Il decreto Urbani e il software libero
Il 23 settembre 2004 l'Associazione Software Libero è stata ascoltata
dalla Commissione Interministeriale sui contenuti digitali. Lo scopo
della Commissione è predisporre delle modifiche normative in materia di
tutela delle opere dell'ingegno.
Questa la memoria depositata presso la commissione:
Alla Onorevole Commissione Interministeriale
sui contenuti digitali nell'era di Internet
Oggetto: Audizione dell'Associazione Software Libero del 23 settembre
2004
Il presente documento ha lo scopo di far comprendere il punto di
vista dell'Associazione Software Libero in merito alla produzione di
contenuti digitali e degli ostacoli che secondo noi si frappongono al
suo sviluppo.
Le opere dell'ingegno in generale, e nello specifico quelle
definibili come "contenuto digitale" sono sempre tutelate dal diritto
d'autore.
Non tutte seguono però lo stesso modello di sviluppo, infatti in
molti casi, il creatore originario, nel rispetto della legge,
esercita la facoltà di distribuire la sua opera per mezzo di licenze
d'uso libere ovvero consentendone sempre l'uso ed il diritto di
modifica.
L'esercizio di tali facoltà da parte dei legittimi titolari ha
permesso e permette il buon funzionamento della rete mondiale di
telecomunicazioni denominata Internet, a titolo di esempio non
esaustivo si cita il web server Apache, i programmi per la posta
elettronica (Sendmail e Postifix), il server DNS (Bind) per la
risoluzione dei nomi a dominio Internet.
Sotto un profilo prettamente economico usare software libero
significa anche poter adattare alle proprie esigenze, non sempre
immediate, il bene immateriale legittimamente acquisito, potere
esercitabile in modo autonomo; è indubbio quindi che il sistema
economico ne tragga giovamento poiché l'idea originaria viene
costantemente sviluppata e migliorata.
Al tempo stesso vengono creati nuovi posti di lavoro, viene creato
dell'indotto salutare per la politica economica del nostro paese.
Gli elaboratori elettronici presuppongono sempre delle istruzioni
date dall'uomo, nel caso del software chiuso o proprietario tali
istruzioni possono esser date soltanto da chi ne possiede i relativi
diritti, nel caso del software libero le può dare chiunque abbia le
conoscenze per farlo.
In questo contesto l'uso di software e standard aperti permette
appunto a chiunque di poter versare nella situazione di avere le
dovute conoscenze proprio perché chiunque ha la possibilità di
imparare dalla conoscenza altrui a dei costi che si riducono alle
energie intellettuali e all'uso di un normale computer.
Questo per noi significa innovazione, sviluppo economico, e crescita
dell'occupazione.
Anche per questo riteniamo di vitale importanza che questi modelli di
sviluppo siano introdotti nei percorsi di formazione scolastici, cosi
come altri paesi europei stanno facendo da tempo.
Sotto il profilo normativo non possiamo esimerci dal considerare che
gli interventi legislativi di questi ultimi anni in materia di opere
dell'ingegno costituiscano un serio ostacolo alla crescita di questi
modelli di sviluppo.
In particolare facciamo riferimento alla contrassegnatura SIAE di
tutti i supporti contenenti software, alle recenti tendenze di
spostare il software dalla materia del diritto d'autore a quella dei
brevetti, e da ultimo il decreto legge 22 marzo 2004 n. 72, che
riteniamo costituisca una concreta minaccia per lo sviluppo e la
diffusione della conoscenza, in special modo di quella tecnologica.
Nel testo del decreto legge, convertito dal Senato della repubblica
italiana, registriamo con forte rammarico, un ambito di applicazione
normativo non adeguatamente determinato.
Tale situazione ci vedrebbe soggetti d'imperio a degli obblighi
giuridici, che per definizione non hanno possibilità alcuna di
sorgere in capo al destinatario della norma stessa, in particolare
facciamo riferimento all'obbligo di indicare le sanzioni per le
specifiche violazioni di cui al punto 1 dell'art. 1 del decreto legge
in esame.
Consideriamo un assurdo giuridico una simile espressione del volere
legislativo qualora dovesse essere applicata a fattispecie ove, per
volontà espressa dal creatore dell'opera dell'ingegno, la
distribuzione e la utilizzazione dell'opera stessa sia sempre
ammessa, di conseguenza l'unico comportamento antigiuridico
ravvisabile è proprio la violazione dei diritti d'autore che nelle
intenzioni del legislatore si vuole reprimere attraverso la codifica
di una presunzione assoluta circa le attività di riproduzione delle
opere dell'ingegno, che per definizione vengono sempre ritenute
fattispecie qualificanti una condotta abusiva e sanzionabile.
Riteniamo quindi di sostanziale importanza che in sede di produzione
normativa primaria si fissino con certezza le linee generali circa
l'ambito di applicabilità della legge in esame, in particolare nel
caso de quo dove l' atto normativo è stato il risultato di un iter
legislativo connotato dalla necessità ed urgenza, in una materia
dove, negli ultimi 4 anni la potestà legislativa è stata esercitata
piu volte.
Alla stregua di quanto finora esposto riteniamo che, per le opere
dell'ingegno, la cui distribuzione è sempre consentita da chi ne
detiene i relativi diritti, sia da ravvisarsi una specifica ed
espressa esclusione dal campo di applicazione della normativa.
Agli onorevoli componenti della commissione interministeriale sui
contenuti digitali nell'era di Internet, l'associazione software
libero, chiede di modificare il decreto legge 22 marzo 2004 n. 72,
mediante l'introduzione di un nuovo comma all'art. 1 dal seguente
tenore letterale:
"Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge, le
opere dell'ingegno i cui diritti di uso e di copia siano sempre
consentiti dal legittimo titolare dei diritti d'autore."
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