Proposta di Legge Regionale n. 186
Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico,
sulla adozione e la diffusione del software libero e
sulla portabilità dei documenti informatici nella
Pubblica Amministrazione".
CAPO I PRINCIPI GENERALI
(Finalità e oggetto)
Art. 1
(finalità della legge)
1. La Regione favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e
la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche,
eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di
standard.
2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali
programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b),
c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue
positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la
trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica. La Pubblica Amministrazione della Regione, nel rispetto del
principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità
dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge
nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software
libero.
Art. 2
(Definizioni)
Ai fini della presente legge si intende per:
-
licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un
programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente,
oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al
codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità;
il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il
diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di
distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente
modificato. Una licenza di software libero non può impedire che
chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa
usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.
- software libero: ogni programma per elaboratore elettronico
distribuito con una licenza di software libero come definita
nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
- programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma
per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia
disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di
utilizzo.
- software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2
comma 1 della presente legge.
- formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di
dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano
note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per
tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo
completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un
programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in
tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte
nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo
all'uso di tali formati di dati.
CAPO II
PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3
(Documenti)
1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba
essere garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di
dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e
successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della
Pubblica Amministrazione della Regione si applica quanto disposto al comma
1 del presente articolo e nel rispetto dell'Art. 4 della Legge nazionale 7
agosto 1990, n. 241.
2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica
Amministrazione della Regione è tenuta a motivare analiticamente tale
esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4
della Legge nzionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui
è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
Amministrazione della Regione è tenuta a rendere disponibile, anche una
versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato
libero.
Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio
di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge nazionale 31
dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi
non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è
tenuto, in questa attività, ad utilizzare programmi per elaboratore a
sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati
da parte della Pubblica Amministrazione della Regione per il trattamento
di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31
dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione
regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo
degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei
vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali
mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da
rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge
nazionale 31 dicembre 1996, n. 675.
CAPO III
SOFTWARE LIBERO
Art. 5
(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)
1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella
propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga
il codice sorgente.
2. La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per
elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia
programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in
alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software
a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi
aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del
sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche
alla opportunità per la Pubblica Amministrazione regionale di poter
modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle
proprie esigenze.
3. La Pubblica Amministrazione regionale che intenda avvalersi di un
software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della
scelta.
4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso
contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del
procedimento di cui all'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990,
n. 241.
CAPO IV
PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. L'Assessorato Regionale competente per la Cultura e/o l'innovazione
tecnologica e scientifica elabora annualmente un programma di ricerca
specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti
pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da
rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 7
(Istruzione scolastica)
1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della
presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici
all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione
Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del
software libero e lo favorisce nell'insegnamento.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 8
(Regolamenti attuativi)
1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge,
sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è
tenuta ad emanare i regolamenti attuativi necessari per definire gli
indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica
amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei
progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva
adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni
regionali. Le norme regolamentari non hanno impegni di
spesa.
Art. 9
(Norma transitoria)
1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti della
Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i
propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto
all'art. 5 della presente legge.
2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli enti della
Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo
quanto previsto all'articolo 4.
3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti della
Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo
quanto previsto all'articolo 3.
4. È costituito un gruppo di lavoro regionale per monitorare l'attuazione
della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.
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