Associazione Software Libero
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Firenze, 5 Marzo 2000
RACCOMANDATA 11802630353-8 inviata il 7 marzo 2001 da Firenze
1.1
Oggetto: Richiesta di chiarimenti sull'interpretazione della nuova
legge sul diritto di autore 248/2000.
Spettabile Siae,
scrivo questa lettera aperta in qualità di rappresentante legale
dall'Associazione Software Libero. Scopo dell'associazione è la promozione
dell'uso e dello sviluppo di software libero, cioè di software liberamente
cedibile, modificabile e redistribuibile (per maggiori informazioni si può
fare riferimento al nostro sito web http://www.softwarelibero.org).
Vogliamo rendere pubblica questa lettera perché riteniamo che le domande poste
abbiano interesse generale e perché rispecchiano problemi affrontati ormai da
molti anni da parte di molte realtà, alcune delle quali in indirizzo.
Con l'entrata in vigore della legge 248/2000 si è venuta a creare una
situazione di difficoltà per la produzione e la distribuzione del software
libero, la cui esistenza ed importanza sono completamente ignorate nel testo
di legge.
Come associazione la situazione ci ha preoccupato da subito ed abbiamo
iniziato una serie di indagini. Alcune interpretazioni della legge forniteci
da vostri funzionari (nostri soci hanno interpellato gli uffici di Pavia,
Firenze e la vostra sede di Roma) hanno prospettato uno scenario che
renderebbe estremamente difficoltoso lo sviluppo e la diffusione del software
libero, come descritto nel nostro documento allegato, reperibile anche su
http://www.softwarelibero.org/docs/siae.shtml.
Da un esame del testo della legge sono emersi una serie di punti poco chiari
e in parte contraddittori. Anche i pareri raccolti sia presso uffici SIAE che
presso giuristi e esperti nel settore sono apparsi contraddittori
sulle conseguenze di questa legge, in particolare quando applicata al software
libero e a chi lo sviluppa.
Per questo motivo siamo a porvi un elenco di domande su alcune questioni
specifiche alle quali desideriamo avere una risposta ufficiale e motivata da
parte vostra, risposta che sarà nostra cura rendere pubblica usando gli stessi
canali con i quali renderemo pubblica questa nostra lettera.
- La legge 248/2000, all'articolo 10, comma 2 dice che
«Il contrassegno è apposto
sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti
relativi alle opere dell'ingegno», pertanto come potete richedere
l'apposizione del bollino per la distribuzione di software i cui autori non
sono, né vogliono essere tutelati da voi?
- La legge parla genericamente di supporti. I bollini finora sono stati
applicati solo ai CD ma sono supporti per i programmi dei computer pure gli
hard disk e i floppy. In particolare molti computer vegono venduti con del
software installato (in genere il sistema operativo). Perché non viene
richiesta in questo caso l'applicazione del bollino su un opportuno supporto,
e quale potrebbe essere tale supporto?
- Sono programmi pure quelli contenuti in innumerevoli schede elettroniche
di apparati industriali e/o elettrodomestici, nelle smart-card e nelle
schede SIM dei telefonini, anche in questo caso andrebbero dunque applicati
i bollini? In caso di risposta negativa in cosa si differenzierebbe questo
software, regolarmente venduto insieme al suo supporto, da quello
distribuito su un CD, ai fini
dell'applicazione del bollino?
- Questa è la domanda centrale e la più importante. L'articolo 13 della
legge non si limita a sanzionare genericamente chi duplica abusivamente i
programmi, ma parla anche di chi «ai medesimi fini importa, distribuisce,
vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.» Qual è la
vostra interpretazione di detenzione abusiva e copia abusiva? In quali
termini la copia diventa abusiva? Nel caso di software libero, la cui
licenza ne consente la copia e ne impedisce restrizioni alla libera
redistribuzione, l'assenza di bollino è sufficiente per qualificare la copia
come abusiva?
- Chiunque lavori e tragga il suo sostentamento dallo sviluppo di software
detiene a scopo di profitto programmi nel suo hard disk e li distribuisce a
i suoi clienti. Deve pertanto essere apposto il bollino anche su tutti i
dischi dei computer con i quali si lavora? O su tutti i supporti con i quali
si forniscono i programmi ai clienti? E anche su tutti i floppy e i CD su
cui si fanno i backup?
- Che cosa succede nel caso in cui il software sia stato scaricato o
distribuito via Internet? Deve essere apposto un bollino sul supporto su cui
è stato scaricato? E nel caso di risposta positiva cosa succede qualora ne
venga scaricato ancora? Deve essere applicato un altro bollino? Oppure deve
essere applicato un bollino per ogni programma scaricato? E cosa accade nel
caso in cui, come per il software libero, questo sia o debba essere
distribuito liberamente, come per la licenza GPL (vedi
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html)?
- Cosa succede per il software che uno possiede già da prima
dell'entrata in vigore della legge e che si trova su supporti senza bollino?
Deve essere applicato un bollino pure sui vecchi cd? E cosa succede per le
eventuali copie di backup (consentite per legge)? Devono essere bollinate
anche queste?
- Cosa succede nel caso di supporto cartaceo (ad esempio programmi
didattici scritti per tenere corsi)? Occorre apporre bollini sui listati
dei sorgenti di un programma? Se
no, in base a quale criterio si differenzia il supporto cartaceo dagli altri
supporti?
- Cosa succede per i programmi di cui si è autori in prima persona? La
detenzione di un proprio programma (in ambito professionale) richiede la
bollinatura?
- Se sì: non è questo un limite gratuito (e probabilmente
incostituzionale) alla libertà di espressione visto che il bollino non serve
a tutelare un (inesistente) acquirente?
- Se no: dove sta nella normativa la differenza con i programmi acquisiti
da altre fonti (e non ridistrubuiti o commercializzati)?
- Cosa succede per i supporti contenenti programmi che vengono importati
dall'estero e quindi sono privi di bollino? Chi è che deve apporre il
bollino? Se è chi compra, non si tratta di un effettivo limite
all'importazione di materiale informatico che viene indebitamente
penalizzato rispetto alla carta stampata come mezzo di trasimissione di
informazione e cultura? Se non serve bollinare, qual è il riferimento
normativo?
In attesa di un vostro sollecito riscontro, porgo distinti saluti,
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