logo

Fotografia del sito dell'Associazione Software Libero a fine 2005

Associazione Software Libero

Organizzazione affiliata a Free Software Foundation Europe

 Indice del sito
 o H O M E
 o L'associazione
 o Contatti
 o Ringraziamenti
 
 Indice di sezione
 o Portale
 o Organizzazioni
 o Altre organizzazioni
 o Produttori
 o Software Libero e PA
 o Rassegna stampa

No ai brevetti software in Europa


Google

 

Versione stampabile

PROGETTO DI LEGGE

Recante: "Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici nella Pubblica Amministrazione".

Presentato dal Consigliere: Carlo Monguzzi

Relazione

Nei prossimi cinque-dieci anni possiamo immaginare che una buona parte dei cittadini del mondo (almeno di quella parte del mondo che potrà permetterselo) avrà a casa un computer collegato ad internet, rendendo possibile un'era di comunicazione e di scambio di informazioni come mai prima.

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Finalità della legge)

1. La Regione favorisce il pluralismo informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a diversità di standard.

2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b), c), e) dell'art. 2 della presente legge, in considerazione delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La Pubblica Amministrazione della Regione, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.

Art. 2

(Definizioni)

Ai fini della presente legge si definiscono:

  1. licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di software libero non può impedire che chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.
  2. software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero come definita alla lettera a);
  3. programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo.
  4. software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);
  5. formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

CAPO II

PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA

Art. 3

(Documenti)

1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241, agli Uffici della Pubblica Amministrazione della Regione si applica quanto disposto al comma 1 del presente articolo e nel rispetto dell'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.

2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica Amministrazione della Regione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della Legge nzionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica Amministrazione della Regione è tenuta a rendere disponibile, anche una versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.

Art. 4

(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)

1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto, in questa attività, ad utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati da parte della Pubblica Amministrazione della Regione per il trattamento di dati personali e sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31 dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo degli standard di sicurezza.

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'Art. 10 comma 1 della Legge nazionale 31 dicembre 1996, n. 675.

CAPO III

SOFTWARE LIBERO

Art. 5

(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)

1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga il codice sorgente.

2. La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore dove necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche alla opportunità per la Pubblica Amministrazione regionale di poter modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.

3. La Pubblica Amministrazione regionale che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.

4. Della eventuale maggior spesa, derivante da una scelta in senso contrario non appropriata, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'Art. 4 della Legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO IV

PUBBLICA ISTRUZIONE, RICERCA E SVILUPPO

Art. 6

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)

1. L'Assessorato Regionale competente per la Cultura e/o l'innovazione tecnologica e scientifica elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.

Art. 7

(Istruzione scolastica)

1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del software libero e lo favorisce nell'insegnamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8

(Regolamenti attuativi)

1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, è tenuta ad emanare i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni regionali. Le norme regolamentari non hanno impegni di spesa.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto all'art. 5 della presente legge.

2. Entro mesi dodici dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.

3. Entro mesi sei dall'approvazione della presente legge gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 3.

4. È costituito un gruppo di lavoro regionale per monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla sua approvazione.

Fotografia del sito dell'Associazione Software Libero a fine 2005

Copyright © 2000-2005 Associazione Software Libero (info@softwarelibero.it)
La copia letterale e la distribuzione del materiale qui raccolto nella sua integrità sono permesse con qualsiasi mezzo, a condizione che questa nota sia riprodotta (se non diversamente indicato).

webmaster@softwarelibero.it