  ha
   efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il
   Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
   9.  In  presenza  di inadempienza  agli obblighi di versamento oppure di
   altri  gravi  motivi,  chiunque  partecipi alla Associazione può esserne
   escluso  con  deliberazione  del  Consiglio  Direttivo.  L'esclusione ha
   effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento
   di  esclusione,  il  quale  deve  contenere  le motivazioni per le quali
   l'esclusione sia stata deliberata.  Nel caso che l'escluso non condivida
   le  ragioni  dell'esclusione,  egli  può  fare  ricorso  al Collegio dei
   Revisori  dei  Conti;  in  tal  caso  l'efficacia della deliberazione di
   esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 6
Organi della Associazione

   1. Sono Organi dell'Associazione:

   - L'Assemblea dei Soci Effettivi dell'Associazione;

   - Il Consiglio Direttivo, costituito da:

	   + Il Presidente

	   + Il Vice Presidente

	   + Il Segretario

   - Il Collegio dei Revisori dei Conti
   2.  Le cariche di  Presidente,  Vice  Presidente e Segretario hanno la
   durata  di  un  anno.  Non  è  possibile  essere  eletti nel Consiglio
   Direttivo per più di due volte di seguito.

ARTICOLO 7
Assemblea

   1. L'Assemblea  è  composta da tutti i Soci Effettivi dell'Associazione
   ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
   2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione
   del  rendiconto   economico  e  finanziario  e  per  la  programmazione
   dell'attività futura. Essa inoltre:

   - delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;

   - delibera sulle modifiche al presente Statuto;

   - approva  i Regolamenti che disciplinano  lo svolgimento dell'attività
   della Associazione;

   - delibera  sull'eventuale destinazione  di utili di  gestione comunque
   denominati,  nonché  di  fondi,  riserve o  capitale  durante  la  vita
   dell'Associazione stessa, qualora ciò sia  consentito dalla legge e dal
   presente Statuto;

   - delibera  lo scioglimento e  la liquidazione della Associazione  e la
   devoluzione del suo patrimonio.

   - ogni anno elegge il Consiglio Direttivo

   - ogni anno elegge il Collegio dei Revisori dei Conti
   3.  L'Assemblea è  convocata dal  Presidente ogni  qualvolta questi  lo
   ritenga opportuno oppure ne sia  fatta richiesta da almeno un terzo dei
   Soci Effettivi,  o dal Collegio  dei Revisori, o dalla  maggioranza del
   Consiglio Direttivo.  Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata
   in territorio italiano.
   4. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera elettronica,
   fax o posta ordinaria, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e
   dell'ora della riunione  e l'elenco delle materie da trattare,  spedita
   almeno  dieci  giorni prima  a  tutti  i  Soci  Effettivi all'indirizzo
   risultante  nel Libro dei Soci della Associazione, nonché ai componenti
   del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dei Conti.
   5. L'Assemblea è validamente costituita  ed è atta a deliberare qualora
   in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
   6. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia  l'assemblea ordinaria
   che l'assemblea straordinaria saranno validamente  costituite qualunque
   sia il numero dei membri intervenuti.
   7.  Tutti i Soci  Effettivi dell'Associazione hanno diritto ad un voto.
   Il  voto è  esercitabile  anche  mediante delega.  La delega può essere
   conferita  solamente ad un altro Socio  Effettivo dell'Associazione che
   abbia già diritto di voto. Ciascun  delegato non può farsi portatore di
   più di due deleghe.
   9.  Le  deliberazioni  sono  assunte   con  il  voto  favorevole  della
   maggioranza dei  presenti; l'espressione di astensione  si computa come
   voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
   10.  Per  la  nomina  del  Consiglio  Direttivo, per l'approvazione dei
   Regolamenti, per le modifiche  statutarie e la distribuzione di  utili,
   avanzi netti  di gestione, riserve o  fondi, occorre il voto favorevole
   della  maggioranza   dei  presenti,  tanto  in  prima  che  in  seconda
   convocazione.  Per le deliberazioni di  scioglimento della Associazione
   e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto  favorevole dei due
   terzi dei presenti, tanto in prima che in seconda convocazione.
   11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o
   impedimento,  dal Vice  Presidente  oppure  da  qualsiasi  altro  Socio
   Effettivo dell'Associazione, da lui delegato.

ARTICOLO 8
Il Presidente

   1.   Al   Presidente   dell'Associazione   spetta   la   rappresentanza
   dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Previa
   approvazione degli altri membri del Consiglio Direttivo e comunicazione
   ai Soci Effettivi,  il  Presidente   può   attribuire la rappresentanza
   dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
   2. Al Presidente dell'Associazione  compete, sulla base delle direttive
   emanate dall'Assemblea, l'ordinaria amministrazione  dell'Associazione;
   in  casi eccezionali di necessità e  urgenza il Presidente può compiere
   atti  di   straordinaria   amministrazione,   ma   in   tal  caso  deve
   contestualmente convocare l'Assemblea per la ratifica del suo operato.
   3.  Il  Presidente  convoca  e  presiede l'Assemblea, cura l'esecuzione
   delle   deliberazioni,   sorveglia  il  buon  andamento  amministrativo
   dell'Associazione, controlla l'osservanza dello Statuto, ne promuove la
   riforma ove se ne presenti la necessità.
   4. Il Presidente cura la  predisposizione del bilancio preventivo e del
   bilancio  consuntivo da  sottoporre per l'approvazione  all' Assemblea,
   corredandoli di idonee relazioni.

ARTICOLO 9
Il Vice Presidente

   1.  Il   Vice  Presidente  sostituisce   il  Presidente  in   ogni  sua
   attribuzione  ogni qualvolta  questi sia  impedito all'esercizio  delle
   proprie funzioni.  Il solo  intervento del vice  Presidente costituisce
   per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 10
Il Segretario

   1. il Segretario  svolge la funzione di  verbalizzazione delle adunanze
   dell'Assemblea  e  coadiuva  il  Presidente   nell'esplicazione   delle
   attività  esecutive  che si  rendano  necessarie  ed opportune  per  il
   funzionamento dell'amministrazione della Associazione.
   2.  Il Segretario  cura la  tenuta  del Libro  Verbali delle  Assemblee
   nonché del Libro dei Soci dell'Associazione.

ARTICOLO 11
Libri della Associazione

   1. Oltre alla  tenuta dei libri prescritti  dalla legge, l'Associazione
   tiene  i  Libri  Verbali dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e del
   Collegio  dei  Revisori  dei  Conti,  nonché  il  Libro dei  Soci della
   Associazione.
   2.  I  Libri  dell'Associazione  sono visibili  a  chiunque  ne  faccia
   motivata  istanza; le  copie richieste  sono fatte  dall'Associazione a
   spese del richiedente.

ARTICOLO 12
Collegio dei Revisori dei Conti

   1. Il Collegio  dei Revisori dei Conti  si compone da un  minimo di due
   membri a un massimo di tre membri.
   2. L'incarico  di Revisore dei Conti  è incompatibile con la  carica di
   Consigliere.
   3. Per  la durata in  carica, la  rieleggibilità e il  compenso valgono
   le  norme dettate  nel  presente  Statuto per  i  membri del  Consiglio
   Direttivo.
   4. I Revisori  dei conti curano la tenuta del  Libro delle Adunanze dei
   Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea
   e a  quelle del Consiglio Direttivo,  con facoltà  di parola,  ma senza
   diritto di  voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della
   Associazione e dei relativi libri,  danno pareri sui bilanci,  decidono
   sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione.

ARTICOLO 13
Bilancio consuntivo e preventivo

   1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
   Per  ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario
   e un preventivo per la programmazione dell'attività futura.

ARTICOLO 14
Avanzi di gestione

   1.  All'Associazione è  vietato distribuire,  anche in  modo indiretto,
   utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o
   capitale  durante  la vita  dell'Associazione  stessa,  a meno  che  la
   destinazione o  la distribuzione  non siano imposte  per legge,
   statuto  o regolamento.
   2. La Associazione ha l'obbligo di  impiegare gli utili o gli avanzi di
   gestione per la realizzazione delle  attività istituzionali e di quelle
   ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 15
Scioglimento

   1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha
   l'obbligo di  devolvere il suo  patrimonio ad altre  organizzazioni non
   lucrative di utilità  sociale che condividano le  stesse finalità (vedi
   articolo 3).
   2.  Qualsiasi modifica  all'articolo 3  (scopi della  Associazione) del
   presente statuto o qualsiasi modifica  nell'intero statuto che lo possa
   permettere, o l'inserimento di articoli  o sezioni incompatibili con il
   suddetto articolo, comporterà lo scioglimento della Associazione.

ARTICOLO 16
Legge applicabile

   1. Per disciplinare  ciò che non sia previsto nel  presente Statuto, si
   deve far riferimento alle norme in  materia di Enti contenute nel libro
   I del Codice  civile e, in subordine, alle norme  contenute nel Libro V
   del Codice civile.

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Allegato A
----------

     Obiettivo  di questo allegato è specificare alcuni criteri essenziali
     per stabilire quali licenze possano essere considerate libere. Questi
     criteri sono ispirati alle Debian Free Software Guidelines.

     Libera Ridistribuzione:
          La  licenza  non  deve  impedire  ad  alcuno  di  vendere  o  di
          distribuire   gratuitamente  il  Software,   sia  da  solo,  che
          insieme ad altro Software.  La licenza non può richiedere  alcun
          compenso,  né in denaro,  né in  altra forma,  per tali  tipi di
          ridistribuzione.

     Codice Sorgente:
          Il Software deve includere il codice sorgente, e la licenza deve
          permettere la  sua ridistribuzione, sia sotto  forma di sorgente
          che  sotto  forma  di  codice  compilato.  Se  un prodotto viene
	  distribuito  senza  il  codice sorgente quest'ultimo deve essere
          pubblicamente  disponibile ed ottenibile ad un ragionevole costo
          di riproduzione.  Non  sono  da considerarsi  accettabili codici
          volutamente  offuscati  o risultati intermedi come i prodotti di
          un preprocessore.

     Prodotti Derivati
          La licenza deve permettere la ridistribuzione di lavori derivati
          basati in tutto o in parte sul Software, che devono poter essere
          ridistribuiti sotto la stessa licenza del Software originale.
          Non devono essere poste restrizioni sulle modalità  pratiche con
          cui fare detta redistribuzione.

     Nessuna Discriminazione Verso Persone E Gruppi
          La Licenza  non  deve  contenere discriminazioni  contro nessuna
          persona o gruppo di persone.

     Nessuna Restrizione Sull'Utilizzo Del Software
          Non  vi possono  essere  restrizioni sul  tipo  di utilizzo  del
          Software,  né sull'ambiente  operativo  dove  il Software  viene
          fatto funzionare.

     Distribuzione Dei Diritti Attribuiti Dalla Licenza
          I diritti attribuiti dalla licenza ad un Software devono potersi
          applicare a tutti coloro  a cui detto Software  è  redistribuito
          senza bisogno di applicare licenze o condizioni addizionali.
          I  diritti  attribuiti  dalla  licenza ad un Software non devono
          dipendere  dalla forma  della sua distribuzione,  se il Software
          viene  estratto dalla  distribuzione originale deve poter essere
          usato e distribuito con gli stessi diritti di quest'ultima.

     La Licenza Non Può Contaminare Altro Software
          La  licenza non  deve porre  restrizioni su  altro Software  che
          è distribuito assieme al Software concesso in licenza.

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