Risposta alla Società Italiana Autori ed Editori
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Associazione Software Libero
In data 20 Marzo 2001 abbiamo ricevuto all'indirizzo info@softwarelibero.org
la seguente risposta dall'ufficio stampa della SIAE, a riscontro della nostra
lettera aperta del 5 Marzo.
Il documento ci è arrivato per posta elettronica nel formato di un
famoso elaboratore di testi; di seguito lo riportiamo in un formato
più consono alla leggibilità, all'accessbilità e in fondo al buon senso.
Spett. le Associazione Software Libero
In risposta alla Vostra lettera aperta del 14 marzo scorso,
precisiamo alcuni punti.
1. La SIAE non è un'Associazione privata, ma un Ente Pubblico, come
espressamente previsto dall'art.180 della legge sul diritto d'autore
n. 633/1941. La sua natura pubblica, in precedenza ribadita anche
dalla Corte di Cassazione e dalla Corte Costituzionale, recentemente
è stata confermata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419
sul riordinamento degli pubblici nazionali, che testualmente la
definisce "Ente pubblico a base associativa".
2. La legge n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore" ha
attribuito alla SIAE alcuni compiti di carattere generale, in
considerazione delle funzioni istituzionali che l'Ente svolge da anni
per la protezione delle opere dell'ingegno, in base alla già citata
legge n. 633/1941, che ha esteso la tutela anche al software, a
seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 29.12.1992 n. 518.
3. Le risposte ai vostri quesiti devono necessariamente essere
ricercate nel regolamento di esecuzione della legge n. 248, che sarà
prossimamente emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Questo decreto stabilirà i tempi, le caratteristiche e le
modalità di apposizione del contrassegno sui supporti. Sono decisioni
che spettano non alla SIAE, ma alla Presidenza del Consiglio.
4. In attesa che la materia sia completamente disciplinata da
apposite norme, la SIAE non può fornire chiarimenti, né esprimere
pareri, essendo essa stessa tenuta ad osservare la legge e ad
applicarla, come peraltro ha sempre fatto, nell'interesse e per conto
dei suoi associati, che le hanno conferito mandato per la tutela
delle loro opere.
Cordiali saluti
Sapo Matteucci
Capo Ufficio Stampa SIAE
Proveremo a commentare queste "risposte" anche se fondamentalmente non
risolvono nessuna delle questioni da noi poste:
1 La SIAE si rifiuta di rispondere alle nostre richieste di chiarimento;
vogliamo far notare che queste domande sono nate dalle risposte
forniteci da alcuni suoi funzionari, i quali, al contrario da quanto
affermato nella risposta in oggetto, hanno fornito delle discutibili
interpretazioni della legge.
2 Il testo della legge parla esplicitamente della SIAE come
deputata a svolgere il ruolo centrale di apporre «un contrassegno su ogni
supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni
supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento» (art.10), il
rifiuto di fornire chiarimenti su come intendono svolgere questo ruolo
ha come conseguenza che i distributori di software libero si vedono
costretti ad apporre il bollino per "misura di prudenza".
3 Noi speriamo che con il regolamento attuativo si
possano correggere alcune delle storture della legge, ma il testo di
quest'ultima resta, con tutte le sue incongruenze e le contraddizioni
che evidenziavamo nella lettera aperta. Ci domandiamo ad esempio come
questo regolamento potrà introdurre delle introdurre delle differenze
fra programma e programma e fra supporto e supporto? Individuerà
differenze fra fra un CD, un listato, un disco rigido, una EEPROM? E
su quali basi? Stabilirà la possibilità di risalire alla provenienza
dei programmi distribuiti con licenze libere, capendo quale proviene
da CD e quale da altre fonti come Internet?
In conclusione vorremmo poter ringraziare la SIAE per le risposte ricevute ma
non ce la sentiamo proprio di farlo, visto che esse non rispondono a nessuna
delle domande che avevamo posto.
Ci impegneremo perché nel regolamento attuativo venga chiarito che, visto
l'articolo 10 comma 2 della legge per cui il bollino viene apposto «ai soli
fini della tutela del diritti relativi alla tutela delle opere
dell'ingegno», sono esclusi dall'obbligo i supporti contenenti esclusivamente
software libero, come ad esempio quello coperto dalla licenze GPL di GNU, in
quanto in tal caso ogni copia è legale, e il fine di tutela è pertanto
irrilevante. Lo stesso dicasi per ogni altro tipo di distribuzione che
consenta la libera copia del programma, come ad esempio i programmi shareware,
quelli gratuiti e quelli di pubblico dominio.
Ci preme infine sottolineare che resta essenziale una riforma di questa legge,
necessaria non fosse altro per il suo palese contrasto con la recente
normativa europea in materia di duplicazione dei programmi.
- - Una riforma in cui si tenga conto che i programmi per elaboratore sono un
bene astratto che non può fisicamente essere marchiato, e che ogni tentativo
di marchiatura fisica danneggerebbe pesantemente tutta l'area lavorativa che
ruota intorno alla loro produzione.
- - Una riforma che riconosca la grande varietà delle attuali metodologie di
produzione e distribuzione dei programmi diverse dal software proprietario,
e che quindi tenga ben distinto il problema della duplicazione illegittima
dei programmi (che per il software libero non esiste e al quale si è
maldestramente tentato di rispondere con il "bollino") dalla protezione del
diritto d'autore.
- - Una riforma che tuteli le necessità e gli interessi dei piccoli produttori
indipendenti di software almeno quanto quelli delle grandi imprese (fra
l'altro tutte o quasi nord-americane).
- - Una riforma che risolva il problema di un Ente Pubblico, la SIAE, che agisce
"nell'interesse e per conto" dei suoi soci (privati), prevenendo i possibili
conflitti di interesse nei confronti di chi socio non è e non può o vuole
esserlo.
Per l'Associazione Software Libero
Leandro Noferini
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Version: GnuPG v1.0.4 (GNU/Linux)
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