Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'Innovazione e le
Tecnologie
Direttiva 19 dicembre 2003 (pubblicata il 7 Febbraio 2004)
Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle
pubbliche amministrazioni.
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità
generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
Visto il decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante «Testo unico
delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in
attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE», e successive
modificazioni (con particolare riguardo al decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 402, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante
«Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997,
n. 452, recante «Regolamento recante approvazione del capitolato di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche,
nonché alla licenza d'uso dei programmi»;
Visto l'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi
correttivi di finanza pubblica», come modificato dall'art. 44 della legge 23
dicembre 1994, n. 724;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573,
recante «Norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di
pubbliche forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo
comunitario»;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante «Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi», e
successive modificazioni (con particolare riguardo al decreto legislativo 25
febbraio 2000, n. 65, in attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE);
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, recante «Attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di appalti
nei settori esclusi», e successive modificazioni (con particolare riguardo
al decreto legislativo 25 novembre 1999, n. 525, in attuazione delle
direttive 94/22/CE e 98/4/CE);
Visto l'art. 20, comma 8, allegato 1, punto 12 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e
per la semplificazione amministrativa»;
Visto l'art. 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante «Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi - legge di semplificazione 1999»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
di approvazione del «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria 2003), ed in
particolare l'art. 26, comma 2, lettera a);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, di
nomina del Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto
2001, concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro senza portafoglio per l'innovazione e le tecnologie;
Visti i significativi sviluppi delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione ed in particolare il processo di produzione, distribuzione ed
evoluzione di programmi informatici che si basa sulla disponibilità del
codice sorgente aperto;
Considerati gli esiti dell'indagine conoscitiva sui programmi informatici a
codice sorgente aperto svolta dalla Commissione appositamente istituita e
composta da numerosi e qualificati esperti delle pubbliche amministrazioni,
del mondo accademico e del settore delle imprese;
Ritenuto di dover fornire un indirizzo univoco relativo alle scelte delle
soluzioni per la predisposizione e per l'acquisizione dei programmi
informatici da parte delle pubbliche amministrazioni;
Emana
la seguente direttiva in materia di sviluppo e utilizzazione dei
programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.
1. Finalità.
Con la presente direttiva si forniscono alle pubbliche
amministrazioni indicazioni e criteri tecnici e operativi per gestire
più efficacemente il processo di predisposizione o di acquisizione
di programmi informatici. In particolare, nella presente direttiva si
indica come le pubbliche amministrazioni debbano tener conto della
offerta sul mercato di una nuova modalità di sviluppo e diffusione
di programmi informatici, definita «open source» o «a codice
sorgente
aperto». L'inclusione di tale nuova tipologia d'offerta all'interno
delle soluzioni tecniche tra cui scegliere, contribuisce ad ampliare
la gamma delle opportunita' e delle possibili soluzioni, in un quadro
di equilibrio, di pluralismo e di aperta competizione.
2. Definizioni.
Ai fini della presente direttiva si intende:
- per «formato dei dati» la modalità con cui i dati vengono rappresentati
elettronicamente in modo che i programmi informatici possano elaborarli. Il
formato specifica la corrispondenza fra la rappresentazione binaria e i dati
rappresentati (testo, immagini statiche o dinamiche, suono, ecc.). Esempi
di formati sono Bitmap, GIF, JPEG, ecc.;
- per «formato aperto», un formato dei dati reso pubblico e documentato
esaustivamente;
- per «tecnologia proprietaria», una tecnologia posseduta in esclusiva da
un soggetto che in genere ne mantiene segreto il funzionamento;
- per «formato proprietario» un formato di dati utilizzato in esclusiva
da un soggetto che potrebbe modificarlo a proprio piacimento;
- per «standard» una specifica o norma condivisa da una comunità. Lo
standard può essere emanato da un ente di standardizzazione oppure essersi
imposto di fatto (industry standard). Nel caso dei formati dei dati o dei
documenti, un formato è standard quando è definito da un ente di
standardizzazione (per esempio, il formato XML), o è di fatto condiviso da
una comunità (per esempio, il formato PDF);
- per «interoperabilità» la capacità di sistemi informativi anche
eterogenei di condividere, scambiare e utilizzare gli stessi dati e funzioni
d'interfaccia;
- per «programmi informatici ad hoc o custom» applicazioni informatiche
sviluppate o mantenute da un fornitore per soddisfare specifiche esigenze di
uno o più clienti. Normalmente questo tipo di sviluppo viene eseguito
all'interno di un contratto di servizio per il quale il cliente corrisponde
al fornitore un compenso;
- per «programmi a licenza d'uso», o «pacchetti», applicazioni
informatiche che vengono cedute in uso (e non in proprietà) dal fornitore al
cliente. Tale cessione d'uso è regolata da opportune licenze che indicano i
vincoli e i diritti che sono garantiti al titolare della licenza stessa;
- per «programmi di tipo proprietario», applicazioni informatiche basate
su tecnologia di tipo proprietario, cedute in uso dietro pagamento di una
licenza, che garantisce solo la fornitura del codice eseguibile e non del
codice sorgente. Esempi di tali prodotti sono MS Windows, IBM DB2, Oracle
DB;
- per «programmi a codice sorgente aperto» o «open source», applicazioni
informatiche il cui codice sorgente può essere liberamente studiato,
copiato, modificato e ridistribuito;
- per «costo totale di possesso», l'insieme dei costi che nel corso
dell'intera vita operativa di un sistema informativo è necessario sostenere
affinché esso sia utilizzabile proficuamente dall'utenza;
- per «costo di uscita», l'insieme dei costi da sostenere per abbandonare
una tecnologia o migrare verso una tecnologia o soluzione informatica
differente. Comprende i costi di conversione dati, di aggiornamento
dell'hardware, di realizzazione interfaccia e di formazione;
- per «piattaforma», infrastruttura informatica, comprendente sia
hardware che software, su cui vengono elaborati i programmi applicativi;
- per «portabilità», possibilità di trasferire un programma informatico
da una piattaforma a un'altra.
3. Analisi comparativa delle soluzioni.
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono
programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa tra le
diverse soluzioni disponibili sul mercato.
2. In particolare, valutano la rispondenza alle proprie esigenze di
ciascuna delle seguenti soluzioni tecniche:
- sviluppo di programmi informatici ad hoc, sulla scorta dei requisiti
indicati dalla stessa amministrazione committente;
- riuso di programmi informatici sviluppati ad hoc per altre
amministrazioni;
- acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante
ricorso a licenza d'uso;
- acquisizione di programmi informatici a codice sorgente aperto;
- acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere
precedenti.
3. Le pubbliche amministrazioni valutano quale soluzione, tra le
disponibili, risulta più adeguata alle proprie esigenze mediante
comparazioni di tipo tecnico ed economico, tenendo conto anche del costo
totale di possesso delle singole soluzioni e del costo di uscita. In sede di
scelta della migliore soluzione si tiene altresì conto del potenziale
interesse di altre amministrazioni al riuso dei programmi informatici, dalla
valorizzazione delle competenze tecniche acquisite, della più agevole
interoperabilità. La prospettazione degli elementi di cui sopra è peraltro
oggetto di valutazione da parte del Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione in sede di rilascio del parere di cui all'art. 8
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. La suindicata valutazione
va inclusa nell'ambito dello studio di fattibilità prescritto dall'art. 13
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, allorché si tratti di
contratti di grande rilievo.
4. Criteri tecnici di comparazione.
Le pubbliche amministrazioni, nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, privilegiano le
soluzioni che presentino le seguenti caratteristiche:
- soluzioni informatiche che, basandosi su formati dei dati e interfacce
aperte e standard, assicurino l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica
amministrazione, salvo che ricorrano peculiari ed eccezionali esigenze di
sicurezza e segreto;
- soluzioni informatiche che, in assenza di specifiche ragioni contrarie,
rendano i sistemi informatici non dipendenti da un unico fornitore o da
un'unica tecnologia proprietaria; la dipendenza è valutata tenendo conto
dell'intera soluzione;
- soluzioni informatiche che, con il preventivo assenso del C.N.I.P.A. ed
in assenza di specifiche ragioni contrarie, garantiscano la disponibilità
del codice sorgente per ispezione e tracciabilità da parte delle pubbliche
amministrazioni, ferma la non modificabilità del codice, fatti salvi i
diritti di proprietà intellettuale del fornitore e fermo l'obbligo
dell'amministrazione di garantire segretezza o riservatezza;
- programmi informatici che esportino dati e documenti in più
formati, di cui almeno uno di tipo aperto.
5. Proprietà dei programmi software.
Nel caso di programmi informatici sviluppati ad hoc, l'amministrazione
committente acquisisce la proprietà del prodotto finito, avendo contribuito
con proprie risorse all'identificazione dei requisiti, all'analisi
funzionale, al controllo e al collaudo del software realizzato dall'impresa
contraente. Sarà cura dei committenti inserire, nei relativi contratti,
clausole idonee ad attestare la proprietà dei programmi.
6. Trasferimento della titolarità delle licenze d'uso.
Le pubbliche amministrazioni si assicurano contrattualmente la possibilità
di trasferire la titolarità delle licenze d'uso dei programmi informatici
acquisiti, nelle ipotesi in cui all'amministrazione che ha acquistato la
licenza medesima ne subentri un'altra nell'esercizio delle stesse attività;
parimenti va contrattualmente previsto l'obbligo del fornitore di
trasferire, su richiesta dell'amministrazione, senza oneri ulteriori per
l'amministrazione stessa, e salve eccezionali cause ostative, la licenza
d'uso al gestore subentrante, nel caso in cui l'amministrazione trasferisca
a terzi la gestione di proprie attività, ovvero l'obbligo di emettere,
laddove possibile, nuova licenza d'uso con i medesimi effetti nei confronti
del nuovo gestore.
7. Riuso.
1. Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle
amministrazioni, nei capitolati o nelle specifiche di progetto dovrà essere
previsto, ove possibile, che i programmi sviluppati ad hoc siano facilmente
portabili su altre piattaforme.
2. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici sviluppati per
conto e a spese delle amministrazioni, le stesse includono clausole,
concordate con il fornitore e che tengano conto delle caratteristiche
economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a vincolarlo, per un
determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di altre
amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le
clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione
dei servizi indicati.
8. Supporto alle amministrazioni.
Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica
amministrazione promuove l'attuazione della presente direttiva e
fornisce alle amministrazioni adeguato supporto.
Roma, 19 dicembre 2003
Il Ministro: Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro
n. 1, foglio n. 129
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