Leandro Noferini - Donato Molino
20 febbraio 2003
Perché la premessa è sempre necessaria.
Dal momento dell'approvazione della legge 248/2000, comunemente conosciuta come ``legge del bollino'' 1 , e del successivo regolamento attuativo (e le successive modifiche), molti gruppi e osservatori hanno mosso svariate critiche e osservazioni 2 a questo testo, osservazioni incentrate sia su aspetti legati alla possibilità di una reale applicazione la legge sia su aspetti più legati ai diritti dei consumatori, sia alle difficoltà a cui sarebbero andate incontro piccole realtà produttive esistenti in Italia.
Particolare preoccupazione è stata dimostrata da molti gruppi facenti parte della comunità italiana del Software Libero; in particolare l'Associazione Software Libero fin dalla propria fondazione (avvenuta qualche mese dopo l'approvazione della legge) ha reso pubbliche molte critiche. Poco più tardi nell'aprile 2001 il Lug Roma ha organizzato un importante convegno durante il quale per la prima volta queste critiche sono state fatte presenti a rappresentanti istituzionali.
Insieme alle critiche l'Associazione Software Libero e il Lug Roma hanno cercato però anche di capire come far ``convivere'' il Software Libero con questa legge; in quest'ottica si sono avviati dei contatti presso la sede centrale della S.I.A.E. con gli organi preposti, al fine di discutere delle problematiche che l'interpretazione della legge pone in relazione alle opere libere, e delle possibili soluzioni per rendere manifesta l'esclusione delle opere stesse dall'ambito di applicazione della normativa in esame. Questo testo viene scritto e pubblicato con la volontà di favorire la conoscenza della legge e degli strumenti che questa mette a disposizione per evitare l'applicazione del contrassegno anche alla luce delle esperienze maturate direttamente.
Nonostante i pochissimi casi realizzatisi finora di distribuzione di software libero, riteniamo che quanto scritto sia applicabile anche per altri tipi di licenza con le quali il detentore dei diritti di copia permette la distribuzione di copie della propria opera, come ad esempio le licenze comunemente denominate shareware e freeware.
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Il giorno 18 agosto 2000 il parlamento italiano ha approvato la legge n. 248/2000 che modifica, ed in molti aspetti innova la legge n. 633/1941 nota come legge sul diritto d'autore (LDA).
Questa nuova legge ha introdotto molte novità in materia di diritto d'autore dalla fissazione di limiti per le fotocopie di opere letterarie fino al software nei confronti del quale è stato imposto l'obbligo di contrassegnatura dei supporti che lo contengono, prevedendo in caso di inadempimento sanzioni di natura anche penale.
A questa norma generale il testo del regolamento attuativo (legge n. 338/2001), modificato dalla legge n. 296/2002, ha introdotto alcuni casi di esclusione: vedi la sezione 3.2.1 a pagina .
Insieme il testo di legge prevede invece alcuni casi in cui è possibile non applicare il contrassegno, sostituendo questo con una ``dichiarazione identificativa'': vedi la sezione 3.2.2 a pagina .
Per quanto concerne i programmi per elaboratore elettronico i soggetti obbligati ad apporre il contrassegno sono:
Come più avanti accennato, a queste norme generali vengono stabilite due eccezioni:
Il regolamento attuativo della legge e la successiva modifica stabiliscono una serie di condizioni soddisfatte le quali la distribuzione di software non ricade nell'obbligo del contrassegno (casi di ``esclusione'', vedi articolo 5, comma 3 del suddetto regolamento).
Questi sono i casi previsti per l'esclusione:
Questo caso si applica a supporti contenenti programmi di natura accessoria, secondaria, subordinata rispetto al programma con natura principale, ai quali il contrassegno non deve essere applicato se ceduti in costanza di contratti multilicenza.
Questo caso si applica egregiamente a tutti quei casi in cui il software viene distribuito senza una controprestazione da parte del beneficiante.
L'unica perplessità potrebbe sorgere dalla dizione ``titolare dei diritti''; la nostra interpretazione della norma ci indice a concludere che per titolare dei diritti si debba intendere, nel caso di software libero chiunque intenda copiare e/o distribuire.
Tale interpretazione è stata inoltre avallata dai nostri contatti con la sede generale della S.I.A.E..
Concludendo possiamo affermare che nel caso di distribuzione a titolo gratuito il software libero è escluso dall'obbligo di apposizione del contrassegno.
Questo caso è stato previsto per evitare l'assurdo legislativo che si sarebbe creato rispetto all'utilizzo delle reti telematiche per ottenere programmi per il proprio computer. È importante però notare che questo si applica solo ad un uso ``personale'' di ciò che viene scaricato, escludendo perciò ogni forma di redistribuzione o copia, fosse anche gratuita che non sia quella personale di back-up.
Questo caso riguarda invece la sola distribuzione del software in accompagnamento alle periferiche hardware e utile al solo funzionamento di queste.
Questi tre casi riguardano esclusivamente il software destinato al funzionamento di questi tipi di apparecchi.
Questo caso invece riguarda il solo software destinato agli apparecchi che sono di ausilio per le persone con disabilità fisiche.
Infine questo caso (aggiunto dall'ultima revisione del regolamento) riguarda esclusivamente il software che troviamo già installato nei computer in vendita.
Purtroppo questi casi non possono includere in generale la distribuzione di software libero: anche i casi indicati ai punti 2 (salvo il caso già visto della distribuzione a titolo gratuito) e 3 non risultano aderenti alle caratteristiche di questa categoria di software, nonostante possa apparire diversamente ad una prima verifica.
Il testo di legge stabilisce invece la possibilità di sostituire il contrassegno con una dichiarazione di ``esenzione'' da fare direttamente alla S.I.A.E. (per le modalità e i tempi di tale presentazione vedi la sezione 4.3); in questo modo il supporto contenente il software può essere distribuito senza il contrassegno (articolo 10, comma 3).
Il regolamento attuativo della legge (338/2001) stabilisce poi le modalità operative per presentare la suddetta dichiarazione di esenzione (Articolo 6).
Questa esenzione può essere richiesta:
il supporto contenente il software da distribuire non deve contenere suoni e/o immagini in movimento che costituiscano opere intere a meno che queste opere non siano state realizzate espressamente per il software distribuito o che non superino la metà dell'opera completa originaria e possano costituire concorrenza a questa;
Nel caso di distribuzione di software libero le norme di distribuzione danno a chiunque la possibilità di distribuire copie del software.
Alla luce di quanto riportato, non si ravvedono particolari difficoltà nel richiedere tale esenzione per la distribuzione di software libero, e, per il momento, si tratta senz'altro di una soluzione migliore rispetto alla collocazione del contrassegno.
Questo documento cerca di agevolare la richiesta di questa esclusione.
Nel rispetto delle condizioni succitate è sempre possibile chiedere l'esenzione, a meno che non si rientri nei casi da esclusione previsti dal regolamento (vedi la sezione 3.2.1), casi nei quali la richiesta risulterebbe senza senso.
Per ottenere l'esenzione si deve presentare una ``dichiarazione identificativa'' (così come viene indicata nel testo del regolamento attuativo, vedi articolo 6 comma 3) contenente i seguenti dati:
definizione sintetica della tipologia di prodotto informatico;
Semplicemente il tipo di software che vogliamo distribuire (ed esempio Sistema Operativo, Applicativo XYZ, eccetera).
titolo del programma per elaboratore o multimediale;
Qui si dovrebbe indicare il nome del programma che si vuole distribuire dentro il supporto per il quale la dichiarazione viene presentata.
Nel caso in cui il supporto contenga molti programmi diversi, caso per altro molto comune per il software libero (i cd con le distribuzioni, l'esempio più facile) si può allegare un elenco dei nomi di tutti i programmi contenuti.
nome, indirizzo e codice fiscale del titolare del diritto.
Come si è detto sopra (vedi le sezioni 2 e 9) nel caso di distribuzione di software libero il titolare del diritto è colui che effettua la distribuzione.
tipo di supporto con cui il programma viene commercializzato quali compact disk dischetti magnetici (floppy disk), etc.;
Il supporto usato per la distribuzione.
tipo di commercializzazione quali, ad esempio, vendita, noleggio, abbinamento editoriale, etc.;
Qui si devono indicare le modalità con le quali si intende distribuire il software.
codice identificativo del prodotto;
L'eventuale codice usato per identificare il programma.
descrizione sintetica di qualsiasi eventuale dispositivo anticontraffazione, sia esso un contrassegno fisico visibile direttamente sulla confezione (applicato, accluso mediante cellofanatura, incorporato nel materiale della confezione, ovvero stampato sulla stessa) ovvero presente all'interno della confezione (incluso con le medesime modalità di cui sopra in uno dei componenti del pacchetto), ovvero incorporato nel programma come caratteristica funzionale (controllo/inserimento di un numero seriale, richiesta di registrazione irreversibile dei dati del possessore, creazione di codice di accesso, marchiatura del supporto, controllo di una periferica tipo ``chiave hardware'', attivazione mediante parola chiave (password) univoca, etc.
Eventuali sistemi di protezione dalla copia.
Oltre a questa dichiarazione, ed eventualmente l'elenco dei programmi e/o documenti per i quali la dichiarazione viene presentata, si dovrà allegare anche una copia del supporto che verrà distribuito.
A titolo di esempio includiamo la dichiarazione presentata dall'Associazione Software Libero con i relativi allegati contenenti l'elenco del software per il quale è stata presentata la dichiarazione.
La si deve presentare al più vicino ufficio periferico della S.I.A.E., personalmente oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
La presentazione della dichiarazione deve avvenire almeno 10 giorni prima delle attività d'inizio della distribuzione.
La modifica al regolamento ha sancito inoltre l'obbligo di custodia per tre anni di un esemplare di ogni software per il quale è stata presentata la dichiarazione e copia della relativa dichiarazione.
Assolutamente no, tanto che fra i vari dati che si devono indicare nella dichiarazione per richiedere l'esenzione è previsto anche il ``tipo di commercializzazione'' (vedi la sezione 4.2).
Potremmo dire che questa è la ``madre'' di tutte le domande relative a questa nuova legge.
Se la ``distribuzione'' è a titolo puramente gratuito (il cd regalato all'amico) la legge afferma che non è necessario il contrassegno; la questione è stata resa anche più esplicita dalla modifica del regolamento (vedi la sezione 2.
Se invece questa avviene, ad esempio, a titolo di sottoscrizione per un gruppo/associazione (il cd distribuito da un Lug) è nostra interpretazione che il contrassegno vada applicato oppure che venga presentata la ``dichiarazione identificativa'' così da ottenere l'esenzione.
È interpretazione degli scriventi che l'esenzione in questo caso valga per tutti i soci che nello svolgimento dell'attività sociale compiono la distribuzione; evidentemente ogni responsabilità relativa a quanto dichiarato ricade sul responsabile legale del gruppo (in quanto unico soggetto legittimato, in questi casi, a presentare la domanda).
Diverso il caso invece nel quale la dichiarazione viene fatta solo a nome di una persona fisica; in questo caso l'esenzione ha valore per il solo richiedente.
Anche qui è interpretazione degli scriventi che l'esenzione valga esclusivamente per la specifica versione per la quale viene presentata la dichiarazione; per versioni successive la dichiarazione dovrà essere presentata ancora.
Abbiamo visto come sia possibile che supporti contenenti opere protette dal diritto d'autore ma ritenute libere, siano resi esenti dall'obbligo di contrassegnatura S.I.A.E..
Tutto questo non ci esime dal rinnovare le critiche alla normativa esaminata, e che sinteticamente possono essere riassunte nei seguenti punti:
L'attuale quadro normativo in materia di diritto d'autore non risponde, a nostro avviso, alle esigenze di carattere generale per la collettività secondo i principii della diffusione della cultura e del sapere tecnologico, anzi, va esattamente nella direzione opposta, ponendo, anche con l'uso del diritto penale, forti limitazioni a questi principii.
Forti sperequazioni nelle fattispecie penalmente rilevanti (viene punito allo stesso modo lo studente che masterizza i cd in casa e poi li cede ai compagni di classe in cambio magari della merenda, e il delinquente professionista che distribuisce enormi quantità di supporti contraffatti).
Non ravvediamo la ratio di un siffatta repressione, che per molti suoi casi poteva tranquillamente risolversi alla fine di un dibattimento civile piuttosto che civile e penale insieme.
Come può la S.I.A.E. surrogarsi all'autore non suo iscritto ed esercitare in forza di un mandato che non esiste la rappresentanza processuale nei confronti di chi non vuole applicare il contrassegno sulla propria opera che viene dichiarata libera nel più totale rispetto delle regole civili.
Come può in concreto e in astratto manifestarsi il fenomeno della illiceità di copia nelle ipotesi di supporti contenenti software libero e quindi legittimare lo spirito del legislatore; ritenere il contrario porterebbe inequivocabilmente all'assurdo giuridico.
È importante inoltre ricordare che le critiche a questa legge, e in particolare alla parte riguardante l'applicazione del contrassegno, non provengono soltanto dalle comunità coinvolte nella produzione e nel supporto del software libero ma anche dai rappresentanti dei produttori del software commerciale ``proprietario'': molto interessante a questo proposito risulta la lettura del documento distribuito dalla International Intellectual Property Alliance (I.I.P.A.) nel sito dell'associazione stessa all'indirizzo http://www.iipa.com/rbc/2002/2002SPEC301ITALY.pdf.
In tutta evidenza le critiche mosse dall'I.I.P.A. sono estremamente diverse nel tono e nella sostanza da quelle mosse dagli scriventi in questo documento e più in generale dalle comunità del Software Libero ma rimane importante ricordare che la novità del contrassegno ha provocato difficoltà a tutti i produttori e distributori di software in Italia.
Diamo qui un elenco di fonti in cui è possibile ottenere maggiori informazioni:
sito del Lug Roma: http://www.lugroma.org
sito dell'Associazione Software Libero: http://www.softwarelibero.it
sito della S.I.A.E.: http://www.siae.it
sito del Progetto GNUtemberg!: http://www.gnutemberg.org
Per comunicazioni relative a questo documento potete scrivere a:
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The translation was initiated by Leandro sul clementino on 2003-02-21