|  Proposta di Legge Regionale  Anno 2002 n. 3017  
    Progetto di legge d'iniziativa dei consiglieri Guerra e Mezzetti: 
    
      Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la
      diffusione del software libero e sulla portabilità dei documenti
      informatici nella Pubblica Amministrazione (07/06/02).
    
   Art. 1(finalità della legge)
    1. La Regione Emilia-Romagna favorisce il pluralismo informatico,
    garantendo l'accesso e la libertà di scelta nella realizzazione di
    piattaforme informatiche, eliminando altresì ogni barriera dovuta a
    diversità di standard.
   
    2. È favorita la diffusione e lo sviluppo del software libero, quali
    programmi per elaboratore rispondenti ai requisiti di cui ai punti a), b),
    c), e) dell'art.2 della presente legge, in considerazione delle sue
    positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la
    trasparenza del mercato, sullo sviluppo della ricerca scientifica e
    tecnologica. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto del principio
    costituzionale di buon andamento e di quello di economicità dell'attività
    amministrativa, di cui all'art. 1, comma 1, della legge nazionale 7 agosto
    1990, n. 241, predilige l'uso di software libero.
   Art. 2(Definizioni)
   1. Ai fini della presente legge si intende per:        
       
      
	licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un
	programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente,
	oltre all'uso del programma medesimo: la possibilità di accedere al
	codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità;
	il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il
	diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di
	distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente
	modificato. Una licenza di software libero non può impedire che
	chiunque riceva una copia del programma per elaboratore possa
	usufruire degli stessi diritti e possibilità di chi fornisce la copia.
      
	software libero: ogni programma per elaboratore elettronico
	distribuito con una licenza di software libero come definita
	nell'articolo 2, comma 1 del presente testo di legge.
      
	programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per
	elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia
	disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di
	utilizzo.
      
	software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con
	licenza d'uso che non soddisfi i requisiti descritti nell'articolo 2
	comma 1 della presente legge.
      
	formati di dati liberi: i formati di salvataggio ed interscambio di
	dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano
	note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per
	tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentati in modo
	completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un
	programma per elaboratore in grado di leggere e/o scrivere dati in
	tali formati sfruttando tutte le strutture e le specifiche descritte
	nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo
	all'uso di tali formati di dati.
        Art. 3 (Documenti) 
    1. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba
    essere garantita la pubblicità, nonchè l'adempimento, mediante scambio di
    dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui all'art. 22 e
    successivi della Legge nazionale 7 agosto 1990, n.  241, agli Uffici della
    Pubblica Amministrazione regionale si applica quanto disposto al comma 1
    del presente articolo e nel rispetto dell'art. 4 della Legge nazionale 7
    agosto 1990, n. 241.
   
    2. Qualora si renda necessario, l'uso di formati non liberi, la Pubblica
    Amministrazione regionale è tenuta a motivare analiticamente tale
    esigenza, attraverso il responsabile del procedimento di cui all'art. 4
    della Legge nzionale 7 agosto 1990, n. 241, dettagliando i motivi per cui
    h impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La Pubblica
    Amministrazione regionale è tenuta a rendere disponibile, anche una
    versione più vicina possibile agli stessi dati, in formato libero.
   Art. 4(Trattazione di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza)
    1. Chiunque effettui la trattazione di dati personali mediante l'ausilio
    di mezzi elettronici, secondo la disciplina della Legge 31 dicembre 1996,
    n. 675 o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati
    possa comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad
    utilizzare programmi per elaboratore a sorgente aperto.
   
    2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati
    da parte della Pubblica Amministrazione regionale per il trattamento di
    dati personali e sensibili secondo la legge nazionale n. 675 del 31
    dicembre 1996 devono essere conservati dalla Pubblica Amministrazione
    regionale stessa per permetterne future verifiche riguardo il controllo
    degli standard di sicurezza.
   
    3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei
    vari software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali
    mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da
    rendersi all'interessato ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge
    nazionale 31 dicembre 1996, n. 675.
   Art. 5(Obblighi per la pubblica amministrazione regionale)
    1. La Pubblica Amministrazione regionale è tenuta ad utilizzare, nella
    propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali detenga
    il codice sorgente.
   
    2 La Pubblica Amministrazione regionale, nella scelta dei programmi per
    elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia
    programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in
    alternativa, a codice sorgente aperto. Qualora venga privilegiato software
    a codice sorgente aperto, il fornitore deve necessariamente e senza costi
    aggiuntivi per l'amministrazione consentire la modificabilità del
    sorgente. La disponibilità del codice sorgente è posta in relazione anche
    alla opportunità per la Pubblica Amministrazione regionale di poter
    modificare i programmi per elaboratore in modo da poterli adattare alle
    proprie esigenze.
   Art. 6(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo)
    1. La Giunta regionale elabora annualmente un programma di ricerca
    specifico sul software libero, per progetti di ricerca da parte di enti
    pubblici o privati per lo sviluppo di programmi per elaboratore da
    rilasciare sotto licenza di software libero.  
   Art. 7(Istruzione scolastica)
    1. La Regione favorisce il recepimento del contenuto e dei principi della
    presente legge nell'ordinamento scolastico e nei programmi didattici
    all'interno della progressiva informatizzazione dell'Istruzione
    Pubblica. La Regione riconosce il particolare valore formativo del
    software libero e lo favorisce nell'insegnamento.
   Art. 8(Regolamenti attuativi)
    1. La Regione, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge,
    sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, emana i
    regolamenti attuativi necessari per definire gli indirizzi per l'impiego
    ottimale del software libero nella pubblica amministrazione; i programmi
    di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da
    adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software
    libero.   Art. 9(Norma transitoria)
    1. Entro anni tre dall'approvazione della presente legge gli enti della
    Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture e i
    propri programmi di formazione del personale secondo quanto previsto
    all'art. 5 della presente legge.
   
    2. Entro dodici mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della
    Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo
    quanto previsto all'articolo 4.
   
    3. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge gli enti della
    Pubblica Amministrazione regionale adeguano le proprie strutture secondo
    quanto previsto all'articolo 3.
   Art. 10Norma finanziaria
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte
    mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di
    apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base che sarà
    dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge
    annuale di bilancio.
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