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CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato Folena

Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della diffusione del software libero

Presentata il 20 marzo 2002

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 2544

Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge non si basa solo sulla volontà di improntare sempre più la nostra pubblica amministrazione a criteri di economicità e di funzionalità, come del resto prevede la Costituzione italiana.

   La proposta di legge si basa su una convinzione culturale e politica assai più profonda: il free software o software libero che si propone di incentivare nella sua diffusione e nel suo utilizzo nel nostro Paese è una scelta strategica, tanto per garantire una indipendenza culturale ed economica del "sistema Italia" rispetto a poche imprese multinazionali monopoliste, quanto per garantire nella pratica una nuova democrazia trasparente e una nuova cittadinanza elettronica uguale per tutti gli italiani.

     Non è possibile che oggi l'accesso digitale, le capacità creative dei singoli siano sottoposti a vincoli economici.

Incentivare l'adozione di software liberi è prima di tutto quindi una scelta di democrazia, di uguaglianza oltre le barriere culturali, simboliche ed economiche imposte dalle sole leggi di un mercato spesso selvaggio, che limita la partecipazione, l'accesso all'innovazione.

Free software e open source vogliono dire, prima di tutto, pluralismo e libertà di accesso - senza vincoli economici o culturali - alla società dell'informazione e alla rete INTERNET.

Free software e open source vogliono dire, prima di tutto, solidarietà di culture, capacità cooperativa, possibilità di collaborazione oltre la semplice voglia di immediato profitto.

Free software e open source vogliono dire, prima di tutto, incentivare una pratica di scambio e di diffusione di esperienze e di contenuti informatici tra singoli, tra pubbliche amministrazioni, tra realtà associative e culturali.

E' a partire da questi stessi princìpi e valori e proprio a conferma dell'affidabilità e dell'efficienza dei free software che le principali pubbliche amministrazioni della Francia e della Germania hanno adottato questa nuova politica di gestione e di utilizzo dei sistemi operativi e dei software liberi.

E' proprio per l'economicità, l'efficienza e le enormi potenzialità collaborative che diverse amministrazioni in Emilia Romagna e in Toscana stanno ormai riconvertendo i loro principali sistemi informatici utilizzando l'open source e il free software.

Pertanto, anche alla luce di esperienze straniere e italiane, credo sia ormai irrinunciabile avviare una politica specifica per incentivare l'utilizzo e la diffusione del free software, favorendo la cessione gratuita del software libero (articolo 1), come definito ai sensi dell'articolo 2 della presente proposta di legge.

La diffusione di sistemi operativi liberi andrà sostenuta attraverso obblighi precisi per la pubblica amministrazione, specifici incentivi per la ricerca, campagne ed iniziative delle istituzioni formative e dell'associazionismo (articoli 6, 7, 8). A tale fine è istituito un apposito fondo presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie (articolo 11).

PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. l.

(Finalità).

1. Lo Stato favorisce il pluralismo informatico, garantendo ad ogni cittadino l'accessibilità e la libera scelta di ogni piattaforma informatica, attraverso la eliminazione di barriere create dalle differenze di standard.

2. Sono favoriti la diffusione e lo sviluppo del software libero, tenuto conto delle sue positive ricadute sull'economia pubblica, sulla concorrenza e la trasparenza del mercato, nonché sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica. La pubblica amministrazione, in applicazione del principio costituzionale di buon andamento e del principio di economicità dell'attività amministrativa, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, garantisce ed incentiva l'uso del software libero.

3. Alla cessione gratuita del software libero non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come da ultimo sostituito dall'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 2.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si definiscono:

  1. licenza di software libero: una licenza di diritto di utilizzo di un programma per elaboratore elettronico, che renda possibile all'utente, oltre all'uso del programma medesimo, la possibilità di accedere al codice sorgente completo e il diritto di studiare le sue funzionalità; il diritto di diffondere copie del programma e del codice sorgente; il diritto di apportare modifiche al codice sorgente; il diritto di distribuire pubblicamente il programma ed il codice sorgente modificato;
  2. software libero: ogni programma per elaboratore elettronico distribuito con una licenza di software libero;
  3. programma per elaboratore a codice sorgente aperto: ogni programma per elaboratore elettronico il cui codice sorgente completo sia disponibile all'utente, indipendentemente dalla sua licenza di utilizzo;
  4. software proprietario: un programma per elaboratore, rilasciato con licenza d'uso che non soddisfi i requisiti di cui alla lettera a);
  5. formati di dati liberi: i formati di salvataggio e di interscambio di dati informatici le cui specifiche complete di implementazione siano note, a disposizione di ogni utente e liberamente utilizzabili per tutti gli usi consentiti dalla legge; siano documentate in modo completo e approfondito in modo che sia possibile scrivere un programma per elaboratore in grado di leggere o scrivere dati in tali formati sfruttando le strutture e le specifiche descritte nella documentazione; non siano presenti restrizioni di alcun tipo all'uso di tali formati di dati.

Capo II

PORTABILITA', ACCESSIBILITA' E SICUREZZA

Art. 3.

(Diritto allo sviluppo portabile).

1. Chiunque ha il diritto di sviluppare, pubblicare e utilizzare un software originale compatibile con gli standard di comunicazione e con i formati di salvataggio di un altro software, anche proprietario.

Art. 4.

(Documenti).

1. Chiunque, nell'ambito di una attività legalmente riconosciuta, effettua la pubblicità di dati in formato elettronico è tenuto a garantirne l'accessibilità, ricorrendo a standard di comunicazione aperti e a formati liberi.

2. Per la diffusione in formato elettronico di documenti di cui debba essere garantita la pubblicità e per l'adempimento mediante scambio di dati in forma elettronica del diritto di accesso di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli uffici della pubblica amministrazione sono tenuti a rispettare l'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo sotto la responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della citata legge n. 241 del 1990.

3. Qualora si renda necessario, e solo in casi eccezionali, l'uso di formati non liberi, la pubblica amministrazione è tenuta a motivare analiticamente tale esigenza, sotto la diretta responsabilità del responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, specificando i motivi per cui è impossibile convertire gli stessi dati in formati liberi. La pubblica amministrazione è altresì tenuta a rendere disponibile una versione il più similare possibile agli stessi dati in formato libero.

Art. 5.

(Trattamento di dati personali o relativi alla pubblica sicurezza).

1. Chiunque effettua il trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, o di dati la cui diffusione o comunicazione a terzi non autorizzati può comportare pregiudizio per la pubblica sicurezza, è tenuto ad utilizzare software a sorgente aperto.

2. I codici sorgenti dei programmi per elaboratore elettronico utilizzati dalla pubblica amministrazione per il trattamento di dati personali e sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni, devono essere conservati dalla stessa pubblica amministrazione al fine di consentire verifiche sul controllo degli standard di sicurezza.

 

3. Le denominazioni e le modalità di reperimento del codice sorgente dei software utilizzati nell'ambito del trattamento di dati personali mediante l'ausilio di mezzi elettronici rientrano nelle informazioni da rendere all'interessato ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.

Capo III

SOFTWARELIBERO

Art. 6.

(Obblighi della pubblica amministrazione).

1. La pubblica amministrazione è tenuta ad utilizzare, nella propria attività, programmi per elaboratore elettronico dei quali possieda il codice sorgente.

2. La pubblica amministrazione, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico necessari alla propria attività, privilegia programmi appartenenti alla categoria del software libero o, in alternativa, programmi a codice sorgente aperto. In tale ultimo caso, il fornitore deve consentire la modificabilità del codice sorgente senza costi aggiuntivi per l'amministrazione.

3. La pubblica amministrazione che intenda avvalersi di un software non libero, deve motivare analiticamente la ragione della scelta.

4. Della eventuale maggiore spesa derivante dalla scelta non appropriata di programmi diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, risponde patrimonialmente il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 7.

(Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo).

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca elabora annualmente un programma di ricerca specifico sul software libero per progetti di ricerca da parte di enti pubblici o privati finalizzati allo sviluppo di programmi per elaboratore, previo rilascio della licenza di software libero.

Art. 8.

(Istruzione scolastica).

        

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, provvede a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle scuole di ogni ordine e grado nonché a modificare i programmi didattici ai fini della progressiva informatizzazione.

2. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado riconoscono il particolare valore formativo del software libero e privilegiano il suo uso nell'insegnamento.

Capo IV

FINANZIAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9.

(Regolamenti di attuazione).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri competenti, adotta i relativi regolamenti di attuazione.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1, il Ministro per l'innovazione e le tecnologie adotta un regolamento recante la definizione dei criteri per l'impiego ottimale del software libero nella pubblica amministrazione nonché dei programmi di valutazione tecnica ed economica dei progetti in corso e di quelli da adottare relativi alla progressiva adozione di soluzioni di software libero, da parte delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici non economici nazionali. 3. I regolamenti di cui al presente articolo non devono comportare oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10.

(Norma transitoria).

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la pubblica amministrazione è tenuta ad adeguare le proprie strutture e i propri programmi di formazione del personale alle finalità di cui all'articolo 1. La pubblica amministrazione è tenuta, altresì, a dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, rispettivamente, entro sei mesi ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. E' istituito un apposito gruppo di lavoro, formato dai rappresentanti dei Ministeri interessati con il compito di monitorare l'attuazione della presente legge nel corso dei primi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 11.

(Fondo per la diffusione del software libero e disposizioni finanziarie).

1. Al fine di sviluppare programmi pubblici per la diffusione ed il sostegno del software libero e delle relative modalità organizzative è istituito un apposito fondo presso il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, denominato "Fondo per la diffusione del software libero".

2. Al Fondo possono accedere associazioni riconosciute, istituiti di formazione pubblici ed enti pubblici, anche non economici, previa presentazione di apposita domanda corredata da un progetto avente le finalità di cui alla presente legge.

3. Con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, fino a esaurimento delle risorse del Fondo e comunque per importi complessivi non superiori a 100 mila euro per singolo progetto, i progetti di cui al comma 2 sono finanziati per un massimo del 70 per cento dell'importo complessivo del progetto stesso. Ai fini del finanziamento, i progetti presentati sono inseriti in una apposita graduatoria, redatta sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale delle domande, efficacia e trasparenza degli interventi proposti, numero dei soggetti coinvolti.

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie è autorizzato a dotarsi degli strumenti tecnici e operativi necessari per la istituzione e la gestione del Fondo nonché per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal presente articolo. A tale scopo è destinato il 3 per cento delle risorse annue del Fondo.

5. Il Fondo è costituito tramite prelievo del 5 per cento delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, destinate all'assegnazione, alla ripartizione e alla gestione delle quote necessarie per i progetti relativi al piano per l'e-government.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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