Proposta di modifica alla legge n.248/2000 dei senatori Semenzato e Pieroni
SENATO DELLA REPUBBLICA
--------------------XIII LEGISLATURA--------------------
N. 4913
DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa dei senatori SEMENZATO e PIERONI
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Tutela dell'uso personale e senza fine di lucro nella riproduzione di
software, libri di testo e brani musicali
Modifiche alla legge n. 248/ 2000 SUL DIRITTO D'AUTORE
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Onorevoli Senatori. - Le nuove norme di tutela del diritto d'autore,
divenute legge lo scorso 18 agosto, si prestano purtroppo ad
interpretazioni discordanti quando si tratta di copie per uso
personale e senza fini di lucro. Il rischio è di produrre effetti,
forse non previsti dal legislatore, ma certamente perseguiti dalle
potenti lobby dei produttori di software, delle case discografiche e
degli editori. Il rischio è che le modifiche apportate alla vecchia
legge del 1941 producano anche nuove e indebite misure
repressive. Nonostante lo stesso relatore della legge abbia più volte
precisato che essa non si rivolge a coloro che duplicano per uso
personale e senza fine di lucro sono presenti, nel testo approvato,
delle formulazioni che invece sembrano equiparare la copia individuale
alla duplicazione di massa e al commercio abusivo. Di qui la necessità
di intervenire sull'articolato recentemente varato per fugare ogni
ambiguità a favore di una chiara tutela dell'uso individuale e senza
fini di lucro di copie di software, di libri di testo e di brani
musicali.
Non c'è dubbio, infatti, che la copia per uso personale non può essere
perseguita sia perché questo produrrebbe limitazioni alla diffusione
di conoscenze e di cultura nell'ambito della società, sia perché nei
settori in questione il suo impatto economico è già largamente
previsto e conteggiato nel prezzo di vendita.
Peraltro è noto che le maggiori aziende di software hanno per anni
fatto una politica di incentivazione delle copie non originali al fine
di conquistare con i loro prodotti posizioni dominanti sul
mercato. Non si dimentichi che una delle principali aziende di
software, la Microsoft, è finita nel mirino dell'antitrust
statunitense proprio per una politica di questo tipo. Sarebbero perciò
anomale interpretazioni secondo cui ora il legislatore interviene in
forma drastica sulla situazione con l'effetto di congelare i rapporti
di forza esistenti e danneggiando gli operatori che scelgono di essere
presenti nel settore attraverso politiche di offerta gratuita di
software.
La questione è ancor più chiara per le copie di brani musicali in
quanto la legge 93 del 5 febbraio 1992 già prevede un aumento del 10
per cento del prezzo di vendita come copertura preventiva della
riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro dei CD
musicali. Non è perciò accettabile il tentativo di molte case
discografiche di criminalizzare tale riproduzione. In particolare non
può essere criminalizzata la riproduzione di brani musicali quando
essa avviene tramite Internet. Internet rappresenta, infatti, la nuova
dimensione della comunicazione ed è necessario che in particolare chi
ha scelto la rete e le tecnologie informatiche come oggetto del
proprio business ne accetti logiche e funzionamento senza invocare
all'ultimo ottocentesche misure protezionistiche.
Ugualmente noto è il fatto che gli editori di libri di testo
giustifichino da anni l'elevato costo dei volumi in considerazione
della possibilità della loro riproduzione fotostatica.
Fotocopie dei libri di testo
La scelta fatta con l'art. 2 della nuova legge 248/2000 di limitare al
15% le fotocopie o xerocopie delle opere di ingegno troverebbe un
logico spazio solo in presenza di un mercato calmierato dove i bassi
prezzi delle opere, in particolare dei libri di testo, andassero a
colmare il gap imposto con tale limitazione. In realtà siamo in
presenza di una continua lievitazione dei prezzi che già inglobano il
comportamento studentesco di duplicazione dei testi.
Inoltre le modalità previste dalla legge per vietare fotocopie per più
del 15% del testo e per farsi pagare i relativi diritti finirebbe, se
applicata, col mettere al bando le macchine fotocopiatrici dalle
università. Ancor più sconsiderato è poi l'intervento restrittivo
sulle biblioteche pubbliche dato che vengono posti divieti che
produrranno una diminuzione delle prestazioni di servizi culturali
soprattutto da parte delle piccole biblioteche.
Un trattamento speciale per il software
In Italia il diritto d'autore è regolato dalla legge 633 del 1941,
modificata a più riprese per includere anche i programmi software
nella lista delle "opere dell'ingegno" tutelate contro le possibili
violazioni del "copyright".
Anziché estendere ai programmi le stesse regole valide per le altre
opere dell'ingegno, la legge ha riservato al software un trattamento
particolare, che punisce i "pirati di programmi" in maniera molto più
dura di quanto non si faccia con i pirati di musica o di libri.
Dietro questo "trattamento speciale", riservato unicamente alla copia
del software, molti esperti di informatica e giuristi hanno
individuato le pressioni esercitate dalle grandi case produttrici di
software per far approvare, a tutela dei loro interessi, una legge
particolarmente punitiva contro la copia dei programmi per
elaboratore.
Si tratta di una normativa protezionista che non considera che parte
di questo software ha valore economico perché si basa sul fatto che
due grandi invenzioni - il protocollo TCP-IP e quello HTTP - che
stanno alla base di Internet sono state messe a disposizione
gratuitamente. Ancor meno considera che esiste una forte tendenza alla
politica del software libero praticato da varie società e ricercatori
per conquistare settori di mercato o per agevolare la ricerca di
innovazione sui programmi.
La legge approvata tende decisamente ad ostacolare questi percorso a
tutto vantaggio di alcune grosse multinazionali.
Una storia di assurde interpretazioni
Prima della modifica del luglio scorso, l'articolo 171 bis recitava
testualmente che: "Chiunque abusivamente duplica A FINI DI LUCRO
programmi per elaboratore, o, ai medesimi fini e sapendo o avendo
motivo di sapere che si tratta di copie non autorizzate, importa,
distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale, o concede in
locazione i medesimi programmi, è soggetto alla pena della RECLUSIONE
da TRE MESI a TRE ANNI e della MULTA da L. 500.000 a L. 6.000.000."
Si è voluto ora inserire - e solo per questa fattispecie - la finalità
del PROFITTO al posto di quella del FINE DI LUCRO. Questa scelta
introduce il rischio di far diventare reato la copia personale.
Già in base al precedente articolo 171 bis, ad esempio, una persona
facente parte di un associazione pacifista è stato processata come
"importatore, venditore e distributore di programmi a scopo
commerciale" per la semplice presenza nel suo computer di una copia
(già installata) del programma Word 6 di Microsoft, evidentemente
adibita ad uso personale e dell'associazione.
Solo dopo vari anni vi è stata ovviamente l'assoluzione.
Per presunte violazioni (peraltro mai dimostrate) dell'articolo 171
bis, nel maggio 1994 centinaia di nodi della telematica sociale
italiana sono stati oscurati, con un'inutile catena di sequestri e
processi (la più grande operazione di polizia informatica della storia
dell'umanità) che si è conclusa con un nulla di fatto e ha avuto
solamente un effetto intimidatorio contro la copia ad uso personale
del software.
Aggrappandosi all'articolo 171 bis si è cercato di dimostrare il "fine
di lucro" insito nella copia ad uso personale dei programmi, per molti
versi analoga alla copia di musica ad uso personale (pratica sociale
ormai accettata e diffusa).
La differenza tra profitto e lucro
Opportunamente alcuni magistrati hanno fatto le necessarie distinzioni
tra copia ad uso personale e commercio di software pirata, tra "scopo
di lucro" e semplice profitto. La più famosa di queste sentenze è
quella del 26 novembre 1996, emessa dalla pretura circondariale di
Cagliari nel caso esaminato dal giudice Massimo Deplano. Nella
sentenza si legge che "La duplicazione e la detenzione acquistano
rilievo penale in tanto in quanto siano finalizzate rispettivamente al
lucro ed alla commercializzazione. Tali condotte sono pertanto
sanzionate solo se sorrette dal dolo specifico indicato. In
particolare deve ritenersi che, di per se, la duplicazione del
programma non solo non assurge in alcun modo a fatto penalmente
rilevante, ma e' senza dubbio consentita dalla normativa attuale in
tema di diritto d'autore".
Nella nuova versione dell'articolo 171 bis le parole "a scopo di
lucro" sono state sostituite con la frase "per trarre profitto". Le
nuove modifiche alla legge sul diritto d'autore sembrano nate proprio
per contrastare il citato orientamento giurisprudenziale basato, tra
l'altro, sulla differenza tra lucro e profitto:
"Il termine lucro - sostiene il magistrato - indica esclusivamente un
guadagno patrimoniale consistente nell'acquisizione di uno o più beni;
esso non coincide in linea di principio con il termine profitto, che
ha un significato ben più ampio."
Proprio queste doverose distinzioni tra "lucro" e "profitto" avevano
chiarito la non punibilità della copia ad uso personale del software,
ora la vicenda è molto più confusa. La BSA, l'alleanza dei produttori
di software sta mettendo in campo campagne di pressione per far
interpretare la legge in modo che il profitto sia esteso fino alla
copia per uso personale di un programma e dunque punito con la stessa
durezza riservata a chi copia programmi a scopo di lucro, per
rivenderli clandestinamente e guadagnarci.
Una punizione che va da sei mesi a sei anni di carcere, pene analoghe
a quelle riservate in caso di omicidio colposo plurimo.
Di qui la necessità di ripristinare il "fine di lucro" come oggetto
del reato.
Le modifiche proposte
Con l'articolo 1 si abolisce il limite del 15% nella riproduzione di
libri e si cancella la farraginosa procedura mirante ad impedire l'uso
delle fotocopiatrici.
Con l'articolo 2 si sostituisce la dizione "per trarre profitto" con
quella "con scopi di lucro" che esclude, come spiegato, l'uso
personale dall'ambito dei reati.
Con l'articolo 3 si interviene sull'articolo 16 della nuova legge che
sanziona non solo la duplicazione e riproduzione, ma anche l'utilizzo
di opere tutelate. Appare evidente la necessità di escludere
esplicitamente le sanzioni per l'uso personale al fine di evitare che
venga considerato reato anche l'uso casalingo del videoregistratore o
del masterizzatore.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1
1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2000, n. 248
sopprimere le parole: "nei limiti del quindici per cento di ciascun
volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 sopprimere i periodi dalle parole: "I
responsabili dei punti o centri di riproduzione" fino alle parole
"sono abrogati. "
Art. 2
1. All'articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248 sono apportate
le seguenti modifiche:
a. al comma 1 all'alinea "Art. 171-bis" sostituire le parole "per
trarne profitto" con le altre "a fini di lucro";
b. al comma 2 sostituire le parole "al fine di trarne profitto" con le
altre "a fini di lucro"
Art. 3
1. All'articolo 16 della legge 18 agosto 2000, n. 248 sono apportate
le seguenti modifiche:
a. al comma 1 premettere le seguenti parole: "ad eccezione dell'uso
personale senza fine di lucro".
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