Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione
e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica
regionale toscana"
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione con la presente legge:
- favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica
delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale in un
contesto organizzato di cooperazione istituzionale;
- promuove lo sviluppo della società dell'informazione e della
conoscenza in ambito regionale a fini di progresso sociale e
miglioramento della qualità della vita, favorendo la realizzazione
personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione opera per
rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena
parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, tenendo conto in particolare delle situazioni di
disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.
Art. 2
(Oggetto)
1. La presente legge ha ad oggetto la programmazione e la promozione delle
attività volte a:
- realizzare modalità di amministrazione elettronica a fini sia di
semplificazione, trasparenza e integrazione dei processi interni,
sia di efficienza dei servizi per i cittadini e le imprese;
- contribuire ad attuare una strategia organica ed unitaria per lo
sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza.
2. E' altresì oggetto della presente legge la disciplina della Rete Telematica
Regionale Toscana (RTRT), di seguito denominata Rete, quale forma stabile
di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di
cooperazione del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati,
nelle materie di cui al comma 1, nei modi e con i procedimenti previsti al
Capo II.
Art. 3
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
- amministrazione elettronica: l'organizzazione delle attività delle
pubbliche amministrazioni fondata sull'impiego esteso e integrato
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello
svolgimento delle funzioni e nell'erogazione dei servizi;
- società dell'informazione e della conoscenza: l'assetto delle
società industriali avanzate, basato sulla centralità
dell'informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per
lo sviluppo economico, sociale e culturale;
- punti di accesso assistito: postazioni per l'accesso in via
telematica a servizi pubblici, da utilizzare con l'assistenza di
personale addetto;
- programma a codice sorgente aperto: programma per elaboratore la
cui licenza di distribuzione consente all'utente di accedere al
codice sorgente per studiarne il funzionamento, apportarvi
modifiche, mantenerlo nel tempo, estenderlo e
ridistribuirlo;
- interconnessione di reti: collegamento tra più reti, anche
tecnicamente differenti, atto a costituire un sistema integrato in
grado di trasferire informazioni e di erogare servizi;
- interoperabilità dei sistemi: capacità di sistemi tecnicamente
differenti di interagire e condividere dati e programmi
informatici;
- cooperazione applicativa: modalità operativa di procedure
informatiche diverse che cooperano nello svolgimento di una stessa
funzione o di funzioni diverse tra loro correlate;
- reti civiche unitarie: aggregazioni di soggetti costituite su base
territoriale per la promozione e lo sviluppo dell'amministrazione
elettronica e della società dell'informazione nel territorio di
riferimento.
Art. 4
(Principi e criteri guida)
1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), la Regione e i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, operano
conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:
- sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici,
valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo pubblico,
entrambi da perseguire secondo i modelli di cooperazione
istituzionale definiti nella presente legge;
- valorizzazione, ai fini della presente legge, delle aggregazioni di
soggetti costituite su base tematica o territoriale, comprese le
reti civiche unitarie, e dei raccordi con le articolazioni
territoriali dell'amministrazione statale;
- utilizzazione di standard informativi e documentali aperti negli
scambi tra amministrazioni pubbliche e con riferimento ai dati da
rendere pubblici;
- rispetto della normativa in materia di tutela delle persone e degli
altri soggetti riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
in materia di legittima titolarità dei dati;
- qualità dei dati in termini di correttezza, aggiornamento,
completezza e coerenza, nonché di integrità degli stessi nella
gestione telematica, anche mediante l'adozione di tecniche di
marchiatura elettronica e criptazione;
- salvaguardia della sicurezza dei dati, dei sistemi, delle reti e
dei servizi mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative
adeguate;
- diffusione di strumenti di identificazione elettronica e di
procedure di accesso ai servizi telematici;
- diffusione di procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni, nel rispetto delle specificità e dello sviluppo
dei mercati locali;
- promozione, sostegno ed utilizzo preferenziale di soluzioni
basate su programmi con codice sorgente aperto, in osservanza del
principio di neutralità tecnologica, al fine di abilitare
l'interoperabilità di componenti prodotti da una pluralità di
fornitori, di favorirne la possibilità di riuso, di ottimizzare le
risorse e di garantire la piena conoscenza del processo di
trattamento dei dati.
2. Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), la Regione e i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, operano
conformandosi ai seguenti principi e criteri guida:
- valorizzazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali come
produttori d'informazioni e di contenuti condivisi in rete;
- educazione all'uso consapevole del patrimonio informativo e
statistico delle pubbliche amministrazioni;
- educazione all'uso consapevole della Rete e degli strumenti con
particolare riferimento ai vantaggi connessi all'utilizzo di
programmi liberi e a codice sorgente aperto;
- adozione di misure, soluzioni tecnologiche, standard e pratiche di
sviluppo che favoriscano l'inclusione sociale, garantendo
l'accessibilità, con specifica attenzione alle diverse abilità e
promuovendo l'usabilità dei sistemi informativi;
- incentivazione, qualificazione e coordinamento dei servizi di rete
per uno sviluppo socio-economico equilibrato del territorio
regionale, anche attraverso la costituzione di punti di accesso
assistito;
- sostegno alle famiglie, alle scuole e ad altre formazioni sociali
nell'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi
erogati con strumenti tecnologici e telematici;
- realizzazione di iniziative e adozione di misure rivolte a generare
la fiducia degli utenti nei diversi usi della rete;
- utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione
con modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del
territorio in termini di competenza, di qualificazione delle
opportunità professionali, di innovazione e di avanzamento della
conoscenza;
- stimolo alle imprese che operano nel settore delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo di servizi
di qualità attraverso procedure di accreditamento nonché di
qualificazione e organizzazione della domanda;
- valorizzazione del complesso delle conoscenze e dei risultati
scientifici, al fine di promuovere il trasferimento culturale e
tecnologico e l'innovazione sociale e produttiva.
Art. 5
(Trattamento di dati personali)
1. La realizzazione di sistemi e servizi informativi pubblici per la
promozione e lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza
costituisce svolgimento di funzioni istituzionali ai fini del trattamento
di dati personali da parte della Regione e degli altri enti del sistema
regionale delle autonomie locali.
Art. 6
(Coordinamento delle politiche e delle attività di settore)
1. Al fine di garantire il perseguimento coerente degli obiettivi di cui
all'articolo 1, la Regione coordina i propri interventi con quelli dello
stato e delle altre regioni mediante la partecipazione ad appositi
organismi nazionali, prioritariamente nell'ambito del sistema delle
Conferenze previsto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
(Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune
delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali), nonché attraverso strumenti negoziali di attuazione
delle politiche di settore.
2. Al fine di assicurare l'esercizio unitario da parte della Regione e dei
soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, delle funzioni e delle attività
collegate alla gestione del patrimonio informativo, all'attuazione
dell'amministrazione elettronica e alla promozione della società
dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale, la Regione, nel
rispetto delle disposizioni emanate dallo stato ai sensi dell'articolo 117,
comma secondo, lettera r), della Costituzione, definisce, sulla base di
determinazioni assunte dalla Rete, le misure di carattere tecnico a valenza
generale alle quali i soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, sono tenuti a
conformarsi.
Art. 7
(Programmazione regionale e locale)
1. Nell'ambito delle politiche definite dal programma regionale di sviluppo e
secondo la normativa regionale in materia di programmazione, la Regione
adotta il Programma regionale per la promozione e lo sviluppo
dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della
conoscenza nel sistema regionale, di seguito denominato Programma, nei modi
previsti dalla presente legge.
2. Il Programma, di durata triennale, è approvato dal Consiglio regionale su
proposta della Giunta regionale, formulata tenendo conto degli indirizzi e
dei documenti programmatici della Rete. Tale Programma contiene:
- gli interventi a sostegno degli obiettivi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a) e lettera b);
- gli interventi a sostegno della formazione del personale della
Regione e degli enti locali, da perseguire preferibilmente in forma
stabile;
- gli interventi a sostegno della gestione e dello sviluppo
dell'infrastruttura tecnologica, nonché dei servizi e delle attività
della Rete.
3. Il Programma è attuato annualmente attraverso il Piano di attività annuale
della Rete di cui all'articolo 17. Per la parte di propria competenza la
Giunta regionale approva detto Piano mediante deliberazione che viene
comunicata al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie
locali.
4. Per le finalità di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei rispettivi ambiti
di autonomia gli enti locali coordinano i propri interventi con quelli
definiti nella programmazione regionale attraverso la partecipazione alle
attività e ai progetti della Rete, nonché attraverso eventuali strumenti
negoziali di attuazione.
5. I finanziamenti regionali degli interventi degli enti locali sono graduati,
sulla base di criteri condivisi nella Rete, in relazione sia alla
congruenza degli interventi stessi con gli atti di programmazione di cui al
presente articolo, sia al loro livello di integrazione territoriale e di
compartecipazione al finanziamento.
CAPO II
DISCIPLINA DELLA RETE TELEMATICA REGIONALE TOSCANA
Art. 8
(Soggetti della Rete)
1. Il presente Capo individua e disciplina i soggetti e i procedimenti con i
quali si realizza la Rete come definita all'articolo 2, comma 2.
2. Fanno parte della Rete la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli
enti e le aziende sanitarie pubbliche e, mediante le convenzioni di cui
all'articolo 10, i comuni singoli o associati, le province, i circondari
istituiti ai sensi della legislazione regionale vigente, la città
metropolitana, le comunità montane.
3. Fanno altresì parte della Rete, mediante le convenzioni di cui all'articolo
10, le università e gli istituti ed enti di ricerca, le amministrazioni
periferiche dello stato, i soggetti del Servizio socio-sanitario
regionale, le aziende di servizi pubblici locali, le camere di commercio e
le altre autonomie funzionali, nonché le categorie economiche, le libere
professioni e le altre associazioni.
Art. 9
(Compiti della Regione nella Rete)
1. La Regione ha compiti di promozione, cofinanziamento e gestione
dell'infrastruttura tecnologica della Rete, ivi compresi i servizi di base
e per la cooperazione applicativa. La Regione inoltre, tramite i propri
uffici, fornisce ogni altro servizio funzionale allo svolgimento delle
attività e al perseguimento degli obiettivi della Rete determinati dal
Comitato strategico.
Art. 10
(Convenzioni di adesione alla Rete)
1. Le convenzioni di adesione alla Rete sono predisposte dal Comitato
strategico di cui all'articolo 13 e sottoscritte dai soggetti di cui
all'articolo 8 e dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.
2. Con la convenzione di cui al comma 1 i soggetti di cui all'articolo 8,
comma 2, si impegnano a:
- adempiere gli obblighi ed oneri informativi stabiliti con leggi o
regolamenti dello stato o della regione secondo le modalità di cui
all'articolo 18;
- fornire l'accesso gratuito ai propri servizi telematici da parte
delle pubbliche amministrazioni del territorio regionale;
- contribuire con il proprio patrimonio informativo ai processi di
e-government nell'interesse e perseguimento degli obiettivi della
Rete;
- realizzare servizi di comunicazione integrati, finalizzati ad
aumentare il livello di comunicazione e cooperazione sia tra i
soggetti della Rete, sia con altri soggetti esterni;
- comunicare al Comitato strategico di cui all'articolo 13 le
informazioni necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dei
servizi centrali di gestione dell'infrastruttura;
- compartecipare al finanziamento delle attività della Rete nelle
forme determinate dalla Rete stessa, salvo il rispetto
dell'autonomia di bilancio dei singoli enti;
- attuare i piani di attività e le decisioni della Rete secondo le
norme dei rispettivi ordinamenti;
- riconoscere al Coordinatore della Rete la funzione di cui
all'articolo 14, comma 1.
Art. 11
(Forme organizzative della Rete)
1. La Rete opera attraverso le seguenti forme regolate:
- l'Assemblea;
- il Comitato strategico;
- il Coordinatore della Rete;
- la Direzione tecnico-operativa;
- l'Osservatorio degli utenti.
Art. 12
(Assemblea)
1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti e svolge
funzioni di indirizzo generale e proposta in relazione alle attività e ai
progetti della Rete.
2. L'Assemblea disciplina la propria organizzazione con atto approvato dalla
maggioranza assoluta dei componenti.
3. L'Assemblea, nella sua componente di cui all'articolo 8, comma 2,
disciplina, inoltre, la composizione del Comitato strategico.
Art. 13
(Comitato strategico)
1. Il Comitato strategico svolge funzioni d'indirizzo e di direzione delle
attività della Rete. Il Comitato promuove le prassi evolutive della Rete e
concorda con i soggetti di cui all'articolo 8, comma 3, le modalità della
loro partecipazione, anche al fine della definizione delle convenzioni di
cui all'articolo 10.
2. Il Comitato, presieduto dal Presidente della Giunta regionale o suo
delegato, è composto da non più di trenta rappresentanti dei soggetti di
cui all'articolo 8, comma 2; fanno altresì parte del Comitato un
rappresentante del Consiglio delle autonomie locali e un rappresentante di
ciascuna delle associazioni degli enti locali.
3. Il Comitato disciplina il proprio funzionamento e le modalità organizzative
con atti approvati dalla maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 14
(Coordinatore della Rete)
1. Il Coordinatore cura i rapporti della Rete coi soggetti pubblici e privati
nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della Rete stessa e coordina
l'insieme delle risorse tecniche e organizzative attivate.
2. Il Comitato strategico disciplina le funzioni e le modalità di nomina del
Coordinatore della Rete.
3. Ove richiesto dalle competenti commissioni del Consiglio regionale, il
Coordinatore è tenuto a fornire ogni informazione relativa alle attività e
al funzionamento della Rete.
Art. 15
(Direzione tecnico-operativa)
1. La Direzione tecnico-operativa svolge funzioni istruttorie e quelle
assegnate per la definizione di standards nell'ambito della Rete, per la
sua interconnessione con altre reti, per l'interoperabilità dei sistemi e
la cooperazione applicativa.
2. La Direzione predispone il Piano di attività di cui all'articolo 17 al fine
della sua adozione e redige il Documento di monitoraggio annuale delle
attività della Rete, in vista della approvazione del Piano stesso.
3. Il Comitato strategico disciplina le funzioni, la composizione, le modalità
di nomina e di organizzazione della Direzione tecnico-operativa.
Art. 16
(Osservatorio degli utenti)
1. Al fine di favorire l'efficacia dei servizi telematici delle pubbliche
amministrazioni del territorio regionale, è istituito l'Osservatorio degli
utenti presso la Direzione tecnico operativa.
2. Il Comitato strategico disciplina la composizione e le modalità di
organizzazione dell'Osservatorio, assicurandone il coordinato rapporto con
le altre forme organizzative della Rete e garantendo la partecipazione in
esso delle varie componenti di carattere economico e sociale della società
civile organizzata, prevedendo modalità di informazione al Consiglio
regionale dei risultati delle attività dell'Osservatorio stesso.
Art. 17
(Piano di attività annuale della Rete)
1. Il Piano di attività annuale della Rete:
- definisce le attività di gestione e sviluppo della Rete con riguardo
alle infrastrutture, ai servizi e ai contenuti, previa verifica dei
risultati conseguiti nell'ambito della Rete stessa;
- indica gli obiettivi e le azioni di impulso e sostegno per
l'attuazione dell'amministrazione elettronica e la promozione della
società dell'informazione e della conoscenza;
- recepisce e raccorda le linee dei progetti concordati e cofinanziati
dai soggetti della Rete.
2. Il Piano è adottato dal Comitato strategico ed è successivamente trasmesso,
insieme al Documento di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 2, alla
Giunta regionale che lo approva secondo la procedura di cui all'articolo 7,
comma 3.
Art. 18
(Adempimento di obblighi ed oneri informativi)
1. Ai fini dello scambio delle informazioni relative alle funzioni di propria
competenza, la Regione, gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le
aziende sanitarie pubbliche, adempiono in forma elettronica gli obblighi e
gli oneri informativi stabiliti con leggi o regolamenti dello stato o della
regione, avvalendosi della Rete e con le modalità operative adottate
nell'ambito della stessa ove non diversamente disposto.
Art. 19
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con
imputazione alle Unità revisionali di base (UPB) "Innovazione tecnologica,
organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche
regionali" n. 146 e n. 141 del bilancio di previsione 2004. Per i
successivi esercizi si provvederà con le relative leggi di bilancio.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 20
(Norme transitorie)
1. Gli organismi della Rete già costituita con deliberazione del Consiglio
regionale 21 maggio 1997, n. 172 (Piano di indirizzo per l'attuazione della
Rete telematica regionale) operanti alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano a svolgere le funzioni fino alla convocazione
della prima Assemblea e alla creazione degli organismi corrispondenti
istituiti con la presente legge.
2. Sono fatti salvi gli atti di adesione alla Rete sottoscritti prima
dell'entrata in vigore della presente legge fino alla sottoscrizione delle
convenzioni di cui all'articolo 10.
3. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 21
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Relazione alla proposta di legge regionale
Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione
e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica
regionale toscana".
In coerenza col Programma di governo della Giunta regionale per la
legislatura 2000-2005 (in particolare con i progetti dedicati a Una
Regione più efficiente e meno burocratica e a La Toscana dell'informazione
e della conoscenza), la proposta di legge in esame costituisce un atto
essenziale d'indirizzo per il rinnovamento organizzativo e tecnologico del
sistema regionale delle autonomie locali - secondo le nuove esigenze di
governance e di e-government delle amministrazioni pubbliche, già recepite
nelle politiche sopranazionali, comunitarie e nazionali - e per la
promozione della società regionale dell'informazione e della
conoscenza.
Con questo intervento normativo la Regione intende portare a sistema il
consenso istituzionale nella materia di riferimento, consolidando così
l'esperienza della Rete telematica regionale toscana (derivata dal Piano
di indirizzo approvato dal Consiglio regionale il 21 maggio 1997) e
valorizzandola in funzione di finalità sempre più ampie e complesse,
collegate allo sviluppo della società dell'informazione nel sistema
regionale (art. 1, co. 1, lett. a e b).
Il fine precipuo che la Regione si pone con la presente proposta di legge
è quello di allargare i diritti di cittadinanza e partecipazione, rendere
la società in fieri il più inclusiva possibile, rimuovendo e prevenendo
ogni possibile causa di marginalizzazione o esclusione sociale collegata
all'impiego delle tecnologie dell'informazione (ciò che si chiama digital
divide, esclusione digitale) (art. 1, co. 2). Finalità, queste, che
appaiono un aspetto specifico e qualificato del più generale obiettivo che
l'art. 117, co. 7, della Costituzione affida alle leggi regionali, quello
cioè di rendere effettivo il principio di eguaglianza sostanziale dei
cittadini sancito dall'art. 3, co. 2, della Costituzione, rimuovendo "ogni
ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica".
Lo strumento normativo si rende per più versi necessario: per dare
adeguato rilievo politico all'iniziativa, ponendo più visibilmente la
p.a. come modello di orientamento e strumento di sostegno per l'intera
società locale; per istituire una vera e propria politica di sviluppo del
settore e determinarne gli strumenti d'intervento; e per assicurare un
grado sufficiente di cogenza alle nuove disposizioni, impegnando
complessivamente il sistema della pubblica amministrazione toscana a dare
seguito all'organizzazione e alle regole stabilite.
La presente proposta costituisce il primo esempio di legislazione
regionale in questa vasta e complessa tematica dopo la riforma del Titolo
V, parte seconda, della Costituzione.
Pur nel rispetto delle varie competenze del legislatore statale in materie
affini e collegate - con particolare riguardo al "coordinamento
informativo, statistico e informatico dei dati" (cfr. art. 6, co. 2 e
art. 17 della proposta) la presente proposta di legge si colloca nella
sfera della competenza legislativa esclusiva (detta anche "residuale")
della Regione.
La "materia" di cui la proposta tratta, infatti, attiene massimamente
all'organizzazione della Regione e, nei limiti consentiti anche dalle
nuove norme costituzionali, all'organizzazione degli enti locali
(cfr. art. 118, co. 1, Cost). D'altra parte la Regione pone a base di
questo intervento normativo l'interesse allo sviluppo socio-economico del
proprio territorio anche per favorire l'effettiva uguaglianza tra i
cittadini, compito questo che la Costituzione affida proprio alla
legislazione regionale (art. 117, co.7, Cost.).
La proposta di legge tiene conto in ogni caso della normativa statale
vigente in materia d'impiego delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, assumendola a presupposto dell'azione innovatrice della
Regione e degli enti locali della Toscana.
Essa pertanto si differenzia nettamente dalle precorse leggi regionali in
materia di "sistemi informativi regionali", non foss'altro perché riflette
e cerca di valorizzare un contesto istituzionale, culturale e tecnologico
profondamente evoluto rispetto a quello anche solo di pochi anni addietro:
così, per esempio, già in ambito regionale questa proposta viene ad
integrarsi con la legge regionale in materia di "comunicazione
istituzionale" (l.r. 22/2002), mentre si pone come un necessario
riferimento per l'emananda legge sul sistema informativo statistico
regionale, prevista dal Programma di governo.
Data la complessità delle linee d'intervento che si prospettano, questa
proposta di legge non può che avere un carattere eminentemente
promozionale (come il titolo stesso e varie espressioni della legge
indicano: la Regione fornisce, promuove, finanzia, incentiva). L'impianto
normativo perciò è organico ma "leggero" come una legge quadro richiede ed
è volutamente privo di contenuti applicativi e tecnologici, rinviati alla
programmazione e alla definizione di specifiche tecniche; e pertanto non
condizionato dall'evoluzione delle tecnologie.
Capo I - Disposizioni generali
Il Capo I contiene le Disposizioni generali; in esso sono enunciate le
finalità ed é indicato l'oggetto della legge. Il medesimo Capo reca
inoltre le definizioni dei concetti, soprattutto tecnici, rilevanti ai
fini della legge e fornisce una chiara indicazione di principi e
criteri-guida (tratti dall'ampio dibattito politico e tecnico svoltosi nel
più recente periodo in sede comunitaria e nazionale), nonché delle
strategie e dei metodi d'intervento (trattamento di dati personali per le
finalità della legge; coordinamento istituzionale; programmazione
regionale e locale).
Articolo 1 - Finalità della legge
La prospettiva che la Regione assume a base di questo intervento normativo
è quella dell'interesse regionale a fare sviluppare nel proprio territorio
un contesto amministrativo e sociale favorevole al più diffuso e avanzato
impiego delle nuove tecnologie; per potere, attraverso questi strumenti,
raggiungere finalità istituzionali e sociali ben più ampie (art. 1, co. 1,
lett. a e b). Saranno queste ampie finalità a orientare l'interpretazione
della legge e a sollecitare di volta in volta gli interventi più adeguati
alle esigenze: che potranno essere tra i tanti - nel senso di
ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche, o di garantire
l'adattabilità e l'occupabilità degli individui (per esempio mediante
nuove modalità di telelavoro) quali aspetti della realizzazione personale
e professionale degli stessi.
Elemento caratterizzante dell'intervento regionale in relazione al
processo d'innovazione tecnologica che dovrà informare l'operato
dell'intera p.a. del territorio è, come si legge alla lett. a) del comma
1, il contesto di cooperazione istituzionale entro cui tale processo dovrà
svilupparsi. Parimenti caratterizzanti sono i fini precipui di
allargamento dei diritti di cittadinanza e partecipazione, di inclusione
sociale e digitale cui la Regione dovrà tendere nel perseguimento delle
finalità della legge; tenendo conto, in virtù della pari dignità umana, di
quelle particolari situazioni personali di svantaggio che di per sé si
oppongono alla piena parità di accesso degli individui sia alle
informazioni che alle tecnologie dell'informazione.
Articolo 2 - Oggetto della legge
L'articolo 2 indica come oggetto della legge: la programmazione e
promozione delle attività volte a realizzare le finalità di cui all'art. 1
(comma 1), oltreché la disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana
(RTRT) intesa come quel contesto stabile di coordinamento del sistema
regionale delle autonomie locali e di cooperazione istituzionale,
allargato ai soggetti privati, necessario a realizzare una politica
efficace ed efficiente negli ambiti oggetto della legge (comma 2).
Articolo 3 Definizioni
L'articolo 3 precisa alcune definizioni di carattere tecnico, comprese
quelle relative agli ambiti applicativi della presente proposta di legge.
Articolo 4 Principi e criteri guida
Il comma 1 contiene principi e criteri guida relativi alla promozione e
all'attuazione dell'amministrazione elettronica. Ognuno dei principi e
criteri guida indicati costituisce l'esito qualificato di un dibattito
istituzionale o di una soluzione tecnica largamente condivisa o di
un'esperienza ormai accreditata. Tutti insieme, complessivamente, essi
tendono al fine della valorizzazione e della condivisione del patrimonio
informativo pubblico e sono alla base di una politica dell'informazione
pubblica.
Fanno parte di una visione condivisa con gli interventi dello Stato:
- il principio dello "sviluppo coordinato dei sistemi informativi
pubblici" (ivi compresi quelli statistici) (lett. a), che affonda le
sue radici nientemeno che nella l. 400/1988, di riforma della
Presidenza del Consiglio e nei numerosi atti normativi di riforma
istituzionale che da essa presero avvio (a partire dal
d.lg. 322/1989, istitutivo del Sistan, dalle leggi di riforma del
pubblico impiego, dal d.lg. 39, recante prime norme sui sistemi
informativi pubblici automatizzati e istituzione dell'AIPA);
- la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo
pubblico, in particolare mediante l'adozione di standards informativi
e documentali aperti (lett. c);
- il rispetto della normativa in materia di tutela delle persone con
riguardo al trattamento dei dati, e della normativa in materia di
legittima titolarità dei dati (lett. d);
- la garanzia della qualità dei dati, così come quella della sicurezza
(dei dati, dei sistemi, delle reti e dei servizi) (lett. e ed f):
elementi, questi, particolarmente atti a generare la fiducia degli
utenti;
- la diffusione degli strumenti di identificazione elettronica, delle
procedure di accesso ai servizi on line e delle procedure di
e-procurement (acquisti on line delle pp.aa.). Nell'ambito di questa
visione condivisa, la Regione ha sottolineato, però, la necessità di
operare "nel rispetto delle specificità e dello sviluppo dei mercati
locali" (lett. g ed h): è, infatti, una preoccupazione degli enti
locali che forme di e-procurement eccessivamente "concentrate"
finiscano per diventare un ostacolo allo sviluppo del tessuto
produttivo locale.
Particolarmente caratterizzanti della strategia della Regione sono,
invece:
- la valorizzazione, ai fini della legge, delle reti civiche unitarie e
delle altre aggregazioni costituite su base territoriale o tematica
(reti di area vasta, reti di categoria e di settore), fondata sulla
significativa esperienza di queste reti sul territorio toscano
(lett. b);
- la garanzia dell'integrità dei dati, anche mediante tecniche di
"marchiatura elettronica" e di criptazione (suggerite dal fatto che
la Regione dispone di applicazioni avanzate, sviluppate anche per suo
conto dal Centro di eccellenza per la multimedialità, istituito col
concorso della Regione e dell'Università di Firenze);
- la promozione dell'uso preferenziale di soluzioni basate su
programmi informatici con codice sorgente (una soluzione, questa,
sostenuta anche a livello nazionale, particolarmente idonea ad
abilitare l'interoperabilità di componenti provenienti da differenti
fornitori e, quindi, ad ottimizzare le risorse).
Il comma 2 contiene i principi e criteri guida relativi alla politica
regionale per lo sviluppo della società locale. L'integrazione tra i due
ambiti applicativi (p.a. e società) è resa già evidente dal criterio di
cui alla lett. a): la valorizzazione dei vari soggetti (istituzionali,
economici e sociali) come produttori d'informazioni e di contenuti da
condividere in rete).
Con riferimento ai soggetti istituzionali, questo criterio si ispira, tra
l'altro, alla proposta di direttiva europea in materia di "riutilizzo
delle informazioni del settore pubblico", ora in itinere.
Il criterio di cui alla lett. b) costituisce un ulteriore punto di
collegamento con l'emananda legge sul sistema informativo statistico
regionale.
L'accessibilità e l'usabilità dei sistemi informativi (da perseguire e,
ove possibile, garantire con ogni metodo teorico-pratico) sono
correttamente indicati come strumenti prioritari di inclusione sociale dei
soggetti condizionati da particolari disagi psico-fisici (lett. c).
Con riguardo al criterio di cui alla lett. d), l'uso delle tecnologie
viene indicato come un elemento di riequilibrio dello sviluppo
socio-economico territoriale, oggi disomogeneo.
Con riguardo al criterio di cui alla lett. e) (sostegno alle famiglie,
alle scuole e ad altre formazioni sociali ...) si è preferito sottolineare
non l'acquisizione di strumenti tecnologici e di connettività, ma
"l'acquisizione di concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con
strumenti tecnologici e telematici". Sono quindi prioritarie la
strutturazione dell'accesso e la competenza d'uso.
Con riguardo al criterio di cui alla lettera f), si è ritenuto di
richiamare in modo specifico il senso di una pluralità di iniziative e
azioni rivolte a creare sul lato della domanda una condizione di
affidamento e, dunque, di propensione all'uso della rete.
Con riguardo al criterio di cui alla lett. g), si sottolinea che i
soggetti privati hanno già un ruolo importante di collaborazione con la
Regione nel campo delle tecnologie dell'informazione e
comunicazione. Specifiche convenzioni, già in atto (Confindustria Toscana
e Confartigianato Toscana) o in corso di stipula, prevedono forme di
partenariato più spinte delle forme di collaborazione e concertazione
finora sperimentate. E' prevedibile che tali forme di partenariato saranno
sviluppate via via che l'amministrazione pubblica consoliderà le proprie
competenze per potere governare il contesto, senza delegarle
acriticamente.
La pervasività delle tecnologie dell'informazione in ogni campo d'azione
sociale implica la necessità di un loro impiego tale da stimolare e
determinare un significativo progresso, parimenti pervasivo, dei vari
settori economici e professionali. In tal senso sono indicativi i criteri
di cui alle lett. h) e i), volti a promuovere complessivamente "il
trasferimento culturale e tecnologico e l'innovazione sociale e
produttiva".
Articolo 5 Trattamento di dati personali
Tale norma offre una copertura giuridica di base alla Regione e agli altri
enti del sistema regionale delle autonomie locali per il trattamento di
dati personali connesso alla realizzazione di sistemi e servizi
informativi pubblici e, in definitiva, allo sviluppo della società
dell'informazione.
In conformità a quanto previsto dall'art. 18 del Codice in materia di
protezione dei dati personali (d.lgs 30 giugno 2003, n. 196) l'articolo
dispone infatti che le attività di trattamento di dati poste in essere a
tal fine costituiscono esercizio di funzioni istituzionali.
Articolo 6 Coordinamento delle politiche e delle attività di settore
L'articolo 6 è finalizzato a raccordare gli interventi della Regione, da
una parte, con quelli dello Stato e delle altre Regioni (comma 1), e,
d'altra parte, con gli enti locali del territorio (comma 2), a garanzia di
una strategia coerente del governo regionale, che è riconosciuto
generalmente come il livello più adeguato per un'azione sostenibile in
questo settore.
Il comma 1 indica come strumenti preferenziali il sistema delle Conferenze
e l'attività negoziale, non escludendone di diversi. Il comma 2, invece,
vincola le aziende ed amministrazioni regionali e gli enti locali al
rispetto delle misure di carattere tecnico definite in ambito regionale,
ed anzi, in ragione del rinvio, nel sistema della Rete telematica
regionale toscana, in relazione alle attività di settore. Tale intervento,
come espressamente detto, è giustificato dalla necessità di assicurare
l'esercizio unitario delle rispettive competenze in tema di gestione del
patrimonio informativo, attuazione dell'amministrazione elettronica e
sviluppo della società dell'informazione della conoscenza, secondo quanto
la stessa norma costituzionale consente (art. 118, co. 1).
Articolo 7 Programmazione regionale e locale
L'articolo 7 introduce gli strumenti di programmazione per il settore,
attraverso una disciplina delineata sulla base dell'attuale normativa
regionale, in modo essenziale e quindi idoneo all'inquadramento in
eventuale nuova normativa sulla programmazione.
Essa ruota attorno al Programma triennale, elaborato dalla Giunta ed
approvato in via definitiva dal Consiglio, del quale la legge indica anche
i contenuti minimi. Nel procedimento di formazione di tale Programma
assume particolare significato la relazione intercorrente con la
programmazione della Rete telematica regionale, assunta come rilevante per
la programmazione strategica regionale (comma 2).
Il Programma triennale viene attuato annualmente attraverso il Piano di
attività annuale della Rete (PAR) il quale costituisce strumento
principale di pianificazione delle attività della Rete stessa quale "forma
stabile di coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali". In
questo senso l'art.17, con i contenuti in esso indicati, ne prevede
l'adozione da parte del Comitato strategico di cui all'art.13 e la
trasmissione alla Giunta regionale. La Giunta lo recepisce e lo approva
per la parte di propria competenza dando altresì comunicazione al
Consiglio regionale (art.7, co. 3).
Da parte loro, gli enti locali in base all'impegno assunto con la
convenzione di adesione alla Rete daranno attuazione ai contenuti del
PAR e della programmazione regionale secondo le norme dei rispettivi
ordinamenti (cfr. art. 10, co.2, lett. g) o, eventualmente, attraverso
strumenti negoziali di attuazione (art. 7, co. 4).
Con la programmazione di settore prevista dall'art.7 la Regione intende
offrire una cornice stabile di riferimento non solo alle amministrazioni
pubbliche, ma anche ai numerosi operatori del settore e alle varie
categorie sociali operanti sul territorio.
Capo II - Disciplina della Rete Telematica Regionale Toscana
Il Capo II reca la disciplina della Rete telematica regionale toscana ed è
collegato al Capo precedente da uno stretto rapporto funzionale.
La Rete - intesa quale forma stabile di coordinamento e cooperazione del
sistema regionale delle autonomie locali, aperta alla collaborazione anche
di altri soggetti (pubblici e privati) nelle materie oggetto della legge
(art. 2, co. 2) - costituisce il punto di forza strutturale della politica
di sviluppo del settore.
La proposta di legge individua, infatti, nella Rete il motore per la
realizzazione delle ampie finalità della legge e pertanto assicura un
governo e un'amministrazione partecipata delle attività del settore
attraverso le procedure di co-decisione adottate nell'ambito della
Rete.
La Rete non è un nuovo soggetto giuridico, ma un sistema di soggetti che
coordinano le proprie attività e servizi in un'ottica d'integrazione
(avvalendosi, cioè, di un'infrastruttura telematica comune e secondo
modalità tecniche uniformi e condivise) in vista di un fine comune, una
"missione" specializzata di carattere innovativo (art. 2, co. 2;
art. 8).
Il modello organizzativo cui la legge fa implicitamente riferimento
(quantomeno per descrivere il fenomeno, se non per definirlo
giuridicamente) è quello dell'amministrazione composta, già proficuamente
utilizzato per il Sistema statistico nazionale e il Servizio sanitario
nazionale. Questo modello, aderente del resto all'esperienza attuale della
Rete telematica regionale derivata dal Piano di indirizzo del 1997, appare
anche il più adeguato sia a realizzare un'integrazione di carattere
strutturale tra i soggetti coinvolti e a garantire, quindi, il miglior
rapporto tra diversi livelli di governo, sia ad affrontare la possibile
evoluzione istituzionale dei pubblici poteri. Inoltre questo modello ha il
vantaggio di non presentare costi aggiuntivi, ché anzi ha già dimostrato
di poter assicurare larghe economie di scala. Altre soluzioni
organizzative (conferenza di servizi, consorzio obbligatorio, accordo di
programma, agenzia tecnica) e altri strumenti di natura procedimentale
(atti d'indirizzo e coordinamento, intese, ecc.), pure teoricamente
ipotizzabili, sono parsi meno confacenti al caso, per motivi strutturali o
funzionali.
Sotto il profilo della scienza dell'amministrazione, la Rete può bene
essere definita come il risultato di una community network (si esprime
così anche un documento del 1° aprile scorso della Commissione permanente
per l'innovazione e le tecnologie operante presso il Dipartimento
dell'innovazione e le tecnologie, prendendo in considerazione le varie
realtà delle reti regionali).
Articolo 8 - Soggetti della Rete
L'art.8 indica i soggetti della Rete, rinviando al regime convenzionale
previsto dall'art.10. Il comma 2 fa riferimento al sistema istituzionale
in senso stretto, oltre agli enti collegati alla Regione. Per i soggetti
di cui all'art.8, co.2, la legge prevede nell'art.10, co.2, i contenuti
minimi delle convenzioni, mentre il formarsi delle relazioni in seno alla
Rete dei soggetti di cui all'art.8, co.3, è sostanzialmente affidato,
fermo restando lo strumento convenzionale di adesione (cfr. art. 10,
co. 1), alle modalità concordate con il Comitato strategico (cfr. art. 13,
co. 1).
La apertura del contesto della Rete ai soggetti della sussidiarietà
orizzontale costituisce un elemento sostanziale di novità e di grande
importanza all'interno del quadro di consolidamento dell'esperienza della
Rete stessa, come derivata in questi anni dal Piano di indirizzo del
1997.
Articolo 9 - Compiti della Regione nella Rete
In conformità alla attuale esperienza della Rete telematica regionale,
l'articolo 9 fissa per la Regione un ruolo generale di impulso ma, per gli
aspetti realizzativi, limitato agli interventi di tipo
infrastrutturale. La Regione, inoltre, assicura mediante i propri uffici
il supporto agli organismi ("forme organizzative" di cui all'art.11) della
Rete.
Articolo 10 Convenzioni di adesione alla Rete
La partecipazione alla Rete avviene mediante sottoscrizione di un atto
convenzionale da parte del soggetto interessato e del Presidente della
Giunta regionale (o di un suo delegato). Come già indicato, per gli enti
del sistema regionale delle autonomie locali la proposta di legge indica
anche il contenuto minimo obbligatorio di tale convenzione: in
quest'ambito assume particolare rilievo l'impegno degli enti ad adempiere
obblighi ed oneri informativi, già previsti da norme statali o regionali,
"avvalendosi della Rete e con le modalità adottate nell'ambito della
stessa ove non diversamente disposto" (vedi art. 18). Gli stessi enti sono
tenuti, ex convenzione, a destinare risorse finanziarie proprie
(cfr. art. 10, co.2, lett. f) alla Rete, da impiegare in modo coordinato
per le attività della stessa (cfr. anche art.7, co.5). In ogni caso ogni
ente rimane titolare dei propri fondi e responsabile della relativa
gestione.
Articolo 11 Forme organizzative della Rete
Trattandosi di legge-quadro (e quindi dall'impalcatura "leggera"), la
proposta di legge si limita a fissare i ruoli delle diverse istanze di
governo e di organizzazione della Rete, in quanto obiettivamente rilevanti
anche a fini di tutela dei soggetti della stessa. La loro articolazione e
più particolari definizioni funzionali sono invece affidate a poteri di
autorganizzazione dell'Assemblea e del Comitato strategico, nonché ad
accordi e al formarsi di prassi evolutive.
Articolo 12 Assemblea
L'Assemblea è l'organismo composto dai rappresentanti di tutti i soggetti
della Rete che ad essa abbiano aderito attraverso le convenzioni di cui
all'art.10. E' organismo nuovo rispetto al precedente modello, il quale
conosceva, come organismo partecipato da tutti i soggetti aderenti,
unicamente un'istanza di tipo tecnico, la Direzione tecnica.
All'Assemblea, in sede plenaria, compete nel modello nuovo
l'individuazione delle linee generali d'indirizzo per le attività della
Rete; mentre, in sede ristretta (con la partecipazione solo dei
rappresentanti del sistema regionale delle autonomie locali), compete la
disciplina della composizione del Comitato strategico e la elezione di
suoi componenti.
Articolo 13 - Comitato strategico
Ad esso compete la direzione politica della Rete e l'adozione del Piano di
attività annuale della Rete (vedi art. 17, co.2.), che orienta ed attua al
contempo la programmazione regionale di settore (cfr. art.7).
In corrispondenza alla rilevanza di ruolo, la presidenza del Comitato
strategico è assegnata al "Presidente della Giunta regionale o suo
delegato".
Ne fanno inoltre parte (ex lege) i rappresentanti del Consiglio delle
autonomie locali e delle Associazioni degli Enti locali oltre i componenti
(al massimo trenta) nominati dalla Assemblea quali rappresentanti dei
soggetti di cui all'art.8, co.2. Quest'ultima previsione è coerente con la
natura di atti (in particolare il PAR) la cui adozione compete al Comitato
strategico ma starà agli accordi sopra richiamati (vedi art.13, co.1) la
definizione di opportune modalità partecipative da parte dei soggetti
della sussidiarietà orizzontale e in generale dei soggetti di cui
all'art.8, co.3.
In coerenza con la scelta di "impalcatura leggera", la proposta di legge
lascia alla facoltà di autorganizzazione del Comitato strategico la
possibilità di articolazioni interne atte ad assicurare una migliore e
continuativa capacità di indirizzo verso gli organismi tecnici della
Rete.
Va infine notato che i termini usati nella proposta di legge per definire
il ruolo del Comitato strategico sono gli stessi utilizzati nel Piano di
indirizzo del 1997 per definire il ruolo della Direzione strategica della
Rete attualmente operante, anche quest'ultima formata e partecipata da
rappresentanti politici del sistema delle autonomie locali. Vi è dunque
una corrispondenza tra i due organismi che, nell'ottica della normativa
transitoria (art.19), assegna appunto alla attuale Direzione strategica il
compito di avvio del nuovo modello, con la approvazione dei primi schemi
convenzionali ex art.10; a seguito delle sottoscrizioni di essi sarà
quindi possibile convocare la prima Assemblea con i poteri previsti dalla
presente proposta di legge.
Articolo 14 - Coordinatore della Rete
E' il soggetto a cui, con apposita clausola della convenzione, i soggetti
aderenti demandano la cura dei rapporti con soggetti esterni alla Rete,
nei limiti delle decisioni assunte nell'ambito della Rete stessa ed il
coordinamento delle risorse tecniche ed organizzative attivate. Ogni altra
specifica attribuzione potrà essere individuata dal Comitato strategico
con proprio atto.
Articolo 15 - Direzione tecnico-operativa
La Direzione tecnico-operativa ha funzioni di natura istruttoria; ad essa
compete anche la definizione degli standards utilizzati nell'ambito della
Rete e per l'interconessione della stessa con altre reti. La Direzione, in
particolare, predispone il Piano di attività annuale della Rete da
sottoporre al Comitato strategico, corredato dal Documento di monitoraggio
delle attività realizzate e in corso.
Articolo 16 - Osservatorio degli utenti
La previsione dell'Osservatorio nasce dal convincimento che l'efficacia
dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni possa essere mal
conseguita senza l'attivazione di uno specifico strumento attraverso il
quale, in modo regolato e garantito, sia data voce diretta agli utenti e
valorizzato l'apporto, all'interno di tale strumento di rete, delle
rappresentanze intermedie.
Composizione e modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno
disciplinati dal Comitato strategico, anche al fine di impegnare gli
organismi della Rete con riferimento al portato dell'Osservatorio.
Articolo 17 - Piano di attività annuale della Rete
E' il documento annuale d'indirizzo delle attività della Rete. Esso è
predisposto dalla Direzione tecnico-operativa (in relazione al compito
istruttorio) e adottato in via definitiva dal Comitato
strategico. L'art.17 prevede i macrocontenuti del Piano di attività
annuale della Rete, per propria natura diversamente rilevanti nel seguito
dell'iter di cui si è detto in relazione all'art.7.
Articolo 18 - Adempimento di obblighi ed oneri informativi
Questo articolo introduce una disposizione semplice ma essenziale. Essa
vincola infatti i soggetti che fanno parte ex lege della Rete (la Regione,
gli enti e le agenzie regionali, nonché le aziende sanitarie e
ospedaliere) ad adempiere in forma elettronica gli obblighi ed oneri
informativi già previsti da norme statali o regionali, avvalendosi della
Rete e delle modalità operative adottate nell'ambito della stessa, ove non
diversamente disposto.
La Regione non impone nulla in via autonoma; si attiene a quella che è già
in una miriade di norme: leggi di settore e leggi generali di riforma
amministrativa, che dispongono anche con riguardo alla gestione e al
coordinamento delle informazioni pubbliche. La Regione non impone nulla in
questa sede; individua soltanto le modalità di adempimento di questi
obblighi, cioè in forma elettronica avvalendosi della Rete.
Per gli enti locali che aderiscano alla Rete mediante convenzione una
disposizione di identico tenore dovrà essere contenuta nella convenzione
di adesione, come previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a). Si
tratta anche in questo caso di obblighi ed oneri di carattere soprattutto
informativo, derivanti direttamente o indirettamente da leggi o
regolamenti dello Stato o della Regione, e di carattere tecnico, in
adempimento di programmi e decisioni adottati dagli organismi della
Rete. La proposta di legge ha scelto opportunamente di fondare gli
obblighi degli enti locali sulle autonome volontà di adesione degli enti
alla Rete (art. 10). Tali obblighi sono giustificati in ogni caso, sotto
il profilo della legittimità e della opportunità, dal particolare contesto
di governance delineato nella presente proposta di legge. Da una parte,
infatti, è vero che gli enti locali partecipano effettivamente alla
decisione dei piani e programmi della Rete suscettibili d'incidere sulla
loro autonomia; d'altra parte, è indubbio che anche (e forse
particolarmente) in questo settore vi è la necessità di assicurare
requisiti minimi di uniformità nell'esercizio delle funzioni, grazie ai
quali soltanto è possibile attuare in modo efficace ed efficiente la
politica di settore che la presente proposta di legge intende
promuovere. Giova, inoltre, considerare che trattasi di comportamenti resi
obbligatori al fine di allargare i diritti di cittadinanza e di
partecipazione e di rendere la società dell'informazione in fieri il più
inclusiva possibile, a fini quindi di vero progresso sociale.
Per tutti i soggetti aderenti la Rete costituisce lo strumento adeguato e
sperimentato attraverso cui adempiere questi impegni in modo coordinato e
naturalmente obbligatorio.
Capo III - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 19 - Norme transitorie
Tali disposizioni regolano il passaggio dall'attuale Rete telematica
regionale toscana (RTRT) derivata dal Piano di indirizzo del 1997 alla
nuova Rete disciplinata con legge assicurando continuità ai rapporti in
essere. Nello stesso tempo, il nuovo modello, centrato sulle convenzioni
di cui all'art.10 la cui sottoscrizione è necessaria per la convocazione
della prima Assemblea, richiede, per le ragioni e nei termini in
precedenza esposti, la attivazione della attuale Direzione strategica per
la definizione dei primi schemi convenzionali da sottoporre ai potenziali
soggetti di cui all'art.8 ed in particolare agli attuali soggetti
partecipanti.
La presente proposta di legge ha natura di testo normativo di principi e
procedure e non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio
regionale.
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