CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato Folena
Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della
diffusione del software libero
Presentata il 20 marzo 2002
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 2544
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge non si basa solo sulla
volontà di improntare sempre più la nostra pubblica amministrazione a
criteri di economicità e di funzionalità, come del resto prevede la
Costituzione italiana.
La proposta di legge si basa su una convinzione culturale e politica
assai più profonda: il free software o software libero che
si propone di incentivare nella sua diffusione e nel suo utilizzo nel
nostro Paese è una scelta strategica, tanto per garantire una indipendenza
culturale ed economica del "sistema Italia" rispetto a poche imprese
multinazionali monopoliste, quanto per garantire nella pratica una nuova
democrazia trasparente e una nuova cittadinanza elettronica uguale per
tutti gli italiani.
Non è possibile che oggi l'accesso digitale, le capacità creative
dei singoli siano sottoposti a vincoli economici.
Incentivare l'adozione di software liberi è prima di tutto quindi
una scelta di democrazia, di uguaglianza oltre le barriere culturali,
simboliche ed economiche imposte dalle sole leggi di un mercato spesso
selvaggio, che limita la partecipazione, l'accesso all'innovazione.
Free software e open source vogliono dire, prima di tutto,
pluralismo e libertà di accesso - senza vincoli economici o culturali -
alla società dell'informazione e alla rete INTERNET.
Free software e open source vogliono dire, prima di tutto,
solidarietà di culture, capacità cooperativa, possibilità di
collaborazione oltre la semplice voglia di immediato profitto.
Free software e open source vogliono dire, prima di tutto,
incentivare una pratica di scambio e di diffusione di esperienze e di
contenuti informatici tra singoli, tra pubbliche amministrazioni, tra
realtà associative e culturali.
E' a partire da questi stessi princìpi e valori e proprio a conferma
dell'affidabilità e dell'efficienza dei free software che le
principali pubbliche amministrazioni della Francia e della Germania hanno
adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi
operativi e dei software liberi.
E' proprio per l'economicità, l'efficienza e le enormi potenzialità
collaborative che diverse amministrazioni in Emilia Romagna e in Toscana
stanno ormai riconvertendo i loro principali sistemi informatici
utilizzando l'open source e il free software.
Pertanto, anche alla luce di esperienze straniere e italiane, credo sia
ormai irrinunciabile avviare una politica specifica per incentivare
l'utilizzo e la diffusione del free software, favorendo la cessione
gratuita del software libero (articolo 1), come definito ai sensi
dell'articolo 2 della presente proposta di legge.
La diffusione di sistemi operativi liberi andrà sostenuta attraverso
obblighi precisi per la pubblica amministrazione, specifici incentivi per
la ricerca, campagne ed iniziative delle istituzioni formative e
dell'associazionismo (articoli 6, 7, 8). A tale fine è istituito un
apposito fondo presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
(articolo 11).
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. l.
(Finalità).
1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni
cittadino l'accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma
informatica, attraverso la eliminazione di barriere create dalle
differenze di standard.
2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo del software libero,
tenuto conto delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla
concorrenza e la trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della
ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, in
applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del
principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, garantisce ed incentiva
l'uso del software libero.
3. Alla cessione gratuita del software libero non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18
agosto 2000, n. 248.
Art. 2.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si definiscono:
- licenza di software libero: una licenza di diritto di
utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda
possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la
possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di
studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del
programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al
codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma
ed il codice sorgente modificato;
- software libero: ogni programma per elaboratore elettronico
distribuito con una licenza di software libero;
- programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma
per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia
disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di
utilizzo;
- software proprietario: un programma per elaboratore,
rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla
lettera a);
- formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio
di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione
siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili
per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentate in modo
completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un
programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati in tali
formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella
documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso
di tali formati di dati.
Capo II
PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA
Art. 3.
(Diritto allo sviluppo portabile).
1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un
software originale compatibile con gli standard di
comunicazione e con i formati di salvataggio di un altro software,
anche proprietario.
Art. 4.
(Documenti).
1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente riconosciuta, effettua
la pubblicità di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne
l'accessibilità, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a
formati liberi.
2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba
essere garantita la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di
dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui al capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli uffici della
pubblica amministrazione sono tenuti a rispettare l'obbligo di cui al
comma 1 del presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del
procedimento di cui all'articolo 4 della citata legge n. 241 del 1990.
3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso di
formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare
analiticamente tale esigenza, sotto la diretta responsabilità del
responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli
stessi dati in formati liberi. La pubblica amministrazione è altresì
tenuta a rendere disponibile una versione il più similare possibile agli
stessi dati in formato libero.
Art. 5.
(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica
sicurezza).
1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l'ausilio
di mezzi elettronici, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, o di dati la cui diffusione o comunicazione a
terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica
sicurezza, è tenuto ad utilizzare software a sorgente aperto.
2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico
utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di dati
personali e sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e
successive modificazioni, devono essere conservati dalla stessa pubblica
amministrazione al fine di consentire verifiche sul controllo degli
standard di sicurezza.
3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei
software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali
mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da
rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
Capo III
SOFTWARELIBERO
Art. 6.
(Obblighi della pubblica amministrazione).
1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria
attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possieda il
codice sorgente.
2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore
elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi
appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa,
programmi a codice sorgente aperto. In tale ultimo caso, il fornitore deve
consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi
per l'amministrazione.
3. La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un software
non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.
4. Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non appropriata
di programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo,
risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui
all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 7.
(Incentivazione alla ricerca e allo
sviluppo).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elabora
annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero
per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati finalizzati
allo sviluppo di programmi per elaboratore, previo rilascio della licenza
di software libero.
Art. 8.
(Istruzione scolastica).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche,
provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado nonché a modificare
i programmi didattici ai fini della progressiva informatizzazione.
2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono il
particolare valore formativo del software libero e privilegiano il
suo uso nell'insegnamento.
Capo IV
FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 9.
(Regolamenti di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri
competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.
2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per
l'impiego ottimale del software libero nella pubblica
amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica
dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva
adozione di soluzioni di software libero, da parte delle
amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
pubblici non economici nazionali.
3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 10.
(Norma transitoria).
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
pubblica amministrazione è tenuta ad adeguare le proprie strutture e i
propri programmi di formazione del personale alle finalità di cui
all'articolo 1. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare
attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente,
entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. E' istituito un apposito gruppo di lavoro, formato dai rappresentanti
dei Ministeri interessati con il compito di monitorare l'attuazione della
presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata
in vigore.
Art. 11.
(Fondo per la diffusione del software libero e
disposizioni finanziarie).
1. Al fine di sviluppare programmi pubblici per la diffusione ed il
sostegno del software libero e delle relative modalità
organizzative è istituito un apposito fondo presso il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie, denominato "Fondo per la diffusione del
software libero".
2. Al Fondo possono accedere associazioni riconosciute, istituiti di
formazione pubblici ed enti pubblici, anche non economici, previa
presentazione di apposita domanda corredata da un progetto avente le
finalità di cui alla presente legge.
3. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, fino a
esaurimento delle risorse del Fondo e comunque per importi complessivi non
superiori a 100 mila euro per singolo progetto, i progetti di cui al comma
2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento dell'importo complessivo
del progetto stesso. Ai fini del finanziamento, i progetti presentati sono
inseriti in una apposita graduatoria, redatta sulla base dei seguenti
criteri: ordine temporale delle domande, efficacia e trasparenza degli
interventi proposti, numero dei soggetti coinvolti.
4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è autorizzato a dotarsi
degli strumenti tecnici e operativi necessari per la istituzione e la
gestione del Fondo nonché per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal
presente articolo. A tale scopo è destinato il 3 per cento delle risorse
annue del Fondo.
5. Il Fondo è costituito tramite prelievo del 5 per cento delle risorse di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002,
destinate all'assegnazione, alla ripartizione e alla gestione delle quote
necessarie per i progetti relativi al piano per l'e-government.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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