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Il decreto Urbani e il software libero

Il 23 settembre 2004 l'Associazione Software Libero è stata ascoltata dalla Commissione Interministeriale sui contenuti digitali. Lo scopo della Commissione è predisporre delle modifiche normative in materia di tutela delle opere dell'ingegno.

Questa la memoria depositata presso la commissione:


Alla Onorevole Commissione Interministeriale
sui contenuti digitali nell'era di Internet

Oggetto: Audizione dell'Associazione Software Libero del 23 settembre 2004

Il presente documento ha lo scopo di far comprendere il punto di vista dell'Associazione Software Libero in merito alla produzione di contenuti digitali e degli ostacoli che secondo noi si frappongono al suo sviluppo.

Le opere dell'ingegno in generale, e nello specifico quelle definibili come "contenuto digitale" sono sempre tutelate dal diritto d'autore. Non tutte seguono però lo stesso modello di sviluppo, infatti in molti casi, il creatore originario, nel rispetto della legge, esercita la facoltà di distribuire la sua opera per mezzo di licenze d'uso libere ovvero consentendone sempre l'uso ed il diritto di modifica.

L'esercizio di tali facoltà da parte dei legittimi titolari ha permesso e permette il buon funzionamento della rete mondiale di telecomunicazioni denominata Internet, a titolo di esempio non esaustivo si cita il web server Apache, i programmi per la posta elettronica (Sendmail e Postifix), il server DNS (Bind) per la risoluzione dei nomi a dominio Internet.

Sotto un profilo prettamente economico usare software libero significa anche poter adattare alle proprie esigenze, non sempre immediate, il bene immateriale legittimamente acquisito, potere esercitabile in modo autonomo; è indubbio quindi che il sistema economico ne tragga giovamento poiché l'idea originaria viene costantemente sviluppata e migliorata.

Al tempo stesso vengono creati nuovi posti di lavoro, viene creato dell'indotto salutare per la politica economica del nostro paese. Gli elaboratori elettronici presuppongono sempre delle istruzioni date dall'uomo, nel caso del software chiuso o proprietario tali istruzioni possono esser date soltanto da chi ne possiede i relativi diritti, nel caso del software libero le può dare chiunque abbia le conoscenze per farlo.

In questo contesto l'uso di software e standard aperti permette appunto a chiunque di poter versare nella situazione di avere le dovute conoscenze proprio perché chiunque ha la possibilità di imparare dalla conoscenza altrui a dei costi che si riducono alle energie intellettuali e all'uso di un normale computer.

Questo per noi significa innovazione, sviluppo economico, e crescita dell'occupazione.

Anche per questo riteniamo di vitale importanza che questi modelli di sviluppo siano introdotti nei percorsi di formazione scolastici, cosi come altri paesi europei stanno facendo da tempo.

Sotto il profilo normativo non possiamo esimerci dal considerare che gli interventi legislativi di questi ultimi anni in materia di opere dell'ingegno costituiscano un serio ostacolo alla crescita di questi modelli di sviluppo.

In particolare facciamo riferimento alla contrassegnatura SIAE di tutti i supporti contenenti software, alle recenti tendenze di spostare il software dalla materia del diritto d'autore a quella dei brevetti, e da ultimo il decreto legge 22 marzo 2004 n. 72, che riteniamo costituisca una concreta minaccia per lo sviluppo e la diffusione della conoscenza, in special modo di quella tecnologica.

Nel testo del decreto legge, convertito dal Senato della repubblica italiana, registriamo con forte rammarico, un ambito di applicazione normativo non adeguatamente determinato.

Tale situazione ci vedrebbe soggetti d'imperio a degli obblighi giuridici, che per definizione non hanno possibilità alcuna di sorgere in capo al destinatario della norma stessa, in particolare facciamo riferimento all'obbligo di indicare le sanzioni per le specifiche violazioni di cui al punto 1 dell'art. 1 del decreto legge in esame.

Consideriamo un assurdo giuridico una simile espressione del volere legislativo qualora dovesse essere applicata a fattispecie ove, per volontà espressa dal creatore dell'opera dell'ingegno, la distribuzione e la utilizzazione dell'opera stessa sia sempre ammessa, di conseguenza l'unico comportamento antigiuridico ravvisabile è proprio la violazione dei diritti d'autore che nelle intenzioni del legislatore si vuole reprimere attraverso la codifica di una presunzione assoluta circa le attività di riproduzione delle opere dell'ingegno, che per definizione vengono sempre ritenute fattispecie qualificanti una condotta abusiva e sanzionabile.

Riteniamo quindi di sostanziale importanza che in sede di produzione normativa primaria si fissino con certezza le linee generali circa l'ambito di applicabilità della legge in esame, in particolare nel caso de quo dove l' atto normativo è stato il risultato di un iter legislativo connotato dalla necessità ed urgenza, in una materia dove, negli ultimi 4 anni la potestà legislativa è stata esercitata piu volte.

Alla stregua di quanto finora esposto riteniamo che, per le opere dell'ingegno, la cui distribuzione è sempre consentita da chi ne detiene i relativi diritti, sia da ravvisarsi una specifica ed espressa esclusione dal campo di applicazione della normativa.

Agli onorevoli componenti della commissione interministeriale sui contenuti digitali nell'era di Internet, l'associazione software libero, chiede di modificare il decreto legge 22 marzo 2004 n. 72, mediante l'introduzione di un nuovo comma all'art. 1 dal seguente tenore letterale:

"Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, le opere dell'ingegno i cui diritti di uso e di copia siano sempre consentiti dal legittimo titolare dei diritti d'autore."

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