PROPOSTA DI LEGGE
Presentata dai consiglieri
Panontin, Guerra, Follegot, Franz, Violino
Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la
diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti informatici
nella Pubblica Amministrazione
RELAZIONE
Signor Presidente, Signori Consiglieri,
la presente proposta di legge è presentata in continuità
con l'emendamento alla finanziaria 2004 a favore dell'utilizzo
del software "open source", stralciato e poi ritirato
in quanto non poteva costituire normativa autonoma. Ricordo però
che lo stralcio avvenne su invito del collega Santin, il quale
garantì la massima collaborazione sua e dell'allora assessore
competente Iacop che, sempre secondo il collega Santin, stava
lavorando in questa direzione. A distanza di quasi un anno non
mi pare che dalla Giunta siano stati proposti interventi a favore
del software libero o a sorgente aperto, da cui il presente progetto
per regolamentare la tipologia degli strumenti informatici utilizzati
dall'amministrazione regionale, al fine di garantire la libera
concorrenza e la trasparenza del mercato, oltre che lo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica, con le conseguenti positive
ricadute per l'economia regionale.
Analoghi progetti sono stati presentati al Senato, alla Camera
ed in diverse regioni, tra cui Lombardia, Emilia - Romagna e Toscana.
La Regione Toscana, in particolare, con la L.R. 26 gennaio 2004,
n. 1, "Promozione dell'amministrazione elettronica e della
società dell'informazione e della conoscenza nel sistema
regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale Toscana""
ha introdotto fra i criteri guida l'utilizzazione di standard
aperti e l'utilizzo preferenziale di software a sorgente aperto.
Non è casuale che la presentazione avvenga in questa
settimana, dal momento che sabato prossimo si svolgerà
in tutta Italia la quarta edizione del Linux Day, l'appuntamento
dedicato alla promozione di GNU/Linux e del software libero, promosso
da ILS (Italian Linux Society) e dai LUGs (Linux Users Groups)
e credo sia giusto sostenere quanti studiano e lavorano, molto
spesso gratuitamente, su progetti di indubbio valore culturale
e scientifico, nonostante l'avversione di potenti società
multinazionali che aspirerebbero alla costituzione di monopoli
in un'area strategica per la conoscenza e la tecnica.
Scopo della norma è infatti quello di privilegiare l'adozione
del software libero da parte della pubblica amministrazione, in
modo da migliorare la gestione dei servizi informativi della Regione.
Inoltre, di adottare formati non proprietari, e quindi universalmente
utilizzabili, per tutti i documenti prodotti dalla pubblica amministrazione.
L'espressione "software libero" non significa "software
gratuito", come potrebbe lasciar credere la corrispondente
locuzione inglese (free software), ma si riferisce alla libertà
dell'utente di eseguire, copiare, distribuire, studiare, migliorare
ed adattare alle proprie esigenze il software. Un prodotto software
rilasciato secondo questo approccio risulta dunque accessibile
e modificabile o personalizzabile liberamente e per qualsiasi
scopo, anche commerciale.
Condizione necessaria, ma non sufficiente affinché un software
possa definirsi libero è la disponibilità del suo
codice sorgente. Un software che soddisfi quest'ultima proprietà
è detto "a codice sorgente aperto".
Il software libero si sta affermando sempre più in Italia
ed in Europa come ambiente di sviluppo alternativo al software
proprietario, avendo ampiamente superato la fase di "studio"
per entrare a pieno diritto nel mondo dell'informatica ufficiale.
Al contempo garantisce una base di partenza per una vera concorrenza
sul mercato informatico, basata su standard aperti e documentati.
La Direttiva del Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie
del 19 dicembre 2003, "Sviluppo ed utilizzazione dei programmi
informatici da parte delle pubbliche amministrazioni", pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7-2-2004 invita espressamente
le Amministrazioni a tener conto del fatto che tra le possibili
soluzioni tecnologiche utilizzabili esistono anche quelle il cui
codice sorgente può essere liberamente studiato, copiato,
modificato e ridistribuito. Sempre secondo la direttiva, le amministrazioni
pubbliche, nella scelta delle soluzioni informatiche disponibili
sul mercato, dovranno considerare la trasferibilità ad
altre Amministrazioni delle soluzioni acquisite, l'interoperabilità
e la cooperazione applicativa tra le amministrazioni, la non dipendenza
da un unico fornitore o da un'unica tecnologia proprietaria, la
disponibilità del codice sorgente per ispezione e tracciabilità,
l'esportabilità di dati e documenti in più formati,
di cui almeno uno di tipo aperto.
Si tratta di temi fondamentali, recepiti dalla presente proposta
di legge, per assicurare la libera concorrenza, il miglioramento
delle tecnologie e garantire la maggior sicurezza possibile nel
trattamento dei dati e dei documenti.
Se di un'applicazione non è disponibile il codice sorgente,
non è possibile conoscere esattamente come funziona: sapremo
quali sono i dati in ingresso, quali quelli in uscita, ma non
come avviene l'elaborazione, durante la quale potrebbero verificarsi
degli eventi indesiderati o controproducenti (i cosiddetti bachi
o, peggio, azioni volutamente criptate, come lo spionaggio e l'utilizzo
non autorizzato di dati personali).
La presente proposta di legge contiene anche l'obbligo per
l' amministrazione regionale di utilizzare i formati di dati liberi
nella diffusione dei propri documenti, anche al fine di non costringere
i cittadini all'acquisto di programmi costosi per accedere ad
informazioni che potrebbero conoscere con spese sicuramente più
basse per effetto della libera concorrenza che consente il formato
libero.
Volendo approfondire in maniera più dettagliata il contenuto
dell'articolato, la presente proposta di legge è costituita
da 10 articoli.
L'articolo 1 indica le finalità della legge.
L'articolo 2 precisa le definizioni di "licenza di software
libero", "software libero", "programma a codice
sorgente aperto", "software proprietario" e "formati
di dati liberi".
L'articolo 3 contiene la disposizione relativa all'obbligo di
diffusione dei documenti in un formato di dati libero.
L'articolo 4 reca la disposizione relativa all'obbligo di utilizzo
di programmi per elaboratore a sorgente aperto nella trattazione
di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza.
L'articolo 5 indica gli obblighi ed i criteri di scelta per l'amministrazione
regionale dei programmi per elaboratore elettronico necessari
alla propria attività, privilegiando programmi appartenenti
alla categoria del software libero o, in alternativa, a codice
sorgente aperto.
L'articolo 6 reca la disposizione per l'incentivazione alla ricerca
e allo sviluppo del software libero.
L'articolo 7 favorisce il recepimento del contenuto e dei principi
della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi
didattici.
L'articolo 8 precisa le disposizioni sui regolamenti attuativi,
l'articolo 9 contiene la norma transitoria, mentre il successivo
articolo 10 reca la norma finanziaria.
Nel richiamare l'importanza di questa proposta di legge per
ampliare la gamma delle opportunità e delle possibilità
delle soluzioni tecniche in un quadro di economicità, equilibrio,
pluralismo e aperta competizione si auspica che la discussione
in Commissione e successivamente in Aula avvenga in tempi rapidi
e, soprattutto, con la convergenza ed il contributo di tutte le
forze politiche rappresentate in Consiglio regionale.
PAOLO PANONTIN
ALESSANDRA GUERRA
FULVIO FOLLEGOT
MAURIZIO FRANZ
CLAUDIO VIOLINO
Art. 1
(finalità della legge)
1.La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia favorisce il pluralismo
informatico, garantendo l'accesso e la libertà di scelta
nella realizzazione di piattaforme informatiche, eliminando altresì
ogni barriera dovuta a diversità di standard.
2. E' favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero,
quali programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui
al punto b) dell'art. 2 della presente legge, in considerazione
delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza
e la trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica
e tecnologica. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nel
rispetto del principio costituzionale di buon andamento e di quello
di economicità dell'attività amministrativa, di
cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto 1990,
n. 241, predilige l'uso di software libero.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo
di un programma per elaboratore elettronico, che consenta all'utente,
oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di
accedere al codice sorgente completo ed il diritto di studiare
le sue funzionalità, il diritto di diffondere copie del
programma e del codice sorgente, il diritto di apportare modifiche
al codice sorgente ed il diritto di distribuire pubblicamente
il programma ed il codice sorgente modificato. Una licenza di
software libero non può impedire che chiunque riceva una
copia del programma per elaboratore possa usufruire degli stessi
diritti e possibilità di chi fornisce la copia;
b) software libero: ogni programma per elaboratore elettronico
distribuito con una licenza di software libero come definita alla
lettera a) del presente articolo;
c) programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni
programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo
sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza
di utilizzo;
d) software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato
con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti alle
lettere b) e c) del presente articolo;
e) formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio
di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione
siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili
per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in
modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere
un programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati
in tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche
descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni
di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.
Art. 3
(Documenti)
1. Gli uffici dell'amministrazione regionale diffondono con
formati di dati liberi i documenti di cui debba essere garantita
la pubblicità, nonché l'adempimento, mediante scambio
di dati in forma elettronica, del diritto di accesso di cui all'art.
58 e successivi della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.
2. Qualora si renda necessario l'uso di formati non liberi,
l'amministrazione regionale è tenuta a motivare analiticamente
tale esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di
cui all'art. 8 della Legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, dettagliando
i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati
in formati liberi. L'amministrazione regionale è comunque
tenuta a rendere disponibile in formato libero anche una versione
più vicina possibile agli stessi dati.
Art. 4
(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante
l'ausilio di mezzi elettronici, secondo la disciplina del Decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196 o di dati la cui diffusione
o comunicazione a terzi non autorizzati possa comportare pregiudizio
per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare programmi
per elaboratore a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico
utilizzati dall'amministrazione regionale per il trattamento di
dati personali e sensibili secondo il Decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 devono essere conservati dall'amministrazione regionale
stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo
degli standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del
codice sorgente dei vari software utilizzati nell'ambito del trattamento
di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano
nelle informazioni da rendersi all'interessato ai sensi dell'art.
13, comma 1, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Art. 5
(Obblighi per l'amministrazione regionale)
1. L'amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare,
nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico
dei quali detenga il codice sorgente.
2 L'amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per
elaboratore elettronico necessari alla propria attività,
privilegia programmi appartenenti alla categoria del software
libero o, in alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga
privilegiato software a codice sorgente aperto, il fornitore deve
necessariamente e senza costi aggiuntivi per l'amministrazione
consentire la modificabilità del sorgente. La disponibilità
del codice sorgente è posta in relazione anche all'opportunità
per l'amministrazione regionale di poter modificare i programmi
per elaboratore in modo da poterli adattare alle proprie esigenze.
Art. 6
(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di
ricerca specifico sul software libero, per progetti di ricerca,
da parte di enti pubblici o privati, per lo sviluppo di programmi
per elaboratore da rilasciare sotto licenza di software libero.
Art. 7
(Istruzione scolastica)
1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei
principi della presente legge nell'ordinamento scolastico e nei
programmi didattici all'interno della progressiva informatizzazione
dell'Istruzione Pubblica. La Regione riconosce il particolare
valore formativo del software libero e lo favorisce nell'insegnamento.
Art. 8
(Regolamenti attuativi)
1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente
legge, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative,
emana i regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi
per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione;
i programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in
corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione
di soluzioni con software libero.
Art. 9
(Norma transitoria)
1. Entro tre anni dall'approvazione della presente legge gli
enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie
strutture ed i propri programmi di formazione del personale secondo
quanto previsto all'art. 5 della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge
gli enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le
proprie strutture secondo quanto previsto all'articolo 4.
3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli
enti della Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie
strutture secondo quanto previsto all'articolo 3.
Art. 10
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge,
si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio
regionale, di apposito capitolo da collocarsi nell'unità
previsionale di base che sarà dotata della necessaria disponibilità
in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.
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